13.3430 · Interpellanza · 2013-06-12
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale avrà il coraggio di:
1. accordare asilo politico immediato a Edward Snowden e a tutte le persone minacciate in seguito alle sue rivelazioni in favore delle libertà civili?
2. comunicare questa decisione irrevocabile all'amministrazione Obama?
3. mettere a disposizione dei servizi segreti svizzeri tutte le risorse umane, finanziarie e tecniche utili per lottare efficacemente e contrastare lo spionaggio nonché il controllo informatico crescente di certi Paesi antidemocratici?
Begründung
Da decenni la Svizzera è vulnerabile di fronte a diverse forme di spionaggio politico, bancario, finanziario, economico e industriale esercitato segnatamente attraverso vettori elettronici, tra cui Internet.
Malgrado numerose intrusioni e manipolazioni dei server dei suoi dipartimenti chiave, tra cui il DFAE, il Consiglio federale non riconosce tutta l'importanza del fenomeno né adotta misure adeguate per contrastare le attività illecite di servizi segreti di Paesi che si dicono "amici della Svizzera", pur esercitando odiosi ricatti.
Parimenti, e nonostante numerosi ammonimenti di parlamentari lucidi e dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, il Consiglio federale sembra poco propenso e nemmeno preoccuparsi troppo di proteggere la sfera privata dei cittadini svizzeri di fronte a google, skype, youtube.com, facebook, ecc.
Edward Snowden, che ha appena denunciato l'operato della CIA nel campo dello spionaggio bancario in Svizzera, è ora minacciato di estradizione e di una condanna al carcere a vita, se non addirittura di esecuzione sommaria o di rapimento da parte dei servizi segreti americani.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Ogni persona che manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni, può inoltrare una domanda d'asilo alla frontiera svizzera o sul territorio svizzero (art. 18 e 19 LAsi). Per le persone che si trovano all'estero è possibile autorizzare l'entrata in Svizzera con un visto umanitario, se la vita e l'integrità fisica degli interessati è concretamente, seriamente e direttamente minacciata (cfr. art. 2 cpv. 4 dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto; OEV, RS 142.204). La concessione dell'asilo in Svizzera presuppone che la persona interessata sia esposta nel suo Stato d'origine a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, o se ha fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 della legge sull'asilo; LAsi, RS 142.31). Se le rispettive condizioni giuridiche e in ambito del diritto internazionale sono soddisfatte, ogni singolo caso viene esaminato attentamente dalle autorità competenti in materia d'asilo. Il presupposto essenziale è tuttavia che venga presentata una domanda d'asilo personale. La concessione dell'asilo non è prevista d'ufficio.
2. Poiché lo Stato d'origine di una persona richiedente l'asilo non ha assolutamente alcun ruolo di parte nella procedura d'asilo, la notifica della decisione d'asilo a tale Stato è esclusa a priori. È inoltre vietato comunicare allo Stato d'origine dati personali relativi a un richiedente l'asilo o a un profugo riconosciuto, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti. È vietato inoltre comunicare dati relativi a una domanda d'asilo (art. 97 cpv. 1 LAsi). Una presa di contatto con le autorità dello Stato di origine allo scopo di procurarsi eventuali documenti di viaggio è consentita soltanto se in prima istanza è stata negata la domanda d'asilo (cfr. art. 97 cpv. 2 LAsi).
3. Nell'ambito della sicurezza interna il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) adempie i compiti di protezione preventiva dello Stato e quindi di controspionaggio. Tuttavia, per la ricerca di informazioni secondo l'articolo 14 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) le possibilità e i mezzi disponibili per tale ricerca sono limitati. A tal proposito, il lavoro preventivo svolge un ruolo importante. Affinché il SIC possa assumere il suo ruolo di organo preventivo di sicurezza della Confederazione anche in considerazione dell'attuale quadro della minaccia, il Consiglio federale ha svolto la consultazione per una nuova legge sul servizio informazioni. La legge sul servizio informazioni disciplina i compiti, i limiti operativi e il controllo del Servizio delle attività informative della Confederazione in Svizzera e all'estero. Crea le premesse per un'individuazione tempestiva di minacce e pericoli allo scopo di proteggere la Svizzera. Per garantire la sicurezza delle cittadine e dei cittadini, il Consiglio federale intende far fronte con misure supplementari alle mutate minacce nei confronti della sicurezza interna ed esterna e, nel caso di un potenziale di minaccia particolare, introdurre ulteriori misure soggette ad autorizzazione per la raccolta di informazioni. Le Camere federali saranno in grado di trattare prossimamente il progetto di legge e le relative ripercussioni finanziarie e in materia di personale.
Risposta del Consiglio federale.