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17.3682 · Interpellanza · 2017-09-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In Svizzera poco più della metà dei disoccupati sono stranieri. Nel secondo trimestre del 2017, il tasso di disoccupazione tra i cittadini di Stati terzi ammontava a ben il 13 per cento. Secondo un comunicato stampa nonché una nuova ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS, art. 10a), il Consiglio federale prevede tuttavia che i Cantoni, ossia i loro uffici regionali di collocamento, collochino nel mercato del lavoro tutte le persone ammesse provvisoriamente. In tal modo sarebbe di fatto creato un ufficio di collocamento statale per stranieri. In questo contesto invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. L'esperienza insegna che soltanto una minima parte delle persone ammesse provvisoriamente sarà in grado di conseguire un'indipendenza economica. A quanto ammonterebbe attualmente il numero di persone ammesse provvisoriamente da collocare? A quanto stima la quota di successo di questa misura (numero di persone ammesse provvisoriamente collocate con successo)?

2. Quanto elevati sono gli oneri supplementari e i costi che i Cantoni dovranno sostenere con questa misura per il rilevamento delle competenze, gli accertamenti, la formazione, i corsi d'integrazione per le persone ammesse provvisoriamente, il loro collocamento, il monitoraggio nonché la comunicazione dei risultati alla SEM, ecc.?

3. Quale effetto si stima produrranno gli sforzi profusi a suon di milioni da Confederazione e Cantoni per collocare sul mercato del lavoro le persone ammesse provvisoriamente sul crescente numero di ultracinquantenni svizzeri disoccupati?

4. Alla luce dei salari minimi e dei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti in numerosi settori, è realistico prevedere migliaia di posti per persone ammesse provvisoriamente?

5. Il Consiglio federale è disposto a procedere alle necessarie modifiche in ambito economico (per es. riduzione o divieto dei salari minimi) per rendere possibili migliaia di posti di lavoro a 1500 o 2000 franchi al mese?

6. Condivide la stima dell'UDC secondo cui i lavori con un salario esiguo creeranno un nuovo ceto di "working poor" che, nonostante tutti gli investimenti effettuati, dipenderà anche dall'aiuto sociale?

7. A lungo termine non sarebbe meglio, per tutti gli interessati, imporre il ritorno più rapido possibile delle persone ammesse provvisoriamente in patria, il che corrisponde allo scopo vero e proprio di questo statuto?

Stellungnahme des Bundesrates

Dall'entrata in vigore, nel 2007, della legge federale sugli stranieri (Legge sugli stranieri, LStr; RS 142.20) le persone ammesse provvisoriamente rientrano esplicitamente tra i destinatari della promozione dell'integrazione e hanno accesso al mercato svizzero del lavoro indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro ed economica (art. 85 cpv. 6 della legge sugli stranieri). Il 16 dicembre 2016 le Camere federali hanno approvato la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 121a della Costituzione (iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa"), introducendo nell'articolo 53 capoverso 6 LStr il mandato legale secondo cui le autorità cantonali di aiuto sociale annunciano al servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente disoccupati. Il previsto adeguamento dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205) nell'articolo 10a D-OIntS consiste in una disposizione esecutiva di questo mandato legale.

1. Secondo le statistiche della SEM (agosto 2017), il tasso di occupazione delle persone ammesse provvisoriamente ammonta, cinque anni dopo l'entrata, al 41,5 per cento. Alcune analisi in Svizzera e in vari Stati OCSE mostrano che con il protrarsi del soggiorno il tasso di occupazione delle persone del settore dell'asilo aumenta fino al 70 per cento.

Nell'articolo 10a D-OIntS il Consiglio federale propone di annunciare al servizio pubblico di collocamento le persone già collocabili nel mercato del lavoro. Il numero di persone ammesse provvisoriamente collocabili che saranno annunciate al servizio pubblico di collocamento è stimato a circa 4000 all'anno, mentre al momento non è possibile pronosticare la quota di coloro che potranno effettivamente trovare un impiego.

