Lexipedia

13.3243 · Interpellanza · 2013-03-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Dal 1° febbraio 2013 è in vigore la legge federale sul materiale bellico (LMB) riveduta. I nuovi articoli 8b e 8c proibiscono il finanziamento diretto e indiretto di armi vietate, ossia non soltanto delle munizioni a grappolo, ma anche delle armi ABC e delle mine antiuomo. Finora, l'attuazione concreta e coerente di queste nuove disposizioni da parte della piazza finanziaria è stata poco discussa. Prego pertanto il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali provvedimenti ha adottato il Consiglio federale per attuare efficacemente il divieto del finanziamento diretto e indiretto di armi vietate?

2. Chi è stato incaricato dal Consiglio federale di vigilare sul rispetto di questo divieto? Qual è la frequenza dei controlli?

3. Perché ha rinunciato a emanare prescrizioni esecutive ben precise?

4. Il Consiglio federale sa:

a. dei crediti, dei prestiti, delle donazioni e dei vantaggi finanziari analoghi o degli anticipi di costi e spese connessi allo sviluppo, alla fabbricazione o all'acquisto di materiale bellico vietato?

b. delle partecipazioni a società che sviluppano, fabbricano o acquistano materiale bellico vietato?

c. della possibilità di acquistare obbligazioni o di altri prodotti d'investimento emessi da tali società?

5. Con quali misure ha garantito che queste operazioni di finanziamento dirette e indirette siano disdette con effetto al 1° febbraio 2013?

6. Secondo il rapporto "Don't Bank the Bomb" della campagna internazionale per l'abolizione delle armi atomiche (ICAN) del marzo 2012, le società svizzere Credit Suisse, Jabre Capital Partners, Julius Baer, Pictet & Cie, Swiss Reinsurance Company, Swisscanto e UBS erano recentemente implicate nel finanziamento diretto e indiretto di armi atomiche. Il Consiglio federale ha verificato queste informazioni e ha fatto in modo che il divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b e 8c LMB sia rispettato anche da questi istituti?

Stellungnahme des Bundesrates

Tra le armi elencate agli articoli 7 e 8 della legge federale sul materiale bellico (LMB) sono solamente le armi nucleari a non essere vietate da uno strumento di diritto internazionale. La Svizzera si adopera pertanto per una loro delegittimazione, dichiarandosi favorevole a un divieto sancito a livello internazionale.

La legge sul materiale bellico, per contro, vieta tanto le armi nucleari quanto quelle biologiche e chimiche, nonché le mine antiuomo e le munizioni a grappolo. Il finanziamento diretto e indiretto di materiale bellico vietato è stato proibito esplicitamente con la modifica della legge in questione.

1./2. In via di principio spetta ai destinatari della norma rispettare il divieto di finanziamento sancito dalla LMB. Gli stessi attori economici interessati hanno una forte motivazione personale a rispettare tale divieto. In caso di violazioni sono previste, da un lato, pene detentive e pecuniarie e, dall'altro, le imprese e le persone colpevoli rischiano di vedere gravemente compromessa la propria reputazione qualora i loro atti illeciti diventino di dominio pubblico. In alcuni casi ciò potrebbe addirittura pregiudicare il futuro dell'attività commerciale dell'azienda, in quanto i suoi partner commerciali potrebbero prenderne le distanze.

La SECO, principale responsabile dell'esecuzione della LMB, sta discutendo già da tempo con rappresentanti dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, dell'Ufficio federale di giustizia e del DFAE sulle questioni in parte molto complesse relative all'applicazione del divieto di finanziamento. Queste autorità sono inoltre in contatto con l'Associazione svizzera dei banchieri, con le grandi banche e con altri prestatori di servizi finanziari che si sono rivolti alla SECO per esporre i loro punti di vista.

Se vi sono gli indizi di una violazione, le autorità competenti effettuano controlli mirati al fine di far rispettare il divieto di finanziamento. In caso di violazioni è previsto l'avvio di una procedura penale. Controlli ad ampio raggio, sistematici e proattivi richiederebbero ulteriori risorse umane e finanziarie.

Come disposto dall'articolo 40 LMB, il giudizio delle infrazioni soggiace alla giurisdizione penale federale. Tali infrazioni sono perseguite d'ufficio. Le autorità federali e cantonali preposte all'autorizzazione e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali, nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla LMB che hanno accertato o di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Secondo il Consiglio federale non sono necessarie prescrizioni esecutive, in quanto le disposizioni legali sul divieto di finanziamento e le spiegazioni contenute nel relativo messaggio sono sufficientemente chiare e precise.

4.-6. Oltre al rapporto menzionato dall'autrice dell'interpellanza, la SECO, che è il principale organo competente in materia, dispone di altri indizi pubblicamente accessibili secondo cui determinate imprese svizzere hanno effettuato in passato operazioni commerciali che potrebbero risultare illegali alla luce del divieto di finanziamento entrato in vigore il 1° febbraio 2013. Come già precisato, la SECO è già da tempo in contatto con diversi operatori di mercato al fine di garantire l'esecuzione delle nuove disposizioni legali. In ultima istanza, tuttavia, la responsabilità per il loro rispetto ricade sui rispettivi destinatari della norma.

Risposta del Consiglio federale.