Le banche devono avvisare l'autorità di protezione degli adulti in merito all'eventuale necessità di una misura di protezione?
18.4010 · Interpellanza · 2018-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Non sarebbe opportuno che i gestori dei conti bancari o le persone allo sportello possano, nell'interesse di un cliente, essere autorizzate ad avvisare l'autorità di protezione degli adulti in merito all'eventuale necessità di una misura di protezione? Le misure di protezione sono spesso emanate troppo tardi e lo Stato non interverrà per sostenere l'interessato e tratterrà beni dissequestrati, in particolare in caso di una domanda di prestazioni complementari.
2. Il fatto che le misure di protezione degli adulti, ossia le misure di curatela di portata generale o le privazioni dell'esercizio dei diritti civili, non sono più pubblicate nel Foglio ufficiale rende assai difficile per un curatore chiedere il rimborso di una prestazione pagata o di intervenire nei confronti di un debitore in buona fede quando la persona sotto protezione non aveva più la capacità di discernimento sufficiente per concludere un contratto. Non sarebbe opportuno cambiare prassi?
Begründung
Secondo l'articolo 19b CC, in difetto di ratifica ad opera del rappresentante legale, ciascuna parte può ripetere le prestazioni che ha fatto, secondo l'articolo 452 capoverso 1 le misure di protezione degli adulti sono opponibili anche ai terzi di buona fede e secondo l'articolo 452 capoverso 2 se la curatela limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato, ai debitori va comunicato che la loro prestazione ha effetto liberatorio soltanto se è fatta al curatore. Prima di tale comunicazione, la curatela non è opponibile ai debitori di buona fede.
A titolo di esempio, una persona sotto curatela di portata generale ha svuotato uno dei suoi conti bancari di cui il curatore ignorava l'esistenza. La banca si trincera dietro la sua buona fede per contestare qualsiasi rimborso, adducendo che non era a conoscenza della misura, che non è più pubblicata.
Evidentemente il denaro è perso, dato che l'interessato non possiede più l'esercizio dei diritti civili.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformemente all'articolo 443 capoverso 1 del Codice civile svizzero (CC; RS 210), chiunque può avvisare l'autorità di protezione degli adulti quando una persona pare bisognosa d'aiuto. È tuttavia fatto espressamente salvo il segreto professionale. Secondo la dottrina prevalente, il segreto professionale ai sensi di questa disposizione include anche il segreto bancario secondo l'articolo 47 della legge sulle banche (RS 952.0). Un obbligo di avviso in virtù dell'articolo 443 capoverso 1 CC è pertanto escluso per gli impiegati di banca.
Per contro, le attività bancarie consistono di norma in mandati ai sensi degli articoli 394 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). Secondo l'articolo 397a CO il mandatario è tenuto a avvisare l'autorità di protezione degli adulti se il mandante è presumibilmente affetto da durevole incapacità di discernimento e un tale avviso appare adeguato a tutelarne gli interessi. Gli impiegati non hanno dunque soltanto il diritto, bensì addirittura l'obbligo legale, alle condizioni menzionate, di avvisare l'autorità di protezione degli adulti. Non è pertanto necessario intervenire.
2. Nel quadro dei lavori relativi all'iniziativa parlamentare Joder 11.449, "Pubblicazione di misure di protezione degli adulti", il Parlamento ha discusso intensamente su come il legislatore deve reagire alla rinuncia alla pubblicazione delle misure di protezione degli adulti. Nel suo parere del 16 giugno 2016 (FF 2016 4599) il Consiglio federale ha proposto e sostenuto esplicitamente, fornendo una motivazione approfondita, la soluzione adottata dal Parlamento il 16 dicembre 2016, ossia lasciare la comunicazione secondo l'articolo 452 capoverso 2 CC nella competenza delle autorità di protezione dei minori e degli adulti e stabilire a livello di ordinanza i presupposti per una procedura semplice, rapida e uniforme. Continua a ritenere adeguata tale soluzione e validi i motivi addotti all'epoca. Anche a questo riguardo non è pertanto necessario un intervento.
Il Consiglio federale rinvia peraltro all'articolo 452 capoverso 2 CC menzionato nell'interpellanza, che obbliga l'autorità di protezione degli adulti a comunicare una limitazione dell'esercizio dei diritti civili dell'interessato ai debitori noti. Si tratta in particolare delle banche, che in tal modo sono tutelate dal rischio di un doppio pagamento.
Risposta del Consiglio federale.