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19.3956 · Postulato · 2019-07-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la situazione legale relativa all'obbligo tariffario del datore di lavoro per quanto riguarda il consumo di musica da parte degli impiegati in un ufficio comune e in un veicolo di servizio (p. es. smartphone o autoradio) e di redigere un relativo rapporto. Va considerata anche la questione della posizione giuridica delle imprese con più succursali. Il Consiglio federale è incaricato di svolgere un'analisi sulla prassi della SUISA, in veste di società incaricata della gestione dei diritti delle opere musicali, e sulla giurisprudenza dei tribunali e di indicare in quali settori occorre adottare misure per sgravare a livello tariffario le piccole imprese che non utilizzano la musica nell'ambito del loro modello commerciale.

Begründung

Ci sono imprese che, oltre a pagare il canone di Billag/Serafe, ricevono fatture anche da SUISA. Tale pratica è molto estesa, sicché diverse succursali o singole piccole imprese, come studi di architettura, che diffondono pubblicamente opere in veicoli di servizio si vedono recapitare una fattura; mentre negozi, ristoranti e centri commerciali che da anni diffondono musica dalla radio non sono tenuti a pagare. Occorre pertanto chiarire gli obblighi relativi alle tariffe delle imprese e, se necessario, adottare le modifiche del caso.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Se un datore di lavoro consente ai suoi collaboratori di ascoltare musica, ad esempio mettendo a disposizione un lettore musicale, dal punto di vista del diritto d'autore si tratta di un "far vedere o udire un'opera". Analogamente a quanto previsto per le fotocopie, il datore di lavoro deve pertanto pagare un'indennità. Le società di gestione elaborano tariffe che concretizzano il "far vedere o udire" e fissano l'ammontare dell'indennità. Le tariffe sono sottoposte all'esame della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (CAF). Le decisioni di approvazione della CAF possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Le tariffe approvate sono vincolanti per i giudici, che possono comunque esaminare la possibilità di interpretarle in modo da far valere pretese non previste dalla legge. Se ritiene di non sottostare alla tariffa, il destinatario di una fattura può adire la via civile.

La legge prevede già uno sgravio per le piccole imprese. Secondo la legislazione vigente in materia di diritto d'autore, per il calcolo dell'indennità occorre considerare anche "le entrate conseguite dall'utente per mezzo dell'utilizzazione dell'opera, della prestazione, dei supporti audio o audiovisivi o dell'emissione oppure, a titolo sussidiario, le spese relative all'utilizzazione". Le piccole imprese che non utilizzano la musica nell'ambito del loro modello commerciale vanno pertanto già oggi sgravate a livello tariffario. Questo principio è concretizzato nel quadro delle tariffe che, a loro volta, sono esaminate dalla CAF e possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Fino alla fine del 2018 la Billag incassava, oltre al canone di ricezione radiotelevisivo, anche l'indennità per i diritti d'autore conformemente alla tariffa comune 3a. Inviava quindi due fatture distinte. Con il passaggio dal canone legato al possesso di un apparecchio di ricezione al canone generale, dall'inizio del 2019 è la Serafe SA a riscuotere il canone radiotelevisivo a carico delle economie domestiche, mentre il canone a carico delle imprese è incassato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. Questi mandati non includono la riscossione dell'indennità per i diritti d'autore, che è ora effettuata dalla Suisa. Conformemente alla legge federale sul diritto d'autore (LDA; RS 231.1), l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) esercita la sorveglianza sulle società di gestione (art. 52 cpv. 1 LDA). L'IPI ha avviato un'indagine sull'efficienza e la qualità della riscossione dell'indennità da parte della SUISA. Una volta conclusa l'indagine, i risultati verranno pubblicati e il Consiglio federale ne prenderà atto. Al momento è prematuro prevedere ulteriori misure.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.