Vendite on line nel mercato unico dell'UE. Parità di trattamento per i commercianti svizzeri
17.4209 · Interpellanza · 2017-12-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nel quadro della strategia per il mercato unico digitale lanciata nel 2015, l'UE prevede di ridurre gli ostacoli amministrativi nel traffico di merci transfrontaliero riformando la normativa sull'IVA. Entro il 2021, il sistema del mini sportello unico (Mini One Stop Shop, MOSS), applicato dal 2015 ai servizi elettronici nel mercato interno, sarà esteso a tutto il commercio on line. Ciò significa che, per le imprese che si avvalgono del sistema MOSS, le vendite effettuate on line negli altri Stati membri dell'UE sono tassate ai fini IVA allo stesso modo delle vendite effettuate sul territorio nazionale. Per le start-up e le PMI che ottengono solo un esiguo fatturato nel commercio elettronico transfrontaliero sono previste ulteriori agevolazioni amministrative. La nuova normativa intende rafforzare il commercio on line nel mercato unico dell'UE e semplificarlo, in particolare per le PMI. L'eliminazione degli ostacoli amministrativi facilita alle piccole imprese l'accesso a nuovi mercati.
La complessa fatturazione dell'IVA è uno dei maggiori ostacoli per i commercianti svizzeri on line e per le PMI che desiderano vendere elettronicamente i loro prodotti nell'UE e che non hanno una succursale in uno Stato membro dell'UE. In molti casi, proprio a causa di questo onere amministrativo, le imprese più piccole non sfruttano le opportunità offerte dalla vendita on line dei loro prodotti. Di conseguenza, l'economia svizzera delle esportazioni sta perdendo un importante potenziale di crescita. Gli svantaggi correlati a questa situazione sono stati trattati in Parlamento a più riprese. In risposta all'interpellanza Dobler 16.3939, "Ridurre gli ostacoli amministrativi in ambito di IVA per l'accesso al mercato unico europeo", il Consiglio federale ha ribadito che l'adesione al sistema MOSS avrebbe richiesto una base legale di diritto internazionale e che pertanto non fosse un tema da affrontare per la Svizzera.
Tuttavia, considerando la rapida crescita del commercio elettronico transfrontaliero, che attualmente va a discapito dell'economia svizzera e comporta notevoli perdite di valore aggiunto, è indispensabile intervenire con misure appropriate. Già oggi devono essere elaborate strategie per contrastare la perdita di competitività derivante dall'attuazione della strategia per il mercato unico digitale e dall'estensione del sistema MOSS. A tale proposito, l'eliminazione degli ostacoli amministrativi riveste un'importanza cruciale.
In considerazione di quanto precede, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Come valuta gli effetti della prevista riforma dell'IVA sulla competitività delle PMI svizzere orientate all'esportazione e dei commercianti on line nel mercato unico dell'UE?
2. Vi sono possibilità di avviare negoziati con l'UE riguardo a un'adesione al sistema MOSS da parte della Svizzera? Fino a che punto l'argomento è stato discusso finora con la Commissione europea?
3. Quali misure praticabili autonomamente sono ipotizzabili per evitare gli svantaggi concorrenziali derivanti dall'estensione del sistema MOSS? Quando è possibile avviarle?
4. Il Consiglio federale ritiene che le PMI orientate all'esportazione dispongano di esaurienti informazioni e di sufficiente sostegno per semplificare la gestione amministrativa dell'IVA nelle esportazioni? Qual è il potenziale di miglioramento in questo settore?
Stellungnahme des Bundesrates
Le imprese con sede all'interno dell'UE potranno dichiarare dal 2021 nello Stato in cui hanno sede le forniture di merci ai consumatori finali nell'UE (sportello unico, "one stop shop"; OSS). Devono tuttavia riscuotere l'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'aliquota e in base alle disposizioni materiali applicabili nello Stato membro dell'UE in cui risiede il cliente. Se, tuttavia, non realizza più di 10 000 euro di fatturato da forniture in altri Stati dell'UE, l'impresa può dichiarare tale fatturato secondo le modalità previste per quello realizzato sul territorio nazionale.
