Nuova legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Effetto discriminatorio per i giovani naturalizzati
19.1024 · Interrogazione · 2019-05-09
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Secondo la nuova legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO), per gli uomini che non sono incorporati in una formazione dell'esercito né sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, l'assoggettamento termina soltanto alla fine dell'anno in cui l'assoggettato agli obblighi militari compie 37 anni nel caso in cui questi non abbia pagato le undici annualità della tassa, mentre la versione precedente della legge prevedeva il limite di 30 anni di età a prescindere dal numero di pagamenti effettuati.
Gli svizzeri dalla nascita che non sono incorporati in una formazione dell'esercito, né sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile o di protezione civile sono obbligatoriamente assoggettati alla tassa per undici anni dall'età di 19 anni o dal reclutamento, se è successivo (al più tardi all'età di 24 anni).
Per contro, gli uomini di nazionalità straniera che ottengono la cittadinanza svizzera all'età di 26 anni o successivamente sono assoggettati alla tassa fino all'età di 37 anni e non hanno la possibilità di fare il servizio militare, poiché secondo l'articolo 9 della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM) il reclutamento deve essere obbligatoriamente assolto al più tardi entro la fine dell'anno in cui è compiuto il 24°anno di età.
Siccome la tassa corrisponde a una percentuale del reddito, è ovvio che, dal punto di vista finanziario, undici anni di assoggettamento tra i 19 e i 30 anni si ripercuotono in maniera decisamente meno marcata sul contribuente rispetto a undici anni di assoggettamento tra i 26 e i 37 anni, periodo durante il quale, in generale, le persone non sono più in formazione e dispongono quindi di redditi più elevati.
Come giustifica il Consiglio federale questo trattamento arbitrario e discriminatorio nei confronti degli uomini che hanno ottenuto la cittadinanza svizzera e vengono nettamente penalizzati dal punto di vista finanziario, senza nessun'alternativa? Questa riforma non fungerà da deterrente per i giovani che intendono chiedere la cittadinanza svizzera intorno ai 30 anni?
Per attenuare l'effetto discriminatorio della nuova LTEO, il Consiglio federale prenderebbe in considerazione come possibile soluzione un'estensione dell'età massima del reclutamento che consentirebbe alle persone che hanno ottenuto la cittadinanza svizzera di optare tra il servizio militare e il pagamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare?
Stellungnahme des Bundesrates
La revisione parziale della LTEO non si traduce in alcuna discriminazione né in alcun trattamento arbitrario nei confronti delle persone che ottengono la cittadinanza svizzera a circa 30 anni. Anche se, al momento del pagamento della tassa d'esenzione, sono in media più anziani degli svizzeri dalla nascita, gli svizzeri naturalizzati sono tassati in base alla loro capacità economica. Questo principio iscritto nella Costituzione si applica anche alla legislazione sulla tassa d'esenzione. Gli svizzeri dalla nascita che non prestano servizio militare né civile e la cui età è compresa tra i 26 e i 36 anni devono in genere assumersi un onere finanziario paragonabile se devono ad esempio pagare la tassa d'esenzione finale, perché non hanno adempiuto il totale obbligatorio dei giorni di servizio.
In passato, le persone che al momento della naturalizzazione superavano i 26 anni non venivano più chiamati a prestare servizio militare. Esse dovevano invece pagare la tassa d'esenzione. A seguito della revisione dell'ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (art. 12 cpv. 2 e art. 56 cpv. 2 OOPSM) entrata in vigore il 1° gennaio 2019, è ancora possibile, su domanda, assolvere la scuola reclute dopo aver compiuto 24 anni. Affinché tale domanda sia accettata, bisogna però poter prestare la totalità dei giorni di servizio obbligatori. L'obbligo di prestare servizio militare comprende la scuola reclute e sei corsi di ripetizione. La legge militare non fissa limiti d'età in modo assoluto, ma prevede unicamente che le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvano i sei corsi di ripetizione nei dodici anni successivi alla conclusione della scuola reclute. Nel caso estremo in cui una persona ha appena acquisito la cittadinanza svizzera, la scuola reclute potrebbe essere assolta a 30 anni e l'ultimo corso di ripetizione a 36 anni.
Risposta del Consiglio federale.