16.3086 · Mozione · 2016-03-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rivolgersi senza indugio ai cantoni con le richieste seguenti e nel contempo presentare al Parlamento una modifica della legge sull'asilo che includa i punti seguenti:
1. In generale occorre tenere maggiormente conto dell'autonomia comunale (conformemente all'art. 50 Cost.). L'autonomia comunale e l'importanza del livello comunale vanno sanciti esplicitamente nella legge.
2. I cantoni vanno istruiti a prendere in considerazione in particolare il numero di abitanti, la situazione finanziaria e l'infrastruttura delle corporazioni al momento dell'attribuzione e della ripartizione dei rifugiati tra le regioni e i comuni. Va garantita una ripartizione adeguata ed equilibrata.
3. Confederazione e cantoni si assumono una parte dei costi scolastici per i bambini dei rifugiati e dei costi per altre misure speciali nell'ambito dell'assistenza e dell'integrazione.
4. La Confederazione e il cantone informano tempestivamente i comuni in merito alle persone e alle misure nel settore dell'asilo che li riguardano.
5. Il diritto di essere sentiti e quello di opposizione dei comuni vanno estesi.
6. I comuni che possono dimostrare di aver attuato con successo misure di integrazione professionale vanno nella misura del possibile liberati dagli incentivi negativi (p. es. la rapida riattribuzione di altri richiedenti l'asilo).
7. Le famiglie e le donne con figli vanno computate molto più a lungo nella quota di accoglienza rispetto alla situazione attuale, affinché i comuni che accolgono famiglie non siano puniti più volte per assistere persone degne di particolare protezione, ma anche finanziariamente onerose.
8. Deve occorrere più tempo affinché le persone non siano più computate nelle quote di accoglienza in seguito a modifiche di status.
9. L'aspetto della sicurezza deve essere disciplinato in modo chiaro per quanto concerne l'alloggio delle persone nel settore dell'asilo. Occorre tenere conto delle richieste della popolazione. I criminali e le persone renitenti vanno alloggiati in centri federali.
Begründung
I comuni e il personale preposto all'assistenza sono ai limiti in seguito al rapido aumento dei richiedenti l'asilo. Sono loro ad accogliere e assistere quotidianamente i rifugiati. Non è previsto alcun allentamento della situazione. Gran parte dei costi finanziari, ma anche sociali e non monetari, sono sostenuti dai comuni, che in quanto più basso e più importante livello statale vanno rafforzati e sgravati nel per loro gravoso settore dell'asilo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Costituzione federale (Cost.; RS 101) garantisce l'autonomia comunale nella misura prevista dal diritto cantonale (art. 50 cpv. 1 Cost.). Sono quindi i cantoni che definiscono la portata dell'autonomia comunale. La Confederazione è tenuta, nel suo agire, a tenere conto delle conseguenze per i comuni (art. 50 cpv. 2 Cost.). Per ragioni costituzionali non può per contro intervenire nell'autonomia cantonale.
2. La ripartizione delle persone del settore dell'asilo all'interno di un cantone e i corrispondenti meccanismi di ripartizione e compensazione competono ai cantoni. La Confederazione non è pertanto abilitata a impartire istruzioni. Il Consiglio federale è tuttavia consapevole dell'attuale situazione tesa nel settore dell'alloggio dei richiedenti l'asilo nei cantoni e nei comuni. Di conseguenza, negli ultimi mesi la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha aumentato notevolmente le sue capacità di alloggio e si appresta a incrementarle ulteriormente. Nell'eventualità di un repentino aumento superiore alla media delle domande d'asilo, Confederazione, cantoni, città e comuni hanno inoltre elaborato una pianificazione d'emergenza comune. Il progetto teso a velocizzare le procedure d'asilo adottato dal Parlamento prevede inoltre, in futuro, di alloggiare gran parte dei richiedenti l'asilo in centri federali per tutta la durata della procedura e di non ripartirli più tra i cantoni, sgravando in tal modo anche i comuni.
3. Il settore scolastico compete ai cantoni (art. 62 cpv. 1 Cost.). Nel progetto summenzionato è previsto che la Confederazione, conformemente alle citate disposizioni costituzionali, possa versare sussidi per l'istruzione scolastica di base nei centri federali. Per quanto riguarda altri contributi nell'ambito dell'assistenza e dell'integrazione, il Consiglio federale rinvia alla sua risposta alla mozione Schibli 14.4255.
4. La SEM ripartisce i richiedenti l'asilo tra i cantoni secondo una chiave di ripartizione in proporzione al numero di abitanti (cfr. art. 27 LAsi e art. 21 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali, OAsi 1; RS 142.311), tenendo conto degli interessi degni di protezione dei richiedenti e dei cantoni. La SEM comunica settimanalmente ai cantoni il numero di attribuzioni previste. Inoltre, invia regolarmente per e-mail un bollettino informativo sugli sviluppi nel settore dell'asilo e sulla ripartizione. Spetta ai cantoni trasmettere queste informazioni ai comuni interessati.
5. Anche qui sono i cantoni a definire l'ampiezza dell'autonomia comunale. La Confederazione tutela l'autonomia comunale, nella misura definita dai cantoni, abilitando i comuni a far valere dinanzi al Tribunale federale una sua violazione (art 89 cpv. 2 lett. c della legge sul Tribunale federale, LTF; RS 173.110). I cantoni hanno inoltre il diritto di essere sentiti nell'ambito di consultazioni, in cui sono invitate ad esprimersi anche le associazioni mantello dei comuni e delle città (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. c della legge sulla consultazione, LCo; RS 172.061).
6.-8. Spetta ai cantoni tenere conto delle pertinenti richieste dei comuni interessati.
9. Nella legge sull'asilo sono già previste varie misure che permettono di considerare adeguatamente l'aspetto della sicurezza nell'ambito dell'alloggio dei richiedenti l'asilo. La SEM può ad esempio alloggiare i richiedenti che minacciano l'ordine e la sicurezza pubblici in centri speciali, approntati e gestiti dalla SEM o da autorità cantonali. In questi centri possono essere alloggiati, alle medesime condizioni, i richiedenti l'asilo attribuiti a un cantone (art. 26 cpv. 1 LAsi). Per la creazione dei corrispondenti alloggi, la SEM dipende dalla disponibilità dei cantoni e dei comuni. Il contributo forfettario federale già sancito nella legge permette parimenti di indennizzare i cantoni per le spese di sicurezza da sostenere (art. 91 cpv. 2ter LAsi). Tale disposizione è tuttavia valida soltanto fino al 2019. La revisione della legge sull'asilo che sarà sottoposta al voto il 5 giugno 2016 la inserirà nel diritto ordinario per una durata indeterminata.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.