Dato che il limite di franchigia compreso tra 10 e 22 euro verrà abolito, dal 2021 le imprese con sede in uno Stato terzo non potranno più beneficiare dell'importazione esente dall'IVA nell'UE in caso di forniture di merci.
- Per gli invii con un valore fino a 150 euro le imprese potranno tuttavia utilizzare lo sportello unico per le importazioni ("import-one-stop-shop"; IOSS) e dichiarare l'IVA riscossa nell'UE conformemente alle norme locali nello Stato membro di loro scelta. Per evitare una doppia imposizione, all'importazione l'IVA non sarà riscossa.
- Se uno Stato terzo non vuole utilizzare l'IOSS, l'IVA sarà riscossa dallo speditore direttamente presso il cliente europeo. Se l'ordinazione viene effettuata tramite una piattaforma on line, questa dovrà pagare l'IVA per le transazioni di importo inferiore o pari a 150 euro.
- Per le importazioni nell'UE di valore superiore a 150 euro al passaggio della frontiera sarà riscossa, come finora, la tassa sull'importazione.
- Per contro le imprese di Stati terzi non beneficeranno delle agevolazioni previste per le imprese dell'UE che forniscono beni a clienti in altri Stati dell'UE per un importo inferiore a 10 000 euro.
1. Le imprese svizzere potranno quasi sempre beneficiare di agevolazioni, da una parte, iscrivendosi alI'IOSS nello Stato membro di loro scelta e, dall'altra, attraverso la riscossione dell'IVA da parte degli speditori o delle piattaforme on line in caso di non iscrizione all'IOSS. Il lieve svantaggio rispetto ai concorrenti europei è soltanto dovuto al fatto che non potranno trarre beneficio dalla normativa speciale dell'UE prevista per le imprese che effettuano forniture per un importo massimo di 10 000 euro in altri Stati europei e che in caso di iscrizione all'IOSS dovranno designare un rappresentante, con il conseguente aggravio di costi. Tuttavia questo non è un peggioramento rispetto alla situazione attuale. D'altro canto anche le imprese europee necessitano di un rappresentante in Svizzera.
2. La partecipazione del nostro Paese alla procedura dello sportello unico dell'UE offrirebbe alle imprese svizzere soprattutto il vantaggio di poter dichiarare all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) i fatturati realizzati negli Stati membri dell'UE. Esse dovrebbero però tener conto delle aliquote IVA applicabili nel Paese del cliente. La Svizzera riscuoterebbe quindi l'IVA per le forniture in Stati membri dell'UE, e viceversa, gli Stati membri dell'UE per le forniture in Svizzera. In tal modo verrebbe toccata la sovranità fiscale della Svizzera e si renderebbe necessaria l'elaborazione di un trattato internazionale, in cui dovrebbe essere disciplinato anche il trattamento doganale delle merci. Dato che il Principato del Liechtenstein è parte del territorio comune per quanto concerne l'IVA, anche per una sua eventuale integrazione bisognerebbe trovare una soluzione nel quadro del diritto internazionale. Finora la Svizzera non aveva preso in considerazione la possibilità di partecipare alla procedura dello sportello unico dell'UE, per cui non ha mai sollevato la questione nei confronti dell'UE.
3. Tutte le esportazioni dalla Svizzera sono già esenti dall'IVA svizzera. Il Consiglio federale è dell'avviso che attualmente non siano indicate altre misure unilaterali.
4. Per quel che concerne l'esenzione delle esportazioni dall'IVA svizzera, sia la legge che la prassi dell'AFC sono chiare e i processi sono consolidati. Non sono necessarie misure supplementari a sostegno delle PMI orientate all'esportazione. In relazione all'assoggettamento nel Paese del consumatore, l'UE e le amministrazioni delle contribuzioni dei singoli Paesi dell'UE informano in maniera dettagliata sulla procedura sui propri siti Internet. In futuro ogni impresa potrà iscriversi all'IOSS nello Stato membro dell'UE di sua scelta. Tale scelta può, ad esempio, dipendere dalla lingua dello Stato, dai requisiti amministrativi o dall'efficienza dell'amministrazione.
Risposta del Consiglio federale.