13.3609 · Interpellanza · 2013-06-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'articolo 39 capoverso 2bis LAMal, nel settore della medicina altamente specializzata i cantoni approntano insieme una pianificazione per tutta la Svizzera. Se non assolvono questo compito in tempo utile, il Consiglio federale stabilisce quali ospedali per quali prestazioni devono figurare negli elenchi dei cantoni.
Alcune misure di concentrazione previste dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità in base alla CIMAS presentano carenze considerevoli e comportano notevoli rallentamenti nell'attuazione dell'articolo di legge summenzionato. Il progetto di pianificazione per la chirurgia viscerale altamente specializzata si trova nella seconda fase dell'indagine conoscitiva, ma presenta ancora grossolani errori procedurali e inadeguatezze di contenuto. Inoltre i lavori di pianificazione nel settore dell'oncologia hanno incontrato una massiccia resistenza da parte dei relativi specialisti, per cui anche qui si prevedono ulteriori progetti di pianificazione e rallentamenti.
Data questa situazione, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Secondo quali criteri stabilisce se i cantoni assolvono il loro compito in tempo utile?
2. In che modo si assume la propria responsabilità di vigilare sull'attuazione conforme alla legge dell'articolo in questione?
3. In caso di emergenza, è in grado di assumersi i compiti dei cantoni?
4. Come giudica gli attuali intralci all'attuazione dell'articolo di cui sopra e il fatto che i punti in questione vengano criticati anche dalle cerchie specializzate?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Alla medicina altamente specializzata (MAS) si applicano, oltre che l'articolo 39 capoverso 2bis della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), i criteri di pianificazione sanciti dal Consiglio federale sulla base dei principi di qualità ed economicità (art. 58a-58e dell'ordinanza sull'assicurazione malattie; RS 832.102). Per adeguare i piani ai nuovi criteri vige un termine transitorio fino alla fine del 2014. In linea di massima si può constatare che i cantoni hanno definito l'organizzazione e gli obiettivi della pianificazione della MAS per tutta la Svizzera e che i lavori dell'organo decisionale e di quello scientifico proseguono a pieno regime. L'organo decisionale ha già preso numerose decisioni di classificazione e stilato un relativo elenco.
2. Negli obiettivi della sua strategia "Sanità 2020", il Consiglio federale ha indicato la concentrazione della MAS per eliminare inefficienze e doppioni nelle infrastrutture nonché per aumentare la qualità delle cure. L'intervento della Confederazione è previsto unicamente nel caso in cui i cantoni non approntino in tempo utile la pianificazione della MAS per tutta la Svizzera (art. 39 cpv. 2bis LAMal). Scaduto il termine transitorio, il Consiglio federale valuterà le decisioni di pianificazione dei cantoni e deciderà se, e se sì in che forma, far uso della sua competenza sussidiaria.
3. Con l'emanazione dei criteri di pianificazione, il Consiglio federale ha già fatto uso delle sue competenze e, di conseguenza, fissato un quadro per le decisioni cantonali. Se il collegio governativo dovesse utilizzare la sua competenza sussidiaria nel quadro della MAS, la Confederazione prenderebbe decisioni di pianificazione al posto dei cantoni. Nel far questo dovrebbe inevitabilmente considerare le decisioni cantonali già adottate in materia nonché far capo alle conoscenze degli esperti e quindi anche all'organo scientifico MAS.
4. Nel quadro dell'approntamento delle pianificazioni ospedaliere e degli elenchi degli ospedali basati su di esse, le parti coinvolte hanno la possibilità di esprimersi segnatamente sulle opzioni di classificazione e sulla procedura. L'analisi di queste informazioni deve contribuire alla qualità e al consolidamento delle decisioni di classificazione. Una volta presa la decisione definitiva da parte dell'organo decisionale MAS, le parti interessate hanno la possibilità di interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 53 LAMal). Il tribunale annullerebbe una decisione non conforme alla legge sulla base delle censure sollevate dagli interessati.
Risposta del Consiglio federale.