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17.3781 · Mozione · 2017-09-27

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a emanare istruzioni sulle strutture procedurali per le autorità cantonali che si occupano del maltrattamento di animali e a prescrivere i provvedimenti di formazione eventualmente necessari. Occorre inoltre valutare se la classificazione di maltrattamenti di animali particolarmente gravi o improntati al sadismo come semplici delitti sia ancora al passo con i tempi. Eventualmente andrebbero trattati come crimini, con le norme penali del caso.

Begründung

Nonostante la grande attenzione dei media, si continua ancora a considerare il maltrattamento di animali una cosa di poco conto. Gli organi di polizia e i pubblici ministeri spesso non sono in grado di giudicare i reati che riguardano gli animali o non li ritengono prioritari. Ciò sebbene sia dimostrato come la scarsa sensibilità nei confronti degli animali porti all'ottundimento e vada anche a discapito della comunità umana. In molti casi si può riscontrare un nesso statisticamente rilevante tra gli atti di sadismo sugli animali e la tendenza a compiere gravi atti di violenza.

L'analisi annuale della fondazione per i diritti degli animali "Tier im Recht" evidenzia come i pubblici ministeri che si occupano di reati sugli animali emanino spesso decisioni giuridicamente lacunose poiché evidentemente in genere il diritto in materia di protezione degli animali è poco conosciuto. Pertanto, si deve fare in modo che i Cantoni istruiscano debitamente la polizia e i pubblici ministeri o che eventualmente creino strutture di competenza (servizi specializzati presso le polizie cantonali, pubblici ministeri specificamente competenti) che dispongano delle conoscenze tecniche necessarie, come già avviene nei Cantoni di Berna, Zurigo o San Gallo. Non si tratta dei cosiddetti avvocati degli animali, bensì di autorità ordinarie incaricate dell'esecuzione del diritto vigente. Dall'analisi emerge inoltre come, anche nei casi più gravi di maltrattamento di animali, quando vengono perseguiti, la pena spesso non superi alcune centinaia di franchi. Al confronto anche le infrazioni stradali più banali sono punite con maggiore severità. Occorre dunque porre rimedio a questa disparità. Il miglioramento delle strutture esecutive dovrebbe permettere di applicare meglio le norme penali in caso di delitti contro gli animali. Ciononostante, almeno per i maltrattamenti commessi con particolare brutalità o improntati al sadismo, può essere indicato classificare i crimini in maniera più severa, con le conseguenze giuridiche del caso.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condanna ogni forma di maltrattamento di animali. Particolarmente riprovevoli sono i maltrattamenti gravi o improntati al sadismo.

Il perseguimento penale dei reati contro la protezione degli animali è di competenza dei Cantoni. I modelli vigenti sono quindi diversi, ma tutti consentono di perseguire efficacemente i reati in materia di protezione degli animali. Vi sono Cantoni che non fanno ricorso ad alcuna autorità specializzata e altri che invece prevedono autorità particolari, per esempio una polizia veterinaria o procuratori specializzati, concedono a determinate autorità specifici diritti di parte o organizzano corsi mirati in materia. La possibilità di scelta per i Cantoni deriva dal principio costituzionale che ne sancisce l'autonomia ed è dunque prevista anche dal Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). Conferendo loro la libertà di scelta, si tiene conto del fatto che i Cantoni si differenziano notevolmente per dimensioni, organizzazione delle autorità e popolazione animale e che assumono interamente i costi delle proprie autorità. Il Consiglio federale è dell'avviso che ogni Cantone debba continuare a decidere autonomamente con quale organizzazione e con quale strumento di diritto procedurale ammesso dal CCP possa perseguire nella maniera più efficace i reati contro la protezione degli animali. L'imposizione ai Cantoni, da parte della Confederazione, di prescrizioni per l'organizzazione delle autorità penali di determinati settori minerebbe il principio dell'autonomia organizzativa cantonale. Il Consiglio federale è pertanto contrario a derogare a tale principio.

La stragrande maggioranza delle condanne per violazione della legge sulla protezione degli animali riguarda casi di gravità da lieve a media. In rapporto al numero di animali detenuti in Svizzera, la quota di maltrattamenti gravi è esigua. Secondo il diritto vigente, i maltrattamenti gravi possono essere sanzionati con una pena detentiva fino a tre anni (art. 26 cpv. 1 della legge federale sulla protezione degli animali; RS 455). Spetta ai tribunali decidere nel singolo caso una pena adeguata e conforme al diritto. Come emerge dal rapporto dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) "Protezione degli animali: procedure penali segnalate dai Cantoni" per gli anni 2015 e 2016 (nel seguito: statistica sui procedimenti penali, consultabile su www.usav.admin.ch > Animali > Pubblicazioni e ricerche > Statistiche e rapporti), negli ultimi anni il numero di procedimenti penali è aumentato costantemente e in maniera notevole (2013: 1522; 2014: 1679; 2015: 1946; 2016: 2368; aumento nel 2016 rispetto all'anno precedente: 21,6 per cento). Con ogni probabilità, questo sviluppo va ricondotto, oltre che all'aumento delle denunce di violazioni del diritto in materia di protezione degli animali, anche a una maggiore sensibilizzazione e professionalizzazione delle autorità cantonali. Allo stesso tempo la statistica sui procedimenti penali mostra però anche che le sanzioni previste (multa, pena pecuniaria e detentiva) non vengono sfruttate appieno. Per questa ragione il Consiglio federale non ritiene necessario né opportuno aumentarle.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.