15.3109 · Mozione · 2015-03-12
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di completare il rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria nazionale, indicando quali sono le conseguenze dirette e indirette sulle prestazioni concrete fornite agli abitanti dai cantoni o dai comuni.
Si tratta di sviluppare norme che permettano di misurare e valutare, a livello qualitativo e quantitativo, le prestazioni pubbliche fornite agli abitanti.
Si tratta anche di esaminare quali sono, in concreto, le ripercussioni della NPC sulle prestazioni fornite agli abitanti dai singoli cantoni e dai comuni.
Begründung
Con l'attuale NPC non è stato praticamente possibile ridurre le disparità fiscali dovute alle differenti potenzialità di risorse. È difficile contestare il fatto che agli abitanti del nostro Paese, in fin dei conti, interessa sapere di quali prestazioni pubbliche possono beneficiare, in quale misura e a quali costi.
Nel rapporto sull'efficacia non viene svolta alcuna analisi sulle conseguenze della NPC sulle prestazioni fornite, tanto a livello cantonale quanto comunale, a beneficiari, utenti, clienti e abitanti. Dati di questo genere possono avere ripercussioni profonde sullo sviluppo futuro della NPC.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'ambito del rapporto sull'efficacia viene esaminato il raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria elencati all'articolo 2 della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC). Uno degli obiettivi principali consiste nel rafforzare l'autonomia finanziaria dei cantoni. Il raggiungimento di questo obiettivo è reso possibile dal versamento ai cantoni di mezzi finanziari liberamente disponibili. I cantoni possono quindi decidere se destinare questi mezzi finanziari al finanziamento dei compiti, alla riduzione del debito oppure alla diminuzione delle imposte. Questo sistema rafforza l'autonomia finanziaria e organizzativa dei cantoni ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione federale, consentendo allo stesso tempo un impiego dei mezzi adeguato alle esigenze della popolazione regionale.
Per le suddette ragioni, l'esame delle conseguenze dirette e indirette della perequazione finanziaria sulle prestazioni cantonali o comunali richiesto dall'autore della mozione non sarebbe conforme agli obiettivi della perequazione finanziaria. Non sarebbe infatti opportuno procedere a un simile esame, che potrebbe condurre alla creazione di misure volte a limitare l'autonomia dei cantoni e quindi alla violazione dei principi fondamentali della NPC. Oltre a ciò, non sarebbe possibile conoscere la destinazione precisa degli importi di compensazione, dal momento che questi sono integrati nelle entrate complessive dei cantoni.
Inoltre, un'analisi e un'eventuale armonizzazione delle prestazioni pubbliche cantonali e comunali da parte della Confederazione, come richiesto dall'autore della mozione, sarebbero contrarie alla concezione del federalismo svizzero, secondo cui ogni cantone è libero di determinare le prestazioni pubbliche da offrire. Per la maggior parte di queste prestazioni, la Costituzione federale non conferisce alla Confederazione alcuna competenza quanto alla loro estensione. Bisogna tuttavia aggiungere che per certi settori di compiti esistono norme nel diritto federale che permettono di misurare e valutare le prestazioni pubbliche cantonali e comunali. Un rafforzamento o un aumento di tali norme dovrebbe pertanto avvenire nel rispettivo settore e non nell'ambito della perequazione finanziaria.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.