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19.1008 · Interrogazione · 2019-03-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Si fa più concreto il rischio che anche la Svizzera, un domani, venga chiamata alla cassa per le indennità di disoccupazione dei frontalieri. Così l'incipit dell'odierno "Corriere del Ticino". Una riflessione frutto di un primo, ancora fragile, compromesso a Bruxelles sulle indennità di disoccupazione che farebbe in modo che l'onere ricadrebbe sullo Stato in cui lavora la persona e non più sui Paesi di residenza. Per venire incontro ai timori dei frontalieri la Commissione e il Parlamento hanno deciso che le indennità disoccupazione possano essere "esportate" per 15 mesi nel caso in cui una persona sia disoccupata e desideri trasferirsi in un altro Stato per cercare lavoro. Una regola che si applica non solo ai frontalieri ma a tutti i cittadini comunitari. Chi invece si è stabilito all'estero per lavorare può "esportare" le prestazioni in un altro Paese UE solo per sei mesi. Al di là della fragilità di questo accordo l'impatto per la Svizzera è enorme. A questo proposito si pongono le seguenti domande:

1. A quanto ammonterebbe la fattura per il nostro Paese se questo compromesso giungesse in porto?

2. La Svizzera potrebbe decidere liberamente di non accettare questa normativa europea?

3. Il popolo svizzero sarebbe chiamato ad esprimersi in proposito?

4. È plausibile prevedere delle rappresaglie europee nel caso in cui dovessimo rifiutare l'adozione di queste regole?

5. L'accordo istituzionale in consultazione ci obbligherebbe a riprendere queste regole? In caso contrario subiremmo delle misure compensatorie, o di ritorsione, certe e quantificabili?

6. Nell'accordo istituzionale è previsto che sia il diritto europeo, a mezzo delle decisioni della Corte di giustizia europea, a dettare legge in Svizzera e a determinare le decisioni del tribunale arbitrale?

7. In questo caso, non accettando la ripresa di queste regole, saremmo conseguentemente sanzionati questa volta avendo noi stessi firmato la nostra condanna?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell'ambito della revisione attuale del regolamento europeo relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento n. 883/2004) sembrava che fosse stato raggiunto un compromesso tra le istituzioni europee del Parlamento, della Commissione e del Consiglio.

Tuttavia, visto che quest'accordo non ha ottenuto la maggioranza necessaria negli Stati membri, saranno probabilmente le future presidenze dell'UE a proseguire i lavori di riforma di questo regolamento.

I testi proposti dalle istituzioni europee hanno in comune l'idea di un passaggio di competenza dallo Stato di residenza a quello dell'ultimo impiego per quanto concerne il versamento delle indennità di disoccupazione per i frontalieri. Secondo le stime della SECO i costi derivanti da questo cambio di paradigma ammontano a diverse centinaia di milioni di franchi. Finché non sarà disponibile il testo definitivo dell'UE, la Svizzera non può stimare i costi in modo più preciso.

2.-4. Il regolamento n. 883/2004 è già oggi parte integrante dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (allegato II ALC, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale). Il recepimento di un atto dell'Unione europea relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) avviene conformemente alla procedura prevista da quest'ultimo per l'allegato II. L'UE deve presentare alla Svizzera una domanda ufficiale di recepimento all'interno del Comitato misto ALC Svizzera-UE. Quest'ultimo decide all'unanimità riguardo all'adeguamento dell'allegato II, ma può prendere una decisione solo dopo che si è conclusa in Svizzera la procedura di approvazione del recepimento di un atto normativo dell'UE. Tale procedura segue il consueto iter nel rispetto delle competenze costituzionali e dei diritti alla consultazione del Parlamento e del popolo.

Si può presumere che l'UE e i suoi Stati membri chiederanno alla Svizzera il recepimento nell'ALC del testo rivisto del regolamento n. 883/2004. Nell'ambito del diritto vigente, la Svizzera è in linea di principio libera di accettare o meno il recepimento di un nuovo atto normativo dell'UE. Non è possibile prevedere la reazione dell'UE se il recepimento dovesse essere rifiutato.

5.-7. In caso di entrata in vigore dell'accordo istituzionale, la procedura relativa all'adeguamento dell'allegato II in seno al Comitato misto ALC sarebbe simile. Per contro, la Svizzera sarebbe in linea di principio tenuta a recepire gli sviluppi pertinenti del diritto dell'UE in materia di libera circolazione delle persone, nel rispetto delle procedure interne svizzere. Non si tratta tuttavia di un recepimento automatico e la Svizzera mantiene la possibilità di non recepire una modifica normativa dell'UE in questo ambito. Se le Parti all'interno del Comitato misto ALC non dovessero riuscire ad accordarsi su una soluzione in relazione al recepimento del regolamento rivisto, si attiverebbe il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'accordo istituzionale. Conformemente a questo meccanismo, il tribunale arbitrale paritetico decide autonomamente in merito alla controversia. Il tribunale arbitrale può chiedere l'intervento della CGUE soltanto se si tratta di questioni che riguardano l'interpretazione del diritto europeo le cui risposte sono, secondo il tribunale arbitrale, pertinenti ed essenziali per prendere la decisione.

Se la Svizzera si rifiuta di applicare una decisione del tribunale arbitrale, l'UE può prendere misure di compensazione. Non è possibile dire concretamente e in anticipo quali possono essere tali misure. La loro applicazione e portata sono tuttavia limitate: le misure di compensazione devono infatti essere volte a correggere lo squilibrio esistente; inoltre devono essere proporzionali (questione che può essere verificata dal tribunale arbitrale).

Risposta del Consiglio federale.

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