19.3373 · Mozione · 2019-03-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un disegno di legge che sopprima la disparità giuridica ed economica delle madri rispetto a chi presta servizio sancita dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1), in particolare l'importo massimo giornaliero dell'indennità.
Begründung
La disparità è fissata nelle disposizioni seguenti della LIPG:
Articolo 16a Indennità totale massima (per chi presta servizio)
1 L'indennità totale massima ammonta a 245 franchi al giorno.
Articolo 16f Importo massimo (per le madri)
1 L'indennità di maternità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno. L'articolo 16a capoverso 2 è applicabile per analogia.
La differenza a svantaggio delle madri è di oltre il 20 per cento. L'importo massimo di 196 franchi al giorno concesso loro deve pertanto essere aumentato a 245 franchi al giorno, analogamente a quello previsto per chi presta servizio militare o servizio civile.
Questa disparità grave e ingiustificabile viola l'articolo 8 capoverso 3 della Costituzione federale, che recita:
"Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore."
Le prestazioni accessorie previste per chi presta servizio, quali gli assegni per i figli e, se necessario, gli assegni per spese di custodia e gli assegni per l'azienda per gli indipendenti, devono essere concesse anche alle madri.
La LIPG deve quindi essere adeguata al più presto secondo quanto proposto nella presente mozione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Per l'indennità di maternità valgono in linea di massima gli stessi principi e regole previsti per l'indennità di base per chi presta servizio. In entrambi i casi, l'indennità ammonta all'80 per cento del reddito conseguito immediatamente prima del verificarsi del rischio assicurato. L'importo massimo dell'indennità di base è attualmente di 196 franchi al giorno, ma, a determinate condizioni, a chi presta servizio vengono versate in aggiunta anche prestazioni accessorie (assegni per i figli, assegni per le spese di custodia e assegni per l'azienda). La somma dell'indennità di base e degli assegni per i figli può ammontare al massimo a 245 franchi al giorno.
Le prestazioni per le madri sono il frutto della volontà del legislatore e di compromessi politici cui si è giunti a conclusione delle lunghe trattative svolte nel quadro dell'introduzione dell'indennità di maternità. All'epoca la priorità assoluta era adempiere il mandato costituzionale, rimasto inattuato per quasi 60 anni.
Il Consiglio federale è del parere che le uscite supplementari che un allineamento dell'indennità di maternità a quella per chi presta servizio genererebbe per le IPG comprometterebbero i progetti di legge che ha già avviato a favore delle madri e delle famiglie, in particolare il prolungamento del congedo di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato e il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari. Oltre ai progetti di legge del Consiglio federale, sono in corso altri due progetti avviati dal Parlamento: il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "per un congedo di paternità ragionevole - a favore di tutta la famiglia", della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (18.441), e l'iniziativa parlamentare 13.478 per l'introduzione di un'indennità in caso di adozione. Il Consiglio federale ritiene pertanto che nuovi progetti per ampliare le prestazioni delle IPG vadano trattati alla luce dei progetti legislativi in corso, affinché il finanziamento delle IPG possa essere garantito anche in futuro.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.