Infrazioni al diritto dell'economia e al diritto tributario di Stati esteri commesse da collaboratori e quadri di banche e altri intermediari finanziari svizzeri. Verifica delle disposizioni penali
13.3658 · Postulato · 2013-06-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che illustri ed esamini la possibilità di introdurre basi legali per il perseguimento penale delle infrazioni al diritto dell'economia e al diritto tributario di Stati esteri commesse da collaboratori e quadri di banche e altri intermediari finanziari svizzeri.
Begründung
La violazione del diritto estero e in particolare del diritto tributario degli Stati esteri da parte di intermediari finanziari può essere sanzionata con misure di vigilanza ma non può essere perseguita penalmente, anche qualora questo tipo di mancanze possa ledere importanti beni giuridici nazionali. Come dimostra il dibattito in corso sull'intervento 13.046 "Misure per agevolare la soluzione della controversia fiscale tra le banche svizzere e gli Stati Uniti d'America. Legge federale urgente", queste violazioni del diritto e in particolare del diritto tributario degli Stati esteri possono:
1. minacciare l'esistenza di imprese;
2. danneggiare la reputazione di un intero settore;
3. esporre la Svizzera a misure di ritorsione dall'estero;
4. provocare danni considerevoli all'economia nazionale e
5. compromettere l'indipendenza e la sovranità della Svizzera.
A titolo di prevenzione generale, e in rispetto del sentimento di giustizia, sarebbe altamente auspicabile che questi comportamenti riprovevoli potessero essere perseguiti penalmente.
Il Consiglio federale è pertanto incaricato di illustrare possibilità di intervento in tal senso.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
In Svizzera la violazione del diritto estero non è di principio perseguita penalmente. Questo vale anche per l'inosservanza del diritto economico o tributario estero. Non è compito del diritto penale svizzero assistere Stati esteri nella riscossione di crediti fiscali o nell'attuazione del loro diritto economico.
Il perseguimento penale della violazione del diritto economico o tributario da parte di collaboratori e quadri di banche nonché di altri intermediari finanziari svizzeri costituirebbe l'abbandono ingiustificato della prassi giurisprudenziale seguita dalla Svizzera. In particolare non sarebbe pressoché possibile circoscrivere con la necessaria certezza le pertinenti disposizioni penali. Questo violerebbe il principio "Nessuna sanzione senza legge" (art. 1 CP) e comporterebbe una notevole incertezza del diritto per gli interessati. Inoltre non è chiaro quale sarebbe il bene giuridico protetto e quali criteri applicare per stabilire gli ordinamenti giuridici da proteggere. Ne risulta che la decisione di non proteggere il diritto di un determinato Stato potrebbe comportare delicate conseguenze di politica estera.
Il campo d'applicazione personale di simili disposizioni penali sarebbe inoltre problematico. Il postulato allude invero a persone fisiche (collaboratori e quadri), ma in virtù dell'articolo 102 CP potrebbero essere punite anche le imprese. Inoltre vi sarebbe un'ingiustificata disparità di trattamento di altre differenti imprese svizzere attive all'estero qualora solo i collaboratori e i quadri di banche e di altri intermediari finanziari soggiacessero a un regime speciale.
Infine, il perseguimento di violazioni di simili fattispecie sarebbe difficile, se non addirittura impossibile, in quanto altri Stati non puniscono la violazione del diritto estero. A seguito della mancanza della reciproca punibilità, ai fini dell'attuazione di simili procedure penali la Svizzera non potrebbe quindi paradossalmente presentare domande di assistenza giudiziaria proprio negli Stati in cui è stato commesso il delitto originario.
Per queste ragioni un esame particolare nel senso del postulato è superfluo. Occorre tuttavia menzionare che nel quadro del postulato 12.3980 della CPE-N "Rapporto di diritto comparato. Meccanismi di diligenza in materia di diritti umani e di ambiente per le attività di imprese svizzere all'estero" il Consiglio federale si occupa in generale delle conseguenze che potrebbero avere azioni illegali o sospette compiute all'estero da imprese domiciliate in Svizzera. Esso informerà a tempo debito sulla necessità d'intervento riconosciuta nel quadro di questo studio di diritto comparato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.