2. L'aumento a medio termine del numero di persone in cerca di lavoro di 8000 unità all'anno comporta spese amministrative supplementari pari a circa 6,4 milioni di franchi all'anno per il servizio pubblico di collocamento. A questi si aggiungono costi per chiarire le potenzialità sul mercato del lavoro. Nel caso di persone da lungo tempo in Svizzera tali possibilità possono essere valutate perlopiù in maniera sommaria. I costi sono stimati a 400 franchi per caso o a 3,2 milioni di franchi per 8000 casi all'anno.

Secondo alcune stime, la fine della dipendenza dall'aiuto sociale grazie al collocamento nel mercato del lavoro permette risparmi annuali compresi tra 35 000 e 50 000 franchi per persona. Se il potenziamento della collaborazione tra i servizi di aiuto sociale e di collocamento consente di integrare nel mercato del lavoro ulteriori 800 rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente all'anno (10 per cento delle persone annunciate), nell'ambito delle prestazioni di trasferimento statali risultano risparmi per almeno 28 milioni di franchi all'anno.

3. Secondo un rapporto della Segreteria di Stato dell'economia SECO (indicatori della situazione dei lavoratori più anziani sul mercato svizzero del lavoro), negli ultimi anni il tasso di disoccupazione degli ultracinquantenni è stato sempre inferiore al 3 per cento. In Svizzera non sono state finora realizzate analisi empiriche sull'impatto delle persone ammesse provvisoriamente sul mercato del lavoro. Considerato che rappresentano soltanto una piccola parte della popolazione attiva, il Consiglio federale stima tuttavia assai limitato l'effetto di sostituzione esplicato da queste persone.

4.-6. L'integrazione nel mercato del lavoro delle persone provenienti dal settore dell'asilo non dipende in primo luogo da contratti collettivi di lavoro e da salari minimi. L'esperienza insegna che sono le qualifiche a essere determinanti. Il Consiglio federale non ha la competenza di fissare salari per singole categorie di lavoratori, nemmeno per le persone del settore dell'asilo. Nel quadro della procedura di autorizzazione, le autorità cantonali esaminano se i salari usuali nella località e nel settore sono rispettati. A tal fine, possono considerare ad esempio le peculiarità degli stage tesi all'acquisizione delle qualifiche e all'integrazione. Nei rami che prevedono contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale (qui di seguito CCL) e salari minimi, secondo le disposizioni di questi ultimi le commissioni paritetiche hanno la competenza di accettare, in casi particolari, deroghe ai salari minimi. A parere del Consiglio federale, autorizzare un salario minimo più basso ai sensi dell'interpellanza non costituisce una misura adeguata per migliorare l'integrazione delle persone del settore dell'asilo nel mercato svizzero del lavoro, visto che l'obiettivo è rafforzare l'indipendenza economica di questo gruppo. Uno dei principali obiettivi della promozione dell'integrazione è pertanto l'integrazione duratura nel mercato del lavoro per ridurre la dipendenza dall'aiuto sociale.

7. L'articolo 84 capoversi 1 e 2 LStr obbliga la SEM a verificare periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte nonché a revocarla e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento o l'espulsione se dette condizioni non sono più adempiute. Il 31 agosto 2017, 40 112 persone erano ammesse provvisoriamente in Svizzera, di cui 9699 a titolo di rifugiato. Per la grande maggioranza di queste persone si prevedono ostacoli duraturi all'esecuzione dell'allontanamento nei Paesi di origine (per es. Siria, Somalia e Afghanistan). Alla luce del considerevole onere amministrativo correlato, in questi casi non è giustificato riesaminare annualmente il diritto all'ammissione provvisoria. Attualmente la SEM verifica 1000-1500 casi all'anno. Mentre nel 2017 sono state esaminate in maniera mirata le ammissioni provvisorie disposte tra il 2010 e il 2015 nei confronti di persone provenienti dai Balcani occidentali, nel 2018 l'attenzione sarà incentrata sul riesame delle ammissioni provvisorie disposte per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nei confronti di cittadini eritrei. In ogni caso sono esaminate sistematicamente e all'occorrenza revocate le ammissioni provvisorie di persone condannate a una pena detentiva di lunga durata o che hanno violato in modo rilevante o ripetutamente la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.