15.3879 · Interpellanza · 2015-09-22
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Swisscom appartiene in quota maggioritaria alla Confederazione e ha un mandato di fornitura del servizio universale. Non è quindi un'azienda "privatizzata". Essendo l'operatore dominante del mercato della telefonia mobile e della banda larga come pure della rete in fibra ottica, dispone dei dati di utilizzo e di movimento di numerosi abitanti della Svizzera. Lo stesso vale per la SRG SSR, che si finanzia in ampia misura attraverso i proventi delle tasse di ricezione e occupa di fatto una posizione dominante nel nostro Paese.
In tale contesto l'alleanza tra SRG SSR, Swisscom e Ringier solleva diversi interrogativi. D'ora in avanti i dati di utilizzo saranno in mano a un unico gruppo mediatico privato che, con questa alleanza, spera di assicurarsi un notevole vantaggio concorrenziale rispetto agli altri operatori privati.
Contemporaneamente è nata, con il nome di "Project Thor", un'altra alleanza, lanciata congiuntamente da Swisscom e Coop. Le due aziende, il cui consiglio d'amministrazione è presieduto dalla stessa persona, Hansueli Loosli, vogliono creare una piattaforma di commercio on line comune. Anche in questo caso un'impresa statale si allea con un'impresa privata.
Alla luce di queste considerazioni, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Può un'impresa dello Stato con un mandato pubblico o una posizione di mercato dominante privilegiare arbitrariamente singole imprese nella scelta di un partner e distorcere così il mercato?
2. In questo contesto, come giudica il Consiglio federale la giurisprudenza tedesca in materia di aiuti statali?
3. In che modo il Consiglio federale garantisce che non vi siano sovvenzioni trasversali all'interno di suddette alleanze e che la concorrenza non venga distorta o eliminata del tutto?
4. Il Consiglio federale non ritiene problematico il fatto che Hansueli Loosli ricopra la carica di presidente del consiglio di amministrazione sia di Swisscom che di Coop?
5. Come si può evitare che i rischi finanziari legati a entrambe le joint venture si ripercuotano sulla SRG SSR o su Swisscom? Il Consiglio federale interverrà a questo riguardo in seno ai consigli d'amministrazione di Swisscom e di SRG SSR o darà specifiche istruzioni ai rappresentanti della Confederazione?
6. Come si intende garantire che gli operatori si scambino solo dati anonimi?
7. Quali sarebbero le conseguenze penali di uno scambio di dati illegale?
8. Qual è la posizione dell'incaricato federale della protezione dei dati nei confronti di queste alleanze? Quali obblighi bisognerebbe imporre?
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. La legge (diritto della concorrenza, legge sulle telecomunicazioni, legge sulla radiotelevisione) e le rispettive concessioni di cui sono titolari riconoscono a Swisscom e alla SRG SSR autonomia imprenditoriale. Ciò significa che entrambe sono in linea di massima libere di cooperare con i partner di loro scelta (partecipazioni, alleanze, joint venture, ecc.).
Nel caso di Swisscom, il Consiglio federale, suo azionista maggioritario, impone determinate condizioni: secondo gli obiettivi strategici fissati dall'esecutivo per Swisscom le cooperazioni devono contribuire alla crescita sostenibile del valore dell'impresa, devono poter essere seguite adeguatamente sul piano gestionale e tenere sufficientemente conto dei fattori di rischio. Secondo il Consiglio federale non ci sono elementi che lascino supporre che l'alleanza pubblicitaria tra SRG SSR, Swisscom e Ringier non soddisfi tali condizioni.
SRG SSR è una società autonoma e indipendente senza partecipazione statale e pertanto il Consiglio federale non ha alcuna influenza sulla sua strategia aziendale.
È attualmente in corso l'esame degli effetti dell'annunciata alleanza tra SRG SSR, Swisscom e Ringier sulla concorrenza: il DATEC deve valutare se tale unione potrebbe limitare sensibilmente il campo d'azione di altre imprese mediatiche; la SECO invece sta approfondendo la questione dal punto di vista del diritto dei cartelli. In caso di gravi distorsioni della concorrenza o minacce serie per altri media svizzeri il diritto in materia di concorrenza e di radiodiffusione prevede misure adeguate.
2. Il Consiglio federale non ritiene suo compito valutare il sistema giuridico di altri Paesi.
4. Il collegio federale non ravvisa fondamentalmente alcun conflitto di interessi tra i mandati di Hansueli Loosli per Swisscom e per Coop, benché egli sia presidente del consiglio d'amministrazione di entrambe le imprese. Il Consiglio federale parte dal presupposto che in caso di conflitto di interessi in relazione a singoli dossier venga rispettato il consueto obbligo di astensione.
5. Swisscom e SRG SSR sono partner della joint venture e come tali si assumono ovviamente una parte del rischio d'impresa. Il Consiglio federale non ritiene una simile situazione problematica, a condizione che non ne derivino rischi finanziari insostenibili per le casse federali. Gli obiettivi strategici fissati dall'esecutivo per Swisscom e l'attività di vigilanza del DATEC sulle finanze della SRG SSR sono strumenti efficaci per garantire il controllo dei rischi finanziari della Confederazione. Il Consiglio federale si astiene fondamentalmente da qualsiasi intervento nelle attività di Swisscom. I membri del consiglio d'amministrazione della SRG SSR nominati dal Consiglio federale non ricevono alcun tipo di istruzione da quest'ultimo.
6./7. Tutte le imprese che parteciperanno all'alleanza sottostanno al diritto sulla protezione dei dati. A seconda delle circostanze esso può autorizzare, ma solo dietro consenso del diretto interessato, la comunicazione di dati personali. La legge punisce determinate infrazioni particolarmente gravi, ma anche in questo caso tutto dipende dalle circostanze esatte; non è quindi possibile una valutazione generale. Il Consiglio federale si aspetta che tutte le imprese che prenderanno parte all'alleanza rispettino le disposizioni di legge in vigore.
8. Anche le imprese che si uniscono in collaborazioni sono ovviamente obbligate a rispettare e a verificare accuratamente le disposizioni del diritto sulla protezione dei dati (in particolare quelle relative alla trasparenza dell'informazione in caso di utilizzo di dati e alla richiesta, ove previsto, del consenso dei clienti). L'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza segue con attenzione gli sviluppi e all'occorrenza verifica, nei limiti delle proprie competenze di legge, il rispetto delle norme.
Risposta del Consiglio federale.