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Associazioni sportive e culturali. Innalzare il limite della cifra d'affari affinché non siano assoggettate all'IVA

17.3029 · Interpellanza · 2017-02-28

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 10 capoverso 2 lettera c della legge sull'IVA (LIVA) prevede che sia esentato dall'assoggettamento all'IVA chiunque "realizza sul territorio svizzero, per un'associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, una cifra d'affari inferiore a 150 000 franchi ..."

Per poter beneficiare dell'esenzione dall'assoggettamento prevista all'articolo 10 capoverso 2 lettera c LIVA è necessario adempiere condizioni rigorose.

1. Un'istituzione di utilità pubblica deve essere un'organizzazione che risponde alle condizioni definite per l'imposta federale diretta.

2. Sono reputate società senza scopo lucrativo gestite a titolo onorifico le associazioni sportive e culturali che adempiono le seguenti condizioni in maniera cumulativa:

a. Si tratta di un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile.

b. La direzione dell'associazione spetta a persone che non sono né impiegate presso l'associazione né retribuite per l'attività svolta.

c. L'associazione non persegue uno scopo di lucro. Nel caso in cui realizzi un utile, questo andrà utilizzato per finanziare altre attività dell'associazione.

L'esperienza mostra che numerose associazioni sportive e culturali superano la soglia di 150 000 franchi nonostante siano gestite da volontari che mettono a disposizione gratuitamente le loro competenze, in particolare in ambito finanziario e organizzativo. L'esperienza mostra inoltre che le cifre d'affari realizzate da tali associazioni sono spesso indispensabili alla loro stessa esistenza. A ciò si aggiunge il fatto che numerose associazioni sportive e culturali svolgono attività formative per i giovani. Queste costose attività vanno a beneficio della società, in quanto contribuiscono all'integrazione dei giovani.

In tale contesto, il Consiglio federale è disposto a prendere in considerazione un innalzamento del limite della cifra d'affari, per esempio da 150 000 a 500 000 franchi all'anno, affinché le associazioni sportive e culturali siano esentate dall'assoggettamento all'IVA?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale sostiene il volontariato in associazioni e istituzioni di utilità pubblica, poiché lo reputa estremamente importante per la nostra società. L'integrazione dei giovani dimostra in modo tangibile che l'attività dei tanti volontari porta benefici per tutti.

Per potere esercitare le loro attività, le associazioni e le istituzioni di utilità pubblica necessitano di entrate, raccolte mediante quote dei membri, biglietti d'ingresso e donazioni, ma anche attraverso la fornitura di prestazioni, di principio assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 1 capoverso 3 della legge sull'IVA stabilisce che la riscossione dell'IVA è effettuata secondo i principi della neutralità concorrenziale, dell'economicità del pagamento e della riscossione e della trasferibilità dell'imposta. Tuttavia, i principi menzionati sono talvolta contraddittori. In particolare possono entrare in conflitto il principio della neutralità concorrenziale con quello dell'economicità del pagamento e della riscossione. In questo caso il legislatore è tenuto a garantire la concordanza tra obiettivi divergenti. A titolo di esempio, nel settore delle associazioni sportive o culturali gestite a titolo onorifico o delle istituzioni di utilità pubblica è stato innalzato il limite della cifra d'affari per l'esenzione dall'assoggettamento da 100 000 a 150 000 franchi. Il legislatore accetta quindi determinate distorsioni della concorrenza per promuovere l'attività di queste associazioni e istituzioni.

Le associazioni e le istituzioni di utilità pubblica sono in concorrenza con le imprese a scopo di lucro, in particolare nel settore della ristorazione. Così lo stand gestito da un'associazione calcistica è in diretta concorrenza con l'osteria o il bar di paese oppure, a seguito delle sue prestazioni pubblicitarie, un'associazione di hockey su ghiaccio è in concorrenza con giornali, produttori di manifesti pubblicitari o piattaforme Internet.

Se il limite menzionato in precedenza per l'esenzione dall'assoggettamento fosse innalzato a 500 000 franchi come chiesto nell'interpellanza, circa i due terzi delle associazioni sportive o culturali gestite a titolo onorifico e delle istituzioni di utilità pubblica sarebbero esentate. In tal modo esse beneficerebbero di uno sgravio amministrativo. Tuttavia ne risulterebbe un vantaggio fiscale, poiché le loro prestazioni sarebbero assoggettate soltanto all'imposta precedente, che non potrebbero più portare a deduzione (tassa occulta). Potrebbero così offrire prestazioni nel settore della ristorazione a un prezzo del 5 per cento più conveniente e trarre quindi un sensibile vantaggio concorrenziale. L'innalzamento del limite della cifra d'affari comporterebbe minori entrate per le casse federali stimate a 5-10 milioni di franchi all'anno.

Il Consiglio federale ritiene che il sensibile aumento del limite della cifra d'affari a 150 000 franchi per l'esenzione dall'assoggettamento causerebbe gravi distorsioni della concorrenza. È però anche consapevole del fatto che il versamento dell'IVA comporta problemi amministrativi soprattutto per le società gestite a titolo onorifico. Uno sgravio in tal senso può essere raggiunto in particolare con una semplificazione della legislazione. Nel quadro delle prossime revisioni della legge sull'IVA sarà inoltre necessario valutare l'assoggettamento soggettivo, compreso quello delle associazioni sportive e culturali e delle istituzioni di utilità pubblica.

Risposta del Consiglio federale.

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