15.3337 · Interpellanza · 2015-03-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'articolo 10 capoverso 3 della legge contro la concorrenza sleale (LCSl) la Confederazione può proporre, tramite la SECO, le azioni previste all'articolo 9 capoversi 1 e 2 LCSl per tutelare l'interesse pubblico. La SECO può quindi intervenire nel momento in cui le condizioni commerciali generali, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali (art. 8 LCSl). Anche le associazioni di difesa dei diritti dei consumatori hanno questa possibilità di intervento.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Qual è il bilancio degli interventi della SECO sulla base dell'articolo 10 capoverso 3 LCSl in relazione all'articolo 8?
2. Come concepisce la SECO la collaborazione con le associazioni dei consumatori e quali strumenti impiega in questa collaborazione?
3. La SECO non ritiene di trovarsi in una posizione di vantaggio rispetto alle associazioni dei consumatori quando si tratta di intervenire contro le condizioni generali abusive, visto che tali interventi sono piuttosto onerosi in termini materiali ed economici per queste organizzazioni?
4. In caso affermativo, in che modo la SECO intende agire in futuro? In caso contrario, quale sostegno economico e materiale intende dare il Consiglio federale alle associazioni dei consumatori che svolgono compiti di interesse pubblico?
5. La SECO ha stilato un elenco di condizioni generali che possono essere considerate abusive analogo a quello contenuto nella direttiva 93/13/CEE?
Stellungnahme des Bundesrates
La modifica della LCSl è entrata in vigore il 1° aprile 2012. Oltre a definire come sleali una serie di pratiche commerciali, ha conferito alla Confederazione diritti di intervento nel caso in cui tali pratiche ledano interessi pubblici (art. 10. cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 9 cpv. 1 e 2). La SECO esercita il diritto di azione della Confederazione (art. 1 dell'ordinanza concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale). Nell'ambito della revisione è stato inoltre riformulato l'articolo 8 LCSl riguardante l'utilizzazione di condizioni commerciali abusive. Dall'entrata in vigore della modifica al 31 marzo 2015, la SECO ha ricevuto 27 225 reclami contro pratiche commerciali sleali di cui 72 (0,26 per cento) riguardavano clausole abusive.
Sulla base di queste considerazioni il Consiglio federale risponde come segue alle domande:
1. La SECO ha diffidato undici aziende a seguito dei reclami ricevuti contro pratiche commerciali abusive, in particolare clausole di proroga contrattuale automatica (v. a questo proposito il rapporto del Consiglio federale del 19 novembre 2014 sulle telecomunicazioni, pag. 24), ma anche determinate clausole nell'ambito del traffico aereo, dell'emissione di biglietti e delle telecomunicazioni. In otto casi le diffide sono state efficaci, in due casi la discusione è in corso e in un caso non si è giunti a una soluzione. Finora la SECO non ha invece avviato alcuna azione civile legata esclusivamente alla violazione dell'articolo 8 LCSl.
2. Gli scambi di informazioni con le associazioni dei consumatori sono di natura informale e consistono in incontri occasionali, anche in un contesto transfrontaliero, e in contatti ad hoc in casi specifici di interesse comune. Non è prevista una cooperazione formale.
3. Rispetto a gran parte delle altre pratiche commerciali sleali che possono essere oggetto anche di un'azione penale, contro le clausole abusive è possibile procedere solamente con un'azione civile (art. 9 cpv. 1 e 2 LCSl). Un'azione per cessazione dell'atto e per soppressione dello stato di fatto comporta rischi processuali per qualsiasi parte civile, compresa la Confederazione. Per questo motivo la SECO privilegia lo strumento della diffida che è più efficace ed economico dal punto di vista processuale e tiene maggiormente conto del principio di proporzionalità. Se la diffida non dovesse sortire nessun effetto allora la SECO sporgerebbe denuncia.
4. La SECO ha il compito di contrastare quelle pratiche commerciali sleali contro le quali riceve molti reclami. Questo aspetto quantitativo che dimostra che si è in presenza di una violazione di interessi collettivi figura già nel messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (FF 2009 5337). Per combattere le pratiche commerciali sleali che danneggiano interessi collettivi il legislatore ha scelto la via del diritto di azione della Confederazione e secondo il Consiglio federale questa scelta si è rivelata efficace. Le associazioni dei consumatori possono però, anziché far ricorso al loro diritto di azione, presentare alla SECO un reclamo contro le clausole che considerano abusive e inoltrarle i reclami dei loro soci per un'eventuale intervento giudiziario.
5. La LCSl non attribuisce né al Consiglio federale né al DEFR o alla SECO la facoltà di stilare un elenco delle clausole che sono da considerarsi abusive in Svizzera. Le competenze di cui dispone il Consiglio federale si limitano alla possibilità di intervenire contro le pratiche commerciali sleali e di conseguenza anche contro le clausole abusive (art. 10 cpv. 3 LCSl). Per dare comunque alcuni riferimenti per la prassi e la giurisprudenza, la SECO ha pubblicato sul suo sito una panoramica in cui sono messe a confronto le clausole considerate abusive in Germania, Francia e Austria in applicazione della direttiva 93/13/CEE (http://www.seco-admin.ch/themen/00645/00653/05171/index.html?lang=it). Sul sito si trova inoltre una sintesi della giurisprudenza del Tribunale federale relativa alle condizioni generali.
Risposta del Consiglio federale.