18.3888 · Interpellanza · 2018-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera un figlio adottivo maggiorenne ha il diritto di chiedere informazioni sulle generalità dei suoi genitori biologici. Se può far valere un interesse degno di protezione, queste informazioni possono essere comunicate anche prima della maggiore età. Anche le persone concepite in Svizzera grazie a una donazione di sperma hanno un diritto illimitato, non appena raggiunta la maggiore età, di conoscere i dati relativi alla propria filiazione.
Mancano normative più estese sul diritto all'informazione per i figli concepiti all'estero tramite medicina riproduttiva (p. es. grazie a donazione di sperma o ovuli, donazione di embrioni, maternità surrogata).
In Consiglio degli Stati è stato depositato il postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati 18.3714, "Verifica del diritto in materia di filiazione".
Invito il Consiglio federale a esaminare se nel quadro di tale postulato possono essere chiarite anche le seguenti domande:
1. I figli maggiorenni concepiti all'estero tramite medicina riproduttiva hanno il diritto di ottenere informazioni sui loro genitori biologici o sulla loro madre surrogata?
2. I genitori di figli concepiti grazie alla medicina riproduttiva possono essere obbligati a informare i loro figli a tale proposito?
3. In che modo i figli maggiorenni concepiti all'estero tramite medicina riproduttiva possono essere informati in merito ai loro genitori biologici e come possono essere accompagnati nella ricerca dei loro genitori?
4. Le cliniche di riproduzione assistita all'estero possono essere obbligate a documentare e conservare i dati sull'origine nonché ad assistere le persone nella ricerca della filiazione?
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 119 capoverso 2 lettera g della Costituzione federale (RS 101), ognuno ha accesso ai suoi dati genetici. Questo diritto è concretizzato nell'articolo 27 della legge sulla medicina della procreazione (RS 810.11) in riferimento al dono di sperma, il solo metodo di inseminazione artificiale eterologa autorizzato in Svizzera.
Le domande poste nell'interpellanza non riguardano soltanto la donazione di sperma, bensì e soprattutto altri metodi di procreazione - in particolare la maternità surrogata, la donazione di ovuli ed embrioni - che sono vietati in Svizzera e conformemente al postulato 18.3714, "Verifica del diritto in materia di filiazione", della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati devono continuare a esserlo. Il postulato tuttavia incarica anche di esaminare se, e all'occorrenza in che modo, il diritto in materia di filiazione deve tenere conto del fatto che all'estero si fa sempre più ricorso a metodi di procreazione vietati in Svizzera. In caso di accoglimento del postulato, le domande poste nell'interpellanza possono essere trattate in questo contesto.
Per quanto riguarda la tematica sollevata nell'interpellanza, va infine rilevato quanto segue: sul piano internazionale, secondo l'articolo 7 paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) ogni minore ha diritto "nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ..." Il diritto del minore di conoscere la propria filiazione è pure tutelato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 8 par. 1 CEDU; RS 0.101). Non esistono tuttavia prescrizioni internazionali sul rilevamento dei dati e sull'accesso ai dati in caso di procreazione medicalmente assistita. La questione centrale è quindi in che modo può essere fatto rispettare sul piano pratico il diritto all'informazione sulla propria filiazione genetica e biologica. Al momento la risposta dipende dalle normative locali, ossia bisogna determinare se lo Stato in questione dispone di un registro delle donazioni e se prevede l'anonimato dei donatori (di sperma, ovuli, embrioni). Inoltre, in determinati Paesi, se il figlio è portato in grembo e messo al mondo da una madre surrogata, i genitori intenzionali figurano direttamente sull'atto di nascita, senza che sia nota l'identità della madre surrogata e degli eventuali donatori. In altri Paesi, invece, la madre surrogata figura sull'atto di nascita e la filiazione è trasferita successivamente ai genitori intenzionali.
Risposta del Consiglio federale.