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Un nuovo mostro burocratico per i fondi di previdenza? Prestazioni versate in casi di rigore e attuazione della mozione CSSS-CN 13.3664

16.3970 · Interpellanza · 2016-12-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Perché la richiesta di allentare l'obbligo di versare contributi AVS sulle prestazioni versate in casi di rigore non è stata attuata in occasione della revisione dell'OAVS?

2. Come intende correggere la lacunosa attuazione della mozione e prendere a cuore il rafforzamento dei fondi di previdenza?

3. Quali misure intende adottare per fermare il nuovo carico burocratico a scapito dei fondi di previdenza (FP) e delle autorità AVS e per salvaguardare i destinatari nella loro integrità e dignità?

Begründung

La CSSS-N ha depositato la mozione 13.3664 nell'ambito della revisione del Codice civile per il rafforzamento dei FP, allo scopo di allentare l'obbligo di versare contributi AVS sulle prestazioni dei FP.

Le disposizioni concernenti l'obbligo di versare contributi AVS sulle prestazioni versate in casi di rigore sono state ridefinite con l'introduzione dell'articolo 8quater OAVS, in vigore dal gennaio 2015. Contrariamente all'intenzione degli autori della mozione, a quanto chiesto dall'iniziativa parlamentare Pelli 11.457 e alla DTF 137 V 321, i capoversi 2 e 3 dell'articolo 8quater OAVS sono stati formulati in modo eccessivamente restrittivo. Il versamento delle prestazioni in casi di rigore viene infatti vincolato al fabbisogno vitale e, attraverso aspetti amministrativi, alle "gravi difficoltà" di cui all'articolo 5 OPGA. Una condizione sfavorevole ai FP, che produce un inasprimento delle procedure per il prelievo dei contributi AVS. Lo scopo dei FP è infatti di attenuare senza eccessiva burocrazia una situazione di grave difficoltà finanziaria, là dove la legislazione in materia di diritto sociale non fornisce o può fornire solo in parte un aiuto. Spesso le persone interessate beneficiano già di prestazioni complementari e non adempiono i requisiti per il riconoscimento delle "gravi difficoltà" e i FP devono poter intervenire anche in questi casi senza complicazioni e senza l'ulteriore obbligo di versare contributi AVS. Anche nei chiari casi di rigore le casse di compensazione richiedono una vasta documentazione sulla situazione patrimoniale e reddituale complessiva delle persone interessate e della loro famiglia per poi procedere a calcoli astratti e complessi (per determinare l'ipotetico consumo della sostanza ecc.) senza tenere conto del singolo caso. Così facendo ostacolano in pratica i FP disintegrandone lo scopo. A causa dei rischi connessi all'AVS, i FP si vedono sempre più spesso costretti a sottoporre prima per approvazione alle autorità AVS anche piccole prestazioni versate in casi di rigore.

La richiesta di allentamento è stata ignorata dall'amministrazione, che ha al contrario creato un nuovo ostacolo per i FP. I capoversi 2 e 3 del nuovo articolo 8quater OAVS sono in contrasto con gli obiettivi della mozione e vanno dunque corretti.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La mozione 13.3664 è stata accolta dal Parlamento il 14 giugno 2014. Il 15 ottobre 2014 il Consiglio federale ha modificato l'articolo 8ter OAVS, aumentando l'importo massimo escluso dall'obbligo contributivo da due a quattro volte e mezza la rendita massima di vecchiaia annua, vale a dire da 56 160 a 126 900 franchi, e introdotto l'articolo 8quater OAVS che prevede una nuova eccezione all'obbligo contributivo per prestazioni versate in casi di rigore. Con questi cambiamenti, entrati in vigore il 1° gennaio 2015, la mozione è stata adempiuta in tempi rapidi.

Contrariamente a quanto affermato dall'autrice dell'interpellanza, non vi è stato un "inasprimento" delle procedure AVS nei confronti dei fondi di previdenza, ma sono anzi state ampliate le eccezioni all'obbligo contributivo. Inoltre, in aggiunta alle prestazioni escluse interamente o parzialmente dall'obbligo contributivo (p. es. le prestazioni regolamentari e, a determinate condizioni, i contributi ai premi delle casse malati, le sovvenzioni per i superstiti, le prestazioni per le spese mediche e in caso di previdenza professionale insufficiente ecc.), è stato notevolmente innalzato il limite delle prestazioni in caso di licenziamento e sono state escluse dai contributi sociali anche le prestazioni versate in casi di rigore.

Come emerge dalla motivazione della mozione 13.3664, che è il risultato di approfondite discussioni, è fondamentale promuovere in modo mirato e limitato prestazioni sociali necessarie, senza però mettere a repentaglio il sostrato contributivo dell'AVS. Il Consiglio federale ha dunque adempiuto la mozione definendo all'articolo 8quater OAVS i "casi di rigore" come una "situazione di grave difficoltà finanziaria". In tal senso l'eccezione prevista è flessibile, ma non va interpretata o applicata in modo estensivo. Per l'interpretazione del concetto di "situazione di grave difficoltà finanziaria", come nel caso del condono della restituzione di prestazioni indebitamente ricevute, la prassi si basa per analogia sulle disposizioni in materia di prestazioni complementari (art. 5 dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, OPGA; RS 830.11). Il Consiglio federale ritiene opportuno attenersi nella prassi a definizioni analoghe già in uso nel diritto delle assicurazioni sociali.

La mozione è stata pertanto attuata in linea con quanto richiesto e quindi tolta dal ruolo il 15 giugno 2015. Non è dunque necessario adottare ulteriori misure.

3. A livello procedurale, il concetto di fabbisogno vitale ha unicamente valore di riferimento. Per questo motivo non è necessario effettuare un conteggio dettagliato in ogni caso, ma solo secondo le esigenze. Un'interpretazione in questo senso è data nel commento all'articolo 8quater capoverso 2 OAVS (v. allegato al comunicato stampa del Consiglio federale del 15 ottobre 2014, disponibile in tedesco e francese). La procedura in questione non è dunque né formale né burocratica, ma pragmatica. Al fine di garantire la parità di trattamento, le casse di compensazione devono tuttavia disporre di sufficienti elementi per poter valutare e giudicare la situazione. Il datore di lavoro e il salariato che chiedono l'esonero dall'obbligo contributivo devono quindi fornire tutte le informazioni necessarie per comprovare la presenza di una situazione di grave difficoltà finanziaria durante il periodo interessato.

Risposta del Consiglio federale.

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