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14.3402 · Interpellanza urgente · 2014-06-04

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

1. Anche il Consiglio federale ritiene che le multe penali pronunciate da uno Stato non debbano rientrare nelle spese giustificate dall'uso commerciale?

2. Come vengono allibrate fino a oggi nei corrispondenti conto economico e bilancio le multe molto elevate pronunciate soprattutto dagli USA nei confronti di imprese svizzere?

3. UBS nel 2008 (nell'ambito della controversia fiscale con gli USA) e CS nel 2009 (536 mio. per infrazioni contro sanzioni statunitensi) hanno potuto allibrare le loro multe come spese giustificate dall'uso commerciale?

4. Come procedono gli altri Paesi europei in ambito di multe pronunciate nei confronti delle imprese residenti (BNP in Francia, Deutsche Bank in Germania)?

5. Come procedono gli USA stessi in merito al computo delle multe nelle spese giustificate dall'uso commerciale?

6. Ai fini di questa problematica è di rilevanza che l'atto sia punibile anche in Svizzera?

Begründung

L'attualità odierna (multa degli USA di 2,8 miliardi di franchi nei confronti di CS) ha riportato nel dibattito pubblico la questione dell'allibramento delle multe penali delle persone giuridiche. Nella sua risposta all'interpellanza Schwaller 14.3286 il Consiglio federale presenta un succinto sommario della situazione attuale, che all'evidenza varia fortemente da un cantone all'altro. È inoltre annunciato un rapporto dettagliato sulla situazione attuale. Mancano tuttavia una chiara presa di posizione del Consiglio federale sulla questione fondamentale (1), nonché un sommario del modo di procedere nei casi concreti in Svizzera e nei Paesi concorrenti di rilievo per noi.

Stellungnahme des Bundesrates

1. È incontestato che in ambito di imposte sul reddito e di imposta sull'utile le multe fiscali non costituiscano spese giustificate dall'uso commerciale e che non siano pertanto deducibili a fini fiscali (art. 59 cpv. 1 lett. a LIFD, RS 642.11; art. 25 cpv. 1 lett. a LAID, RS 642.14). A livello di dottrina non esiste tuttavia unanimità se ciò valga anche per altre sanzioni finanziarie.

Per chiarire i concetti va ricordato che una siffatta "multa", denominata in maniera per niente tecnica sanzione finanziaria, può almeno avere significati diversi secondo il diritto svizzero: in questo senso segnatamente una multa come punizione di un'infrazione, una pena pecuniaria come punizione di un delitto, una confisca del patrimonio acquisito illegalmente o un prelievo del guadagno come misura ad esempio di correzione del mercato. Nella risposta alla presente interpellanza il concetto di "multa" con riferimento al diritto svizzero comprende le sanzioni finanziarie che il diritto penale svizzero prevede per la commissione di un reato punibile (vale a dire multe disciplinari, multe e pene pecuniarie).

In ogni singolo caso va incontestabilmente chiarito a quale soggetto di diritto va assegnata una simile "multa".

Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) secondo cui le multe non costituiscono spese giustificate dall'uso commerciale. Di conseguenza esse non sono deducibili a fini fiscali. La situazione è diversa nel caso delle sanzioni finanziarie nel senso di un prelievo di guadagno, che non perseguono un obiettivo penale. Nel loro caso si tratta di spese giustificate dall'uso commerciale, deducibili a fini fiscali.

Il Consiglio federale considera opportuno un esame approfondito da parte della Confederazione e dei cantoni della questione del trattamento fiscale di "multe" o di sanzioni finanziarie amministrative nei confronti di persone fisiche o giuridiche. Esso elaborerà un rapporto al riguardo e ha raccomandato in maniera corrispondente di accogliere il postulato Leutenegger Oberholzer 14.3087. In merito il Consiglio federale illustrerà l'eventuale necessità di intervenire a livello legislativo.

2./3. Occorre partire dal presupposto che queste e altre multe possono in linea di massima essere allibrate nel pertinente conto economico come spese giustificate dall'uso commerciale. A mente del segreto fiscale non si possono tuttavia fornire senz'altro informazioni riguardanti i casi concreti.

4. In Germania si opera una distinzione tra le multe pronunciate da un'autorità o tribunale nazionale o da un organo dell'UE e quelle pronunciate da Stati terzi. Nel primo caso le multe non sono in linea di massima deducibili a fini fiscali. Gli elementi di prelievo di guadagno possono essere ammessi in deduzione. Si tiene anche conto del fatto che nella fissazione della multa si è già presa in considerazione la loro indeducibilità. Nel secondo caso si applicano inoltre accordi internazionali che possono recare divieti espliciti di deduzione come spese aziendali. Anche in Francia la legislazione in materia è esaustiva e non ammette la deduzione a fini fiscali delle multe.

5. Negli USA le multe che devono essere pagate direttamente all'amministrazione non sono deducibili. La loro deducibilità può essere ottenuta quando questi pagamenti possono essere corrisposti altrimenti (ad es. pagamento a un terzo).

6. Quando ci si esprime sulla deducibilità delle "multe" occorre simultaneamente chiarire quali sanzioni finanziarie o parti di esse costituiscono impegni di pagamento deducibili o non deducibili. La risposta alla domanda se si è in presenza di una "multa" dipende se e in quale misura la sanzione pronunciata all'estero nei confronti di un'impresa svizzera corrisponda materialmente a una "multa" ai sensi del diritto penale svizzero. Come ribadito nella chiarificazione iniziale del concetto ne è il caso soltanto se la commissione punibile di un reato è espiata. Al riguardo non occorre giudicare se l'atto sarebbe punibile anche in Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.