13.4249 · Mozione · 2013-12-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità, LDI; RS 143.1) permettendo una riduzione dell'emolumento se il richiedente agevola il processo di rilascio del documento. Per agevolazione s'intende in particolare esplicitamente la presentazione della domanda con una fotografia realizzata da un professionista.
Begründung
Le condizioni e le istruzioni impartite ai servizi incaricati di rilasciare i documenti d'identità causano un aumento dei costi. Le ripercussioni finanziarie sono disciplinate soprattutto nell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI; RS 143.11) e nell'ordinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (RS 143.111). I fattori che fanno aumentare i costi sono menzionati tra l'altro nella documentazione esplicativa relativa alle suddette ordinanze.
Nel caso delle fotografie, i fattori di costo comprendono l'attrezzatura dei servizi preposti al rilascio, la formazione dei collaboratori, il tempo che essi dedicano alla realizzazione della fotografia e altri costi imputati sul conto totale.
La nozione di servizio pubblico e il mandato d'efficienza economica impartito alle autorità implicano che i richiedenti che presentano una propria fotografia realizzata da un professionista devono beneficiare di una riduzione dell'emolumento fatturato. Questi richiedenti contribuiscono infatti a diminuire i costi dei servizi incaricati di rilasciare i documenti d'identità, il che giustifica una riduzione dell'emolumento.
Il legislatore ha espressamente manifestato la volontà di tenere conto della nozione di servizio pubblico nell'attuazione pratica della legge, come pure di premiare determinati comportamenti e situazioni. Per questo motivo l'articolo 9 LDI impone esplicitamente che l'ammontare dell'emolumento deve essere favorevole alla famiglia. È evidente che la pertinente ordinanza del DFGP non rispetta o addirittura stravolge la volontà del legislatore.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Con l'introduzione del passaporto 2010, la Confederazione e i cantoni hanno acquistato apparecchi per il rilevamento digitale dei dati biometrici (fotografie del viso, impronte digitali e firme). Questi apparecchi offrono anche la possibilità di integrare nel sistema le fotografie portate dai richiedenti e quindi di inserirle nel documento d'identità. Contrariamente a quanto sostenuto dall'autore della mozione, l'impiego delle fotografie portate dai richiedenti non equivale a un onere inferiore per le autorità preposte al rilascio. Queste ultime, infatti, oltre a integrare la fotografia e ad accertarsi che virus non s'infiltrino nel sistema protetto della Confederazione, devono valutare se queste fotografie corrispondono agli standard nazionali e internazionali previsti in materia. A tal fine sono impiegati lo stesso hardware e lo stesso software usati nei centri competenti per il rilevamento diretto dei dati biometrici. Il fatto di portare con sé una fotografia non implica quindi un onere inferiore per le autorità di rilascio e non giustifica una riduzione dell'emolumento.
L'ordinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (RS 143.111) non disciplina gli emolumenti. Gli emolumenti per i documenti d'identità sono disciplinati dall'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI; RS 143.11) e sono stati stabiliti in considerazione dell'articolo 9 della legge sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità, LDI; RS 143.1) secondo cui il Consiglio federale definisce tariffe favorevoli alle famiglie con figli. Per coprire la totalità dei costi, i documenti per i minorenni dovrebbero costare almeno tanto quanto i documenti per le persone maggiorenni, visto che viene impiegato lo stesso materiale e seguita la medesima procedura di rilascio. Secondo l'ordinanza sui documenti d'identità, gli emolumenti per i documenti per i minorenni ammontano tuttavia a meno della metà di quelli per i maggiorenni (60 franchi a fronte dei 140 franchi per il passaporto e 30 franchi a fronte dei 65 franchi per la carta d'identità). Gli emolumenti per i documenti per le persone d'età superiore ai 18 anni permettono di sovvenzionare i documenti d'identità delle persone d'età inferiore ai 18 anni. Le tariffe favorevoli alle famiglie di cui all'articolo 9 LDI sono quindi assicurate.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.