16.3828 · Interpellanza · 2016-09-29
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Ogni autunno l'aumento dei premi delle casse malati suscita l'incomprensione, il malcontento o addirittura l'ira degli assicurati. Il 2017 non sfugge a questa regola, con una media nazionale del 4,5 per cento e un aumento record per il Cantone del Giura (7,3 per cento in media e 8,3 per cento per i giovani dai 19 ai 25 anni).
Come ogni anno, tuttavia, dopo qualche settimana gli animi degli assicurati si placano senza che sia stata adottata alcuna misura di stabilizzazione o di riduzione dei costi della sanità. L'aumento dei costi è indotto, tra l'altro, da un incremento costante del ricorso a prestazioni mediche ambulatoriali, che va messo in relazione all'apertura di nuovi ambulatori da parte di medici di famiglia e specialisti, in particolare provenienti dall'Unione europea. Un reddito annuo compreso tra 500 000 e un milione di franchi è un'attrattiva non indifferente!
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Può indicare il numero di nuovi studi medici (medici di famiglia e specialisti) aperti in Svizzera dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, ripartiti per Cantone?
2. Può fornire il numero di nuovi medici provenienti dall'Unione europea, indicandone il Paese di origine?
3. Può fornire i criteri presi in considerazione per concedere e riconoscere l'equivalenza dei diplomi?
4. Può precisare l'autorità competente per il riconoscimento dell'equivalenza dei diplomi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il libero esercizio di una professione medica universitaria è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione del Cantone sul cui territorio è esercitata (art. 34 LPMed; RS 811.11). La Confederazione non tiene alcun registro degli studi medici (medici di famiglia e specialisti) aperti negli anni 2012-2015.
La Confederazione tiene il registro delle professioni mediche in cui figurano i titolari di diplomi e di titoli di perfezionamento di cui all'articolo 51 e seguenti LPMed. Sulla base di questo registro può essere calcolato il numero delle nuove autorizzazioni all'esercizio della professione, numero che fornisce indicazioni sull'attività in uno studio medico. Non è tuttavia chiaro se queste autorizzazioni siano effettivamente utilizzate. Inoltre il registro non contiene informazioni attendibili sul luogo di lavoro.
Di seguito è raffigurata la ripartizione per Cantoni: è riportato il numero di autorizzazioni e non di persone, in quanto una persona può disporre contemporaneamente di un'autorizzazione all'esercizio della professione in più Cantoni. Per generalisti e medici di base si intendono i medici generici e gli specialisti in medicina interna generale e in pediatria.
Totale delle autorizzazioni rilasciate ai medici di base e agli specialisti nel periodo 2012-2015 per Cantone:
CantoniMedici di baseSpecialistiEntrambi i titoliTotaleAG18338590658AR3911819176AI439245BL9719956352BS7319647316BE4046561821242FR9318035308GE4887791031370GL712221GR5712835220JU1432551LU16123357451NE7614031247NW1211528OW1239354SH2522350SZ5614326225SO536315131SG18833276596TI15544058653TG8614242270UR137323VD22044972741VS12327540438ZG5717532264ZH30910552421606Totale30056250128110 536
Per poter fatturare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), è necessario un cosiddetto numero di registro dei codici creditori (RCC) rilasciato su incarico degli assicuratori dalla SASIS SA. Quest'ultima tiene un registro dei codici creditori, da cui non si evince se un medico utilizzi o meno il numero RCC. La soppressione della limitazione delle autorizzazioni (dal 2012 a metà del 2013) ha portato, nel 2012, a un raddoppiamento in tutta la Svizzera della quantità di numeri RCC rilasciati. In un'indagine sull'evoluzione dell'effettivo dei medici durante i periodi di limitazione delle autorizzazioni, l'Osservatorio svizzero della salute (Obsan) ha provato a considerare soltanto gli studi medici che fatturano effettivamente a carico dell'AOMS, rilevando un forte aumento dei medici specialisti dal 2012 alla metà del 2015 (http://www.obsan.admin.ch/it > Pubblicazioni > Bollettino Obsan 4/2015 [non disponibile in italiano]).
Per quanto concerne l'apertura di nuovi studi medici, occorre precisare che il 18 febbraio 2015 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento una proposta per una gestione strategica duratura del settore ambulatoriale nell'ambito dell'assicurazione malattie. Il Parlamento ha respinto questa proposta ma il 22 giugno 2016 ha deciso, mediante una legge federale urgente, di proseguire l'attuale gestione strategica delle autorizzazioni per un periodo limitato fino alla metà del 2019 e nel contempo ha incaricato il Consiglio federale di cercare alternative a questa soluzione (ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, OLNF; RS 832.103). Il Governo continua a ritenere necessaria una gestione strategica in questo ambito.
2. Le seguenti cifre si basano sul riconoscimento dei titoli di medico specialista tratti dal registro delle professioni mediche. I dati si riferiscono quindi ai professionisti che esercitano sia negli studi medici sia negli ospedali. Nel 2015 sono stati riconosciuti i seguenti diplomi di medico specialista dei medici provenienti dall'UE:
Germania (573), Italia (223), Francia (196), Austria (68), Romania (26), Ungheria (22), Belgio (21), Grecia (16), Polonia (13), Spagna (12), Repubblica Ceca (11), Bulgaria (8), Portogallo (6), Gran Bretagna (5), Paesi Bassi (5), Svezia (2), Slovacchia (2), Slovenia (2), Estonia (1), Lituania (1).
A titolo di paragone, nel 2015 hanno ottenuto un titolo di medico specialista 866 Svizzeri.
3. La Svizzera riconosce i diplomi rilasciati nei Paesi con cui ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi. Dal giugno 2002, questa reciprocità è possibile in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) con l'Unione europea (UE) e con l'AELS. L'ALC rimanda alle disposizioni dell'UE in merito al riconoscimento dei diplomi (direttiva 2005/36/CE). Il riconoscimento non riguarda solo il titolo universitario bensì anche le qualifiche professionali e il diritto di esercitare in Svizzera.
4. Secondo l'articolo 15 capoverso 3 LPMed, il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni mediche (Mebeko).
Risposta del Consiglio federale.