18.3317 · Interpellanza · 2018-03-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In previsione della prospettata analisi del settore sanitario, il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti:
1. In considerazione dell'evoluzione demografica, di quali basi dispone per predisporre una strategia che assicuri cure adeguate a una società che invecchia?
2. Come intende adempiere l'obbligo previsto dalla Costituzione federale e dalla legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn) di garantire la qualità delle case di cura (diritti fondamentali, numero adeguato di personale di cura e di personale specializzato, dati sull'occupazione, somministrazione dei medicamenti, protezione dei dati)?
3. Sono previsti un finanziamento adeguato e incentivi suscettibili di indurre i fornitori di prestazioni ad attuare miglioramenti qualitativi?
4. Com'è garantito concretamente che nei Cantoni siano disponibili posti sufficienti nelle istituzioni di cura per assistere le persone con disabilità anche dopo l'età di pensionamento conformemente alle loro esigenze e secondo le prescrizioni della LIPIn?
5. Quali Cantoni prevedono controlli indipendenti sul posto e quali effetti hanno avuto questi controlli sulla qualità delle istituzioni di assistenza?
6. Se la situazione nei Cantoni non è conosciuta, che cosa intende fare la Confederazione per assicurare la protezione delle persone anziani e invalide?
7. Come sono garantite, oltre che tramite l'intervento di eventuali organi di mediazione, la partecipazione dei familiari, dei curatori e degli ospiti delle istituzioni e la trasparenza nei loro confronti?
8. Vede la necessità di assumere un ruolo guida, conformemente alla LAMal, nella garanzia della qualità delle cure?
9. Come valuta gli effetti che avrebbe un organo di controllo indipendente i cui costi d'esercizio sarebbero coperti mediante gli indennizzi che riscuoterebbe dalle istituzioni di cura in caso di reclami per inadempienze?
Begründung
La LIPIn prevede controlli indipendenti lasciando però ai Cantoni il compito di definirne le modalità. Che i Cantoni debbano controllare le proprie istituzioni di cura è una regolamentazione politicamente discutibile: finanziatori, regolatori e fornitori di prestazioni sono strettamente legati tra loro e questo rende difficile un controllo oggettivo. Per i Cantoni non ci sono incentivi a impostare le cure in modo economico e conformemente alle esigenze dei diretti interessati. Un organo di controllo indipendente potrebbe invece favorire un miglioramento permanente della qualità.
Stellungnahme des Bundesrates
1./6. Secondo la ripartizione delle competenze di cui all'articolo 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è responsabilità dei Cantoni garantire l'offerta e la qualità delle cure per gli anziani e le persone con disabilità. Nel suo rapporto del 25 maggio 2016 in adempimento del postulato Fehr Jacqueline 12.3604 "Una strategia per le cure di lunga durata", il Consiglio federale illustra le sfide poste dalle cure di lunga durata e presenta le misure che Confederazione e i Cantoni intendono adottare per affrontarle (www.parlament.ch > Geschäfte > 12.3604 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).
2./7. Le attività volte a garantire la qualità delle prestazioni fornite dalle case di cura sono pluridimensionali. Nei loro atti normativi in materia di sanità pubblica, i Cantoni prevedono che le case di cura siano sottoposte all'obbligo di autorizzazione e alla vigilanza delle autorità cantonali. Per gli istituti che ospitano persone invalide si applicano le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn; RS 831.26). Con l'articolo 112b Cost., era stato conferito alla Confederazione l'incarico di emanare una legge quadro (LIPIn) per stabilire gli obiettivi di integrazione e formulare i principi e i criteri che ne conseguono. I Cantoni, invece, erano stati incaricati con l'articolo 197 numero 4 Cost. di assumere, nella stessa misura e almeno per tre anni, le prestazioni dell'assicurazione invalidità in materia di stabilimenti, laboratori e case per invalidi fino all'attuazione della strategia a favore degli invalidi approvata dalla Confederazione. Con l'approvazione delle strategie cantonali tra il 2010 e il 2012, la responsabilità della Confederazione in materia di case di cura è stata interamente trasferita ai Cantoni, i quali garantiscono la partecipazione delle persone interessate e la trasparenza nei loro confronti, indipendentemente dall'eventuale presenza di organi di mediazione.
Le case di cura che operano a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) devono fornire i dati necessari per il calcolo degli indicatori di qualità medici. Come specificato dal Consiglio federale nella sua risposta alla domanda Heim 17.5655, nel settore delle case di cura non vi sono indicatori di qualità. Attualmente si stanno analizzando i risultati di un progetto di Curaviva Svizzera. Non appena gli indicatori di qualità saranno forniti regolarmente sulla base dei risultati di questo progetto, si potranno definire le modalità del controllo della qualità.
3. Nel quadro delle loro competenze, ai fini dell'assistenza sanitaria della popolazione i Cantoni hanno la possibilità di porre condizioni, introdurre controlli e adottare misure che riguardano la qualità delle prestazioni fornite. I Cantoni sono responsabili di regolamentare il finanziamento residuo delle cure nel quadro dell'AOMS. In questo ambito possono creare incentivi efficaci affinché i fornitori di prestazioni mettano in atto miglioramenti qualitativi.
4. Spetta ai Cantoni assicurare l'approvvigionamento delle cure e l'assistenza nelle case per anziani e nelle case di cura. Conformemente all'articolo 39 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), sono loro ad approntare la pianificazione. Al raggiungimento dell'età pensionabile, le persone con disabilità vengono assistite in case di cura e non più in istituti che promuovono l'integrazione. Le disposizioni della LIPIn non sono applicabili alle case di cura autorizzare a fornire prestazioni a carico dell'AOMS.
5. Secondo le informazioni di cui dispone il Consiglio federale, i Cantoni di Basilea Campagna e di Vaud effettuano, ad esempio, controlli di qualità indipendenti. Poiché non si dispone ancora di indicatori di qualità nazionali che permettano di effettuare confronti, al momento non sono possibili valutazioni dell'impatto degli audit basate su misurazioni.
8. Attualmente è in fase di dibattito parlamentare una modifica della LAMal (15.083 "Rafforzamento della qualità e deIl'economicità") che, tra le altre cose, ha l'obiettivo di promuovere l'elaborazione di misure per migliorare la qualità e di garantirne il finanziamento. Tali misure interesseranno anche il settore delle cure.
9. Come già sottolineato nella risposta alla domanda 3, nel quadro delle loro competenze i Cantoni possono introdurre controlli per garantire la qualità e possono quindi anche prendere decisioni in merito alle modalità di questi controlli. Nella risposta alla domanda 2 il Consiglio federale ha ricordato che mancano indicatori di qualità nel settore delle case per anziani e delle case di cura. Un'eventuale valutazione dell'impatto dei controlli in questo ambito potrà essere effettuata soltanto quando si disporrà di dati numerici.
Risposta del Consiglio federale.