13.3233 · Mozione · 2013-03-22
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rielaborare i moduli relativi all'indennità per lavoro ridotto in modo che gli obblighi legati alla loro compilazione siano indicati più chiaramente.
Begründung
Il capoverso 1 dell'articolo 46b, "Perdita di lavoro controllabile", dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza recita che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda. La SECO mette a disposizione i seguenti moduli per la richiesta dell'indennità per lavoro ridotto:
1. Preannuncio di lavoro ridotto.
2. Domanda d'indennità per lavoro ridotto.
3. Conteggio sul lavoro ridotto in formato pdf o come cartella di lavoro excel (modulo 716.303).
Con il modulo 716.303 le aziende interessate dal lavoro ridotto fanno valere mensilmente il loro diritto all'indennità per lavoro ridotto nei confronti delle casse di disoccupazione che si occupano di versare tale indennità.
Il modulo, così come ora in uso, è mal concepito e induce in errore. Dai moduli non risulta infatti la necessità di un'ulteriore registrazione del tempo di lavoro da parte del datore di lavoro, condizione presente invece nell'opuscolo informativo del Dipartimento federale dell'economia (ora Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR). Tuttavia nemmeno tale opuscolo indica che questi rapporti devono essere compilati in aggiunta ai moduli messi a disposizione dalla SECO. Ciò induce in errore le PMI, comportando in determinati casi l'obbligo di rimborso delle somme ricevute.
La possibilità di far valere il lavoro ridotto dovrebbe aiutare le imprese a mantenere posti di lavoro nei momenti di difficoltà. Il raggiungimento di tale scopo non dovrebbe dunque essere messo in pericolo da moduli carenti messi a disposizione dalle autorità.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La mozione fa riferimento al modulo 716.303, "Conteggio sul lavoro ridotto", utilizzato dalle aziende per far valere presso le casse di disoccupazione l'indennità per lavoro ridotto (ILR). Il conteggio può essere inoltrato entro tre mesi dalla fine del periodo di lavoro ridotto. L'informazione sull'obbligo per le aziende di controllare le ore di lavoro durante il periodo di lavoro ridotto giungerebbe, al momento del conteggio, troppo tardi. Se tale controllo dovesse mancare, il diritto all'ILR dovrebbe essere negato.
Quale autorità competente in materia la SECO verifica attualmente i moduli che devono essere impiegati per richiedere e conteggiare l'indennità per lavoro ridotto. Lo scopo di tale verifica è ridurre il più possibile l'onere amministrativo comportato dalla procedura di richiesta dell'indennità per lavoro ridotto rispettando le disposizioni legali. In tale ambito sono stati individuati possibili margini di miglioramento per il modulo 716.300, "Preannuncio di lavoro ridotto".
Il preannuncio del lavoro ridotto costituisce la prima fase dell'intera procedura. Anche nel caso in cui un'azienda non abbia letto l'Info-service (opuscolo informativo), non abbia seguito le indicazioni della cassa di disoccupazione e non abbia cercato altre informazioni preliminari, almeno al momento della compilazione dovrebbe essere a conoscenza degli obblighi da soddisfare per presentare in modo corretto la domanda d'indennità per lavoro ridotto e il relativo conteggio. Finora, tuttavia, il modulo 716.300 rinviava unicamente all'Info-service.
Per questo motivo la SECO ha deciso di modificare il modulo 716.300 inserendo il seguente passaggio appena prima della firma dell'azienda richiedente:
"Con la presente firma attesto la veridicità delle informazioni da me fornite. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza dell'obbligo di disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro (ad es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) per i lavoratori interessati dal lavoro ridotto che indichi:
- le ore di lavoro prestate quotidianamente, comprese le eventuali ore supplementari,
- le ore perse per motivi economici e
- tutte le altre assenze quali ad esempio vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio militare."
Questa formulazione corrisponde a quanto scritto nell'Info-service e indica chiaramente che il controllo delle ore di lavoro da parte dell'azienda richiesto dall'articolo 46b capoverso 1 OADI deve avvenire senza ricorrere ai moduli. I moduli servono infatti soltanto per la richiesta e il conteggio del lavoro ridotto.
Il Consiglio federale sostiene lo strumento dell'indennità per lavoro ridotto, che si è dimostrato efficace e di rapida applicazione per il mantenimento in Svizzera di posti di lavoro nei periodi di crisi economica. Il Consiglio federale sottolinea inoltre che devono essere mantenute le disposizioni legali in vigore per l'attribuzione dell'indennità per lavoro ridotto al fine di garantire la parità di trattamento di tutte le aziende ed evitare eventuali abusi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.