Legge sugli stranieri. Requisiti più realistici per professionisti della musica e dello sport provenienti da Stati terzi
14.4153 · Postulato · 2014-12-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in un rapporto le possibilità di rendere, nel quadro dei contingenti disponibili, più realistici i requisiti per ottenere un permesso di dimora per l'assunzione di professionisti dello sport e della musica provenienti da Stati terzi.
Begründung
Un attaccante serbo di 19 anni è stato posto sotto contratto dalla società di calcio di Basilea (FC Basel 1983) come nuovo talento, ma in seguito non ha potuto essere impiegato, malgrado la decisione preliminare positiva, poiché non ha ottenuto il permesso di dimora in ragione delle istruzioni molto severe relative alla legge sugli stranieri. Tali istruzioni, criticate dalla società calcistica interessata come requisiti dannosi posti a giovani calciatori, impediscono pertanto fattualmente di assumere, per motivi puramente formali, giocatori di punta di Stati terzi, che aiuterebbero le società a conseguire i loro obiettivi sportivi e contribuirebbero ad aumentare l'attrattiva della lega calcistica svizzera.
Come è risultato da decine di casi, le medesime severe istruzioni impediscono fattualmente pure a musicisti professionisti di Stati terzi di ottenere un permesso di dimora, anche se hanno concluso con successo i loro studi presso atenei svizzeri, hanno vari impieghi a tempo parziale e sono concertisticamente attivi a livello internazionale.
Il Consiglio federale è pertanto incaricato di esaminare come definire in maniera più realistica, entro i limiti dei contingenti disponibili per i cittadini di Paesi terzi, le condizioni per il rilascio dei permessi di dimora a questi gruppi di professionisti, e di stilare un rapporto in merito.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù del sistema duale di ammissione, i cittadini di Paesi terzi sono ammessi sul mercato del lavoro come risorsa complementare ai lavoratori in Svizzera e nell'UE/AELS. Possono infatti essere ammessi soltanto lavoratori qualificati e urgentemente necessari.
Per garantire la parità di trattamento e la certezza giuridica nel settore culturale e sportivo come pure in altri settori, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) concretizza, in collaborazione con i cantoni e le associazioni interessate, le condizioni di ammissione nelle istruzioni relative alla legge sugli stranieri e nell'ordinanza d'esecuzione. Tali atti legislativi sono riesaminati periodicamente ed adeguati agli sviluppi sul mercato del lavoro.
Le normative vigenti consentono di accordare ogni anno, nei due settori citati, numerosi permessi di soggiorno di breve e lunga durata. Nel settore sportivo, negli ultimi cinque anni sono stati infatti rilasciati da 250 a 280 permessi a cittadini di Paesi terzi, tra cui figuravano regolarmente anche giovani di meno di 21 anni. Il Tribunale amministrativo federale ha inoltre confermato che le istruzioni permettono un'ammissione coerente su scala nazionale anche nell'ambito dello sport (sentenza del TAF C-4813/2013 del 27 giugno 2014).
Inoltre, ogni anno circa 2000 cittadini di Stati terzi operanti in ambito culturale ricevono un permesso di soggiorno non contingentato. Possono così trattenersi in Svizzera fino a otto mesi sull'arco di un anno per fornire prestazioni artistiche. Grazie all'esenzione dai contingenti per un periodo fino a otto mesi, il settore culturale è già oggi privilegiato rispetto ad altri ambiti. Sono possibili anche soggiorni contingentati a lungo termine (circa 130 all'anno) per impieghi in grandi teatri e teatri d'opera. In tali casi, oltre ad adempiere altre condizioni di ammissione, gli interessati devono garantire di poter sopperire a lungo termine ai loro bisogni esistenziali.
A parere del Consiglio federale non è necessario rielaborare l'insieme delle istruzioni della Confederazione. In complesso le normative vigenti consentono, nell'ambito dei limitati contingenti per i lavoratori provenienti da Paesi terzi, una prassi equa e conforme al diritto su scala nazionale. La SEM garantisce che le istruzioni continuino a essere verificate e se del caso adeguate coinvolgendo le cerchie interessate.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.