13.3519 · Interpellanza · 2013-06-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Secondo il suo parere del 29 agosto 2012, il Consiglio federale considera il partenariato pubblico-privato (PPP) "un possibile approccio per mobilitare capitale supplementare per investimenti ... Il coinvolgimento del know-how proveniente dal settore privato (ad es. nel quadro di un PPP) può coadiuvare lo Stato in un efficiente adempimento dei suoi compiti. Il Consiglio federale ha perciò stabilito all'articolo 52a dell'ordinanza sulle finanze della Confederazione che le unità amministrative verifichino in casi appropriati la possibilità di attuare una soluzione di partenariato pubblico-privato (la cosiddetta soluzione PPP), a patto che la soluzione PPP sia più vantaggiosa rispetto a un approccio convenzionale per tutta la durata di un progetto".
Naturalmente anche i cantoni, comuni e terzi applicano o esaminano queste soluzioni PPP, che secondo la legislazione federale hanno diritto a sussidi federali.
In questo contesto si pongono le seguenti domande:
1. Ai fini dell'ottenimento di sussidi e aiuti, quali condizioni impone il Consiglio federale a terzi (istituzioni di enti pubblici e anche privati), che hanno di principio diritto per legge ai contributi della Confederazione, ma che intendono realizzare i loro progetti in base al modello PPP?
2. Su quale base giuridica si fondando eventuali condizioni?
3. Esistono casi concreti in cui il diritto ai contributi federali non è stato soddisfatto a causa del metodo PPP?
4. In caso affermativo, quali e perché?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La legge sui sussidi (RS 616.1) disciplina a quali condizioni e in che forma devono essere erogati sussidi. In particolare i sussidi devono essere sufficientemente motivati, conseguire lo scopo in modo economico ed efficace, essere concessi uniformemente ed equamente e stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria. Le disposizioni della legge sui sussidi permettono di sostenere progetti PPP di terzi alle stesse condizioni dei progetti convenzionali. In quanto legge quadro, questa legge si rivolge anzitutto al Consiglio federale e all'amministrazione, che in occasione della regolamentazione dei singoli sussidi devono applicarne i principi nei rispettivi atti normativi speciali. Pertanto nel singolo caso sono determinanti gli atti normativi speciali. In uno studio del 2008 (Public Private Partnership - Gesetzgeberischer Handlungsbedarf in der Schweiz), l'Associazione PPP Svizzera non ha rilevato ostacoli legali di fondo a livello federale alle soluzioni PPP. Da allora le condizioni quadro giuridiche per le PPP dovrebbero generalmente essere migliorate anziché peggiorate. Non è tuttavia da escludere che, nel singolo caso, in occasione dell'impostazione concreta di una soluzione PPP possano esistere impedimenti in un atto normativo speciale. In questi casi bisognerebbe esaminare se la legge non deve essere adeguata per rendere possibile soluzioni PPP.
3./4. Il Consiglio federale non è a conoscenza di casi in cui le disposizioni di un atto normativo speciale abbiano reso impossibile l'attuazione o il sostegno di soluzioni PPP. Sinora, nei settori esaminati, questo tipo di soluzione è stato negato per altri motivi, ad esempio perché risultava più oneroso rispetto a un progetto convenzionale (tra l'altro perché determinati rischi possono essere trasmessi a privati solo a costi molto elevati o addirittura non possono essere trasmessi) o perché le parti sociali temevano un peggioramento delle condizioni di lavoro.
Risposta del Consiglio federale.