Lexipedia

17.3685 · Mozione · 2017-09-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare nella legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) una base legale autonoma e adeguata alle esigenze attuali per il Patrimonio mondiale naturale dell'Unesco.

Begründung

La Svizzera conta attualmente tre siti che appartengono al Patrimonio mondiale naturale dell'Unesco: le Alpi svizzere Jungfrau-Aletsch (dal 2001), il Monte San Giorgio (dal 2003) e l'Arena tettonica Sardona (dal 2008). La promozione di questi siti avviene in base agli articoli 13 e 14 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). Questa legge risale a un periodo in cui in Svizzera non vi erano ancora siti del patrimonio mondiale naturale, e per tale ragione questi non sono menzionati esplicitamente nella LPN. Il patrimonio mondiale naturale raggruppa siti di valore universale e importanti per l'umanità intera. Le disposizioni legali vigenti non mettono sufficientemente in risalto queste peculiarità. Inoltre, le prestazioni attese da questi siti sono notevolmente aumentate negli ultimi anni, sia a livello internazionale che in Svizzera. Nel 2015 il nostro Paese ha sostenuto attivamente e approvato la strategia "Sviluppo sostenibile e patrimonio mondiale" della Convenzione sul patrimonio mondiale. Tale strategia stabilisce esigenze molto più severe per le prestazioni dei siti del patrimonio mondiale naturale, in particolare per quanto attiene alla promozione del potenziale di sostenibilità nelle regioni interessate, alla conservazione della diversità naturale e culturale, alla promozione dei servizi ecosistemici, alla crescita economica sostenibile, all'introduzione di un turismo sostenibile, alla promozione della partecipazione degli attori, alla ricerca, al collegamento internazionale ecc. I tre siti svizzeri hanno quindi un carattere esemplare, che occorre sviluppare ulteriormente e adattare alle maggiori esigenze. In Svizzera manca una politica in materia di patrimonio mondiale naturale chiara e disciplinata per legge comprendente una strategia mirata che consenta di unire la conservazione del patrimonio mondiale naturale con uno sviluppo regionale sostenibile e che persegua obiettivi di valorizzazione efficace e di aumento del valore aggiunto.

La LPN non contempla al momento queste maggiori esigenze e aspettative poste ai siti del patrimonio mondiale naturale. Chiedo pertanto al Consiglio federale di creare nella LPN una base legale autonoma per il patrimonio mondiale naturale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'Unesco ha come missione di preservare i beni culturali e i siti naturali del pianeta "di valore universale eccezionale" per l'intera umanità. Con la Convenzione del 23 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Convenzione dell'Unesco 72; RS 0.451.41), la comunità internazionale si è dotata del suo strumento più importante in questo ambito. La Svizzera è stata, nel 1975, uno dei primi Stati firmatari. Finora nella lista del patrimonio mondiale sono stati iscritti dodici siti svizzeri, tre dei quali sono riconosciuti sulla base di criteri naturali. Inoltre, secondo le norme della Convenzione, affinché un sito sia iscritto nella Lista del patrimonio mondiale, la sua protezione e gestione devono essere garantite. Gli impegni della Convenzione del patrimonio mondiale sono attuati a livello nazionale (non self-executing).

La Svizzera tratta il patrimonio culturale e naturale in modo congiunto. Poiché i valori dei beni svizzeri sono molto variati, la loro protezione e promozione si fonda su basi legali differenti inserite a livelli diversi di responsabilità nel sistema federale. Oltre che sulla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), la protezione legale dei beni del patrimonio poggia sulle basi legali in materia di pianificazione del territorio (legge federale sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700), di foreste (legge federale sulle foreste, LFo; RS 921) come pure sulle disposizioni cantonali e comunali in materia di protezione della natura, del patrimonio e della pianificazione del territorio. Il finanziamento delle azioni riguardanti la promozione e lo sviluppo sostenibile di questi beni si fonda anche su basi legali in materia di politiche esistenti, in particolare la LPN e la nuova politica regionale (legge federale sulla politica regionale; RS 901.0).

Nel suo messaggio concernente la revisione del 2005 della LPN, il Consiglio federale ha constatato che gli strumenti legali vigenti erano sufficienti per riconoscere e valorizzare i siti del patrimonio culturale e naturale. Poiché nel settore non vi sono stati cambiamenti di rilievo, il Consiglio federale mantiene la propria posizione.

Il livello di protezione dei beni svizzeri è stato valutato in sede di iscrizione e, in seguito, durante gli esami periodici, l'ultimo dei quali ha avuto luogo nel 2013. Il risultato di queste valutazioni mostra che i nostri siti godono di una buona protezione legale e sono in generale in un buono stato di conservazione. Tuttavia, non tutti soddisfano l'insieme dei requisiti della Convenzione. Questa constatazione ha portato l'Ufficio federale della cultura (UFC), l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e il Dipartimento degli affari esteri (DFAE) ad adottare nel 2015 un piano d'azione volto a migliorare la protezione e la gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale. Il piano d'azione nazionale per il patrimonio mondiale prevede di rafforzare a livello federale il coordinamento su questo punto.

Tenuto conto che il quadro giuridico svizzero per la protezione dei beni del patrimonio mondiale è giudicato sufficiente ed è approvato dagli organi della Convenzione, che i siti svizzeri sono in generale ben protetti, che i miglioramenti necessari sono già previsti in un piano d'azione nazionale e che il finanziamento delle azioni volte a valorizzare questi beni può essere garantito da diversi strumenti esistenti, non si ritiene necessaria una nuova norma legislativa volta a introdurre uno statuto speciale per i beni del patrimonio mondiale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.