Lexipedia

13.3433 · Interpellanza · 2013-06-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

L'avvenire economico dello sfruttamento dei boschi svizzeri non si prospetta, purtroppo, molto roseo. Gli ambienti interessati non perdono occasione per sottolineare questo timore e chiedono un intervento.

Si vorrebbe ad esempio sapere se gli enti pubblici intendono favorire l'impiego del legno regionale per la costruzione dei propri edifici.

Le questioni giuridiche da affrontare sono diverse e riguardano sia gli accordi commerciali in vigore sia la legislazione sugli acquisti pubblici.

Chiediamo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Un ente pubblico (cantone o comune proprietario di boschi dei quali si può sfruttare il legno) è autorizzato a utilizzare il legno che gli appartiene come materiale da costruzione, a titolo di prestazioni proprie?

2. L'ente ha il diritto di fornire il proprio legno come moneta di scambio, ovvero di imporne l'impiego come condizione nel quadro di una gara d'appalto ("Abbatto il volume di alberi necessario a procurare il legno che il costruttore dovrà impiegare per realizzare il mio edificio")?

3. È possibile indire una gara d'appalto fissando come obiettivo lo sviluppo sostenibile, da raggiungere attraverso il rispetto delle certificazioni FSC, PEFC o COLS (documento "Le bois suisse reconnu comme garantie de durabilité" - Il legno svizzero: una garanzia di sostenibilità). L'ente pubblico ha il diritto di indire una gara d'appalto ponendo come esigenza lo sviluppo sostenibile, da soddisfare attraverso il rispetto della sola certificazione COLS ("certificato d'origine del legno svizzero"), intesa come criterio di qualità e/o di sviluppo sostenibile?

4. L'ente pubblico ha il diritto di indire una gara d'appalto ponendo come esigenza la presentazione di una variante all'offerta principale che preveda il rispetto della sola certificazione COLS?

5. È possibile ipotizzare una modifica della certificazione Minergie-ECO per includervi una limitazione della distanza di provenienza del legname (al pari di quanto fatto per il calcestruzzo: al massimo 25 chilometri per il calcestruzzo riciclato)?

6. È possibile ipotizzare una modifica dell'obbligo di dichiarazione d'origine del legno al fine di estenderlo alle imprese e ai laboratori artigiani di trasformazione, in modo tale che il consumatore finale possa conoscere l'origine geografica della materia prima, al pari di quanto avviene con i prodotti alimentari?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. L'impiego di legno proveniente da boschi di proprietà di un ente pubblico non costituisce un ostacolo sotto il profilo della legislazione sugli acquisti pubblici. Se non lavora il legno a titolo di prestazioni proprie, l'ente pubblico deve optare per prestazioni di terzi che, a seconda del committente, soddisfino le disposizioni della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub, RS 172.056.1) o le basi giuridiche cantonali o comunali in materia di acquisti pubblici. È anche possibile che l'appalto di un progetto sia vincolato alla condizione di impiegare il legno dei boschi di proprietà dell'ente pubblico committente, sempreché siano rispettati i principi delle disposizioni applicabili in materia di acquisti pubblici. Secondo il quadro legale attuale, il bando di gara non può in particolare essere discriminante; ciò significa che il legno del committente pubblico deve essere a disposizione di tutti i potenziali fornitori.

3./4. Conformemente alla raccomandazione della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) sull'acquisto di legname prodotto in modo sostenibile ("Nachhaltig produziertes Holz beschaffen/Achat de bois produit durablement", n. 2012/1), nel bando di gara di un committente pubblico dovrebbe figurare la condizione della sostenibilità. Quando acquistano legno (per es. legno da costruzione, materiali legnosi, mobili, elementi da costruzione in legno), i committenti pubblici possono quindi esigere che questo provenga da fonti legali gestite secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Su richiesta del committente, il potenziale fornitore deve produrre la prova del rispetto di questa condizione, ad esempio esibendo la certificazione COLS, FSC o PEFC.

Come già indicato nella risposta del Consiglio federale all'interpellanza Rime 09.4026, in linea con gli impegni assunti in seno all'OMC, gli accordi con l'UE e con gli Stati terzi nel settore degli acquisti pubblici come pure in conformità con le basi legali che disciplinano le gare d'appalto, la Svizzera può porre la condizione del rispetto del principio della produzione sostenibile dei prodotti, ma non può imporre alcun marchio (per es. la certificazione COLS).

A seguito dell'iniziativa parlamentare 12.477, "Utilizzazione di legno svizzero in costruzioni finanziate con fondi pubblici", è in corso di elaborazione una perizia esterna per chiarire diversi aspetti del diritto in materia di acquisti pubblici. Attesa per l'autunno 2013, la perizia sarà sottoposta alla CAPTE-S nell'ambito dell'esame preliminare dell'iniziativa.

5. Il marchio Minergie è conferito dall'omonima associazione che provvede al continuo aggiornamento di questo standard di costruzione. La Confederazione non può imporre all'associazione i criteri che devono essere soddisfatti per l'ottenimento del marchio Minergie-ECO.

6. Con l'ordinanza del 4 giugno 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021), il Consiglio federale ha introdotto, a partire dal 1° ottobre 2010, l'obbligo di dichiarare il tipo e l'origine del legno impiegato. Ne consegue che il legno grezzo, il legname tondo e alcuni prodotti in legno massiccio, la cui origine e tipologia sono facilmente individuabili, sottostanno all'obbligo di dichiarazione. I consumatori hanno dunque già oggi la possibilità di risalire all'origine geografica del legno e di orientare la propria decisione d'acquisto in funzione di tale informazione. Tenuto conto dell'eventualità che in Svizzera si introduca una legislazione equivalente al regolamento europeo per il legno (EUTR 995/2010; cfr. il parere del Consiglio federale del 21 guigno 2013 riguardo alla mozione 13.3350, "Garanzia pubblica per la legalità e la sostenibilità del legno svizzero"), si è deciso di non modificare, almeno per il momento, il campo d'applicazione dell'obbligo di dichiarazione.

Con l'adozione della revisione della legge sulla protezione dei marchi (progetto swissness), il 21 giugno 2013 il Parlamento ha infine posto le basi (art. 41a, nuovo, legge forestale) per l'introduzione di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP) per i prodotti forestali e i loro prodotti trasformati (ad es. AOC "Bois du Jura").

Risposta del Consiglio federale.

Misure per promuovere il legno indigeno | Lexipedia | Lexipedia