Misure contro eccessivi azzonamenti prima dell'entrata in vigore della revisione della LPT accettata dal popolo
13.3497 · Interpellanza · 2013-06-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il 3 marzo 2013, una netta maggioranza del popolo svizzero si è espressa a favore della revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT). L'articolo 38a della nuova LPT chiede che i cantoni, entro cinque anni, adattino i propri piani direttori ai nuovi requisiti inerenti alle dimensioni delle zone edificabili. Fino all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale, ai cantoni non è consentito aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato. La legge non è entrata ancora in vigore e già si moltiplicano i segnali che lasciano presagire che, durante questa fase transitoria, in molte località verranno effettuati ulteriori azzonamenti che non rispettano i criteri stabiliti.
A questo proposito, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È a conoscenza di quanti di questi azzonamenti vengono effettuati in questo momento solo per anticipare l'entrata in vigore della modifica della LPT?
2. A quanto stima la perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture?
3. Che attitudine pensa di adottare nei confronti delle modifiche dei piani direttori che infrangono le direttive della legge?
4. Per il calcolo delle superfici di zone edificabili secondo le disposizioni transitorie (art. 38a LPT) si tiene conto degli azzonamenti effettuati dal giorno della votazione all'entrata in vigore della revisione della legge?
5. Come giudica le sue possibilità di monitoraggio degli azzonamenti?
6. È disposto a sollecitare i cantoni affinché sospendano la delimitazione di nuovi azzonamenti prima dell'entrata in vigore della legge?
7. Che cosa pensa di fare in caso di incremento delle domande di azzonamento?
8. Prima dell'entrata in vigore della revisione della LPT possono essere impiegati e imposti metodi armonizzati per il calcolo dell'effettiva esigenza di azzonamento dei singoli comuni?
Stellungnahme des Bundesrates
Affinché le modifiche del 15 giugno 2012 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), accolte dal popolo svizzero il 3 marzo 2013, possano entrare in vigore, occorre integrare le disposizioni di esecuzione all'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) ed elaborare gli strumenti di attuazione necessari (direttive tecniche sulle zone edificabili e adattamento della guida alla pianificazione direttrice). Questi lavori sono quasi conclusi e la relativa procedura di consultazione potrà con ogni probabilità essere realizzata nell'autunno 2013. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni della legge e dell'ordinanza è quindi prevista per la primavera del 2014. Prima di allora gli azzonamenti saranno esaminati unicamente secondo le disposizioni della LPT in vigore; accettare un effetto anticipato delle nuove disposizioni sarebbe inammissibile. Tuttavia, va fatto notare che la vecchia e la nuova normativa non contengono differenze fondamentali per quel che concerne le dimensioni consentite delle zone edificabili. Sia l'articolo 15 lettera b della LPT in vigore che l'articolo 15 capoverso 1 della revisione della LPT le determinano, infatti, basandosi sul fabbisogno previsto per i prossimi 15 anni. Se ricevono una domanda per l'approvazione di un azzonamento che supera il limite menzionato, le autorità cantonali non sono tenute a concederla.
Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste:
1. Dato che l'approvazione di azzonamenti non deve essere obbligatoriamente notificata alla Confederazione, a livello federale mancano informazioni dettagliate concernenti l'ubicazione e l'estensione degli azzonamenti approvati, nonché le date di approvazione.
2. Non disponendo di queste informazioni, il Consiglio federale non può valutare in modo attendibile quante superfici per l'avvicendamento delle colture andranno perse su tutto il territorio nazionale a causa degli azzonamenti. Secondo l'articolo 30 capoverso 4 OPT, i cantoni sono tenuti sì a informare regolarmente la Confederazione riguardo allo stato di tali superfici. Tuttavia, i rapporti inviati non sono uniformi per cui non possono essere utilizzati come base per le stime auspicate.
3. Anche gli adeguamenti dei piani direttori, attualmente sottoposti alla Confederazione per approvazione, devono essere valutati secondo il diritto vigente, dato che le disposizioni della nuova LPT, prive di effetto anticipato, non possono essere ancora applicate. Anche se le disposizioni complete dell'articolo 6 capoverso 3 LPT concernenti la determinazione degli insediamenti nell'ambito dei piani direttori sono molto concise, i cantoni devono tuttavia tenere conto degli scopi e dei principi della pianificazione stabiliti agli articoli 1 e 3 della stessa legge: il suolo deve essere utilizzato con misura (art. 1 cpv. 1) e gli insediamenti devono essere limitati nella loro estensione (art. 3 cpv. 3). Quindi, anche il diritto vigente contempla già diverse possibilità che consentono di rifiutare l'approvazione di adeguamenti dei piani direttori che prevedono un'eccessiva estensione degli insediamenti esistenti.
4. L'estensione determinante delle zone edificate la cui delimitazione è passata in giudicato in un cantone ai sensi dell'articolo 38a capoverso 2 LPT è calcolata in base alla situazione esistente il giorno dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Gli azzonamenti effettuati prima di tale data rientrano quindi nella situazione di partenza e non comportano quindi l'obbligo di compensazione delle superfici.
5. Con la statistica delle zone edificabili in Svizzera, la Confederazione dispone di uno strumento appropriato per registrare e analizzare gli sviluppi in corso. La statistica, allestita nel 2007, viene aggiornata con una frequenza quinquennale: il primo aggiornamento risale quindi al 2012. Tuttavia si è dovuto procedere ad alcuni adeguamenti del metodo di rilevamento, i dati del 2007 e quelli del 2012 possono essere comparati solo parzialmente. Il prossimo aggiornamento è previsto per il 2017.
6. Il Consiglio federale non dispone delle competenze necessarie per far sí che i cantoni non approvino azzonamenti prima dell'entrata in vigore della nuova legge. Come menzionato in precedenza, i cantoni sono già tenuti, in virtù del diritto vigente, a rifiutare l'approvazione di azzonamenti che vanno oltre il fabbisogno prevedibile nei prossimi 15 anni.
7. Secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPT, i piani d'utilizzazione e le loro modifiche devono essere approvati da un'autorità cantonale. Questa disposizioni garantisce pertanto che venga verificata la legalità e l'opportunità di tutte le modifiche della pianificazione, anche in caso di aumento significativo delle domande di azzonamento e delle relative decisioni prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizione della LPT. Per questo motivo, il Consiglio federale pensa che un semplice aumento delle domande di azzonamento non giustifichi l'esercizio del diritto di sorveglianza.
8. La vigente LPT non contiene alcuna base giuridica per l'applicazione e l'imposizione di metodi armonizzati per il calcolo dell'effettiva esigenza di azzonamento dei singoli comuni. L'articolo 15 capoverso 5 della revisione della LPT contempla che la Confederazione e i cantoni elaborino congiuntamente direttive tecniche per l'assegnazione di terreni alle zone edificabili, segnatamente per il calcolo del fabbisogno di tali zone.
Risposta del Consiglio federale.