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19.4227 · Mozione · 2019-09-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di attuare le seguenti misure volte alla riduzione delle grandi perdite di energia nel settore degli edifici così da raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima:

1. La rimunerazione unica per impianti fotovoltaici secondo l'articolo 25 capoverso 1 LEne può essere versata anche per gli impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 30 e 200 chilowatt installati in occasione di risanamenti di edifici commerciali e abitativi. Ai fini del versamento, la potenza degli impianti fotovoltaici degli edifici può superare anche 200 chilowatt se tecnicamente sono possibili impianti sull'intera superficie del tetto e, se necessario, della facciata. Il fattore determinante è l'integrazione architettonica degli impianti quale parte integrante dell'edificio oppure sostitutiva; come nel caso dei tetti e delle facciate tradizionali, gli impianti sono integrati in modo professionale e unitario nell'involucro dell'edificio a filo delle falde, del colmo e del cornicione del tetto.

2. Contributi di incentivazione non superiori al 30 per cento degli investimenti negli impianti di produzione elettrica permettono di promuovere gli edifici commerciali e abitativi che adempiono i requisiti di Minergie-P o di un altro analogo standard edilizio comparativamente efficiente. Per ridurre le perdite di energia dell'80 per cento ovvero 90 terawattora all'anno, la Confederazione promuove in particolare le misure adottate nei Cantoni. Nell'arco di una fase iniziale limitata a 10 anni possono essere promossi anche i nuovi edifici che soddisfano i presupposti dei punti 1 e 2.

3. Nelle zone edificabili e agricole, gli impianti solari ben integrati che soddisfano i presupposti dei punti 1 e 2 devono essere autorizzati di norma entro quattro mesi. Sono esclusi i monumenti d'importanza nazionale elencati nell'inventario dei beni culturali come oggetti unici secondo la legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali. Gli incentivi sono ridotti proporzionalmente per gli edifici che soddisfano solo parzialmente i presupposti dei punti 1 und 2.

Begründung

Occorre porsi come obiettivo l'efficienza e l'energia per evitare 8 miliardi di franchi legati a perdite di energia e alla burocrazia. Gli edifici presentano perdite di energia dell'80 per cento (interpellanza Wehrli 10.3873). Gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima non possono essere raggiunti nelle condizioni attuali. I locatari e i proprietari spendono oltre 8 miliardi di franchi all'anno per le perdite di energia, somma che potrebbe essere destinata ai risanamenti degli edifici.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale sostiene ampiamente le richieste dell'autrice della mozione. Già oggi promuove la riduzione delle emissioni di CO2 e l'aumento dell'efficienza energetica con diverse misure. Nel quadro della revisione della legge sul CO2, attualmente dibattuta dalle Camere federali, sono previste ulteriori misure che perseguono questi obiettivi. Inoltre l'Esecutivo intende migliorare gli incentivi agli investimenti nelle energie rinnovabili come misura di accompagnamento nel contesto della completa apertura del mercato elettrico. I punti sollevati nella mozione sono pertanto già ampiamente trattati.

1. Già oggi viene versata una rimunerazione unica per tutti gli impianti fotovoltaici con una potenza di almeno 2 chilowatt fino al massimo di 50 megawatt (art. 36 dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn; RS 730.03) indipendentemente dal tipo di edificio. Gli impianti integrati nell'involucro degli edifici con una potenza massima di 100 chilowatt, ovvero impianti solitamente realizzati negli edifici abitativi, beneficiano di contributi più elevati. Il Consiglio federale ritiene importante sostenere gli sforzi volti a migliorare l'estetica, in particolare degli edifici abitativi, con l'obiettivo di aumentare il consenso della popolazione nei confronti dell'energia solare.

2. Dal 2010 il Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni promuove il risanamento energetico degli edifici, gli investimenti nelle energie rinnovabili, il recupero del calore residuo e l'ottimizzazione della tecnica delle costruzioni. Il Programma Edifici poggia sulla legge sul CO2 (RS 641.71), la quale stabilisce anche che un terzo della tassa sul CO2 sui combustibili venga destinato al finanziamento del suddetto Programma. Dal 2018 è previsto che per il Programma Edifici e per la promozione della geotermia si possano utilizzare al massimo 450 milioni di franchi all'anno. I mezzi per il Programma Edifici sono corrisposti ai Cantoni sotto forma di aiuti finanziari globali, a condizione che esista un programma di incentivazione cantonale basato sul modello di incentivazione armonizzato dei Cantoni (HFM 2015). Con le misure "M-16: costruzione di un nuovo edificio/costruzione di un nuovo edificio sostitutivo Minergie-P" e "M-12: risanamento totale con certificato Minergie", i Cantoni possono già oggi fornire incentivi sufficienti per la costruzione di edifici abitativi e commerciali efficienti dal punto di vista energetico. Secondo l'HFM, il contributo può ammontare al massimo al 50 per cento degli investimenti. Inoltre va sottolineato che, nel quadro del dibattito sulla revisione della legge sul CO2 durante la sessione autunnale 2019, il Consiglio degli Stati aveva deciso di rinunciare a fissare una limitazione temporale per il Programma Edifici e di aumentare i contributi ai Cantoni. Questi ultimi dovranno inoltre poter accordare per i nuovi edifici sostitutivi e per i risanamenti energetici completi degli edifici un bonus sull'indice di sfruttamento pari a un massimo del 30 per cento.

3. L'articolo 18a della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) definisce gli impianti solari soggetti ad autorizzazione e quelli che devono essere unicamente annunciati all'autorità competente. La competenza per la determinazione delle diverse zone spetta tuttavia ai Cantoni o ai Comuni.

La rimunerazione unica non è legata a tali esigenze e i contributi corrisposti non dipendono dal tipo di edificio o dalla zona in cui si trova. Stando al Consiglio federale un adeguamento della rimunerazione unica in tal senso non sarebbe giustificata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.