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L'esenzione fiscale per scopi di pubblica utilità delle persone giuridiche che perseguono obiettivi politici è giustificata?

20.4162 · Mozione · 2020-09-24

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di verificare il rispetto dei presupposti per l'esenzione dall'imposta federale diretta per scopi di pubblica utilità delle persone giuridiche che perseguono obiettivi politici. L'esenzione fiscale va revocata se tali presupposti non sono soddisfatti. La verifica e l'eventuale revoca sono svolte dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) nella sua funzione di vigilanza nell'ambito dell'imposta federale diretta.

Begründung

Attualmente, numerose organizzazioni non governative (ONG) si impegnano in diversi progetti politici controversi. Ad esempio, le organizzazioni ambientaliste hanno sostenuto il referendum contro la nuova legge sulla caccia. Secondo quanto da essa dichiarato, l'Iniziativa per multinazionali responsabili è sostenuta da 130 ONG (istituzioni di soccorso, organizzazioni per i diritti delle donne, i diritti umani, l'ambiente, nonché altre ONG e organizzazioni ecclesiastiche). Molte, se non la maggior parte di esse beneficiano, in quanto persone giuridiche, dell'esenzione dall'imposta federale diretta per scopi di pubblica utilità. L'esenzione dall'imposta federale diretta per le persone giuridiche è subordinata ai presupposti definiti in una circolare dell'AFC (circ. n. 12 dell'8.7.1994). Il presupposto essenziale per le persone giuridiche con scopi di utilità pubblica è "l'interesse generale". La circolare stabilisce che il perseguimento dell'interesse generale da parte di una persona giuridica che svolge una determinata attività viene giudicato sulla base del "pensiero dominante dell'opinione pubblica". Secondo questa interpretazione, le attività politiche, come pure le attività e gli obiettivi legati agli interessi propri della persona giuridica o dei suoi membri, non rientrano nel concetto di "interesse generale" e quindi non dovrebbero essere esonerati dall'imposta.

Sia la revisione della legge sulla caccia che l'iniziativa popolare "Per imprese responsabili - a tutela dell'essere umano e dell'ambiente" sono progetti molto controversi. Non c'è un "pensiero dominante dell'opinione pubblica", almeno finché non si conosce l'esito della votazione. Tuttavia, le ONG si impegnano attivamente nelle campagne di voto grazie alle donazioni che ricevono. Tale impegno non può fare affidamento su un "pensiero dominante dell'opinione pubblica", poiché in questa fase esso non si è ancora formato. De facto, quando una ONG lancia un referendum o un'iniziativa popolare persegue esplicitamente obiettivi politici. Ciò è particolarmente vero nel caso di iniziative popolari con finalità estreme, dove una ONG non può appellarsi a un "pensiero dominante dell'opinione pubblica" per modificare il diritto vigente, che esiste proprio perché l'elettorato l'ha voluto così. Al contrario, con la sua attività l'ONG persegue il proprio interesse. È dunque opportuno chiedersi se l'attività di questa ONG possa essere considerata di interesse generale conformemente alle norme applicabili e se possa beneficiare di un'esenzione fiscale per scopi di pubblica utilità.

In questa ottica bisogna esaminare attentamente anche l'impegno politico delle parrocchie esenti da imposta. Secondo i presupposti vigenti, l'esenzione fiscale è circoscritta alle attività a fini di culto. L'impegno politico delle chiese, ad esempio nel quadro dell'Iniziativa per multinazionali responsabili, non è compatibile con questo presupposto. Questo impegno politico non è a fini di culto, perciò non dovrebbe essere esentato dall'imposta.

L'esenzione dall'imposta per scopi di utilità pubblica è concessa dai Cantoni su richiesta. Dal canto suo, l'AFC esercita la vigilanza sui Cantoni nell'ambito dell'imposta federale diretta. Il Consiglio federale è invitato a incaricare l'AFC di verificare l'osservanza dei presupposti per l'esenzione fiscale delle persone giuridiche impegnate in attività politiche e a revocare l'esenzione se tali presupposti non sono soddisfatti.

Se la revoca non viene attuata e il divieto di perseguire obiettivi politici è interpretato in maniera ampia, il Consiglio federale è tenuto ad adeguare i presupposti applicabili all'esenzione fiscale delle persone giuridiche e a estenderne il campo di applicazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'esenzione fiscale di un'organizzazione che persegue scopi di utilità pubblica secondo l'articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) presuppone l'esercizio di un'attività d'interesse generale e disinteressata. L'assistenza sociale, l'arte e le scienze, l'insegnamento, la promozione dei diritti umani, la protezione del paesaggio, della natura e degli animali nonché l'aiuto allo sviluppo sono esempi di promozione del bene comune. L'interesse generale di una determinata attività è giudicato in base al pensiero dominante dell'opinione pubblica (cfr. n. 3 della circolare n. 12 dell'8.7.1994 "Esenzione fiscale delle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica [art. 56 lett. g LIFD] o fini di culto [art. 56 lett. h LIFD]; deducibilità delle elargizioni [art. 33 cpv. 1 lett. i e art. 59 lett. c LIFD]"). L'utilità pubblica come motivo di esenzione fiscale non è un tema strettamente delimitato. Pertanto, a seconda degli scopi statutari delle organizzazioni esentate da imposte, possono crearsi anche legami con temi politici (ad es. nel caso delle organizzazioni impegnate nella tutela dell'ambiente, dei disabili, della salute, dei diritti umani, ecc.).

Un'attività principalmente politica non è mai stata riconosciuta come d'interesse pubblico dal punto di vista fiscale nella dottrina e nella giurisprudenza. Le organizzazioni politiche esercitano importanti funzioni, ma rappresentano in primo luogo gli interessi e le opinioni dei loro membri. Lo Stato deve mantenere una posizione neutrale nei confronti dei gruppi politici. L'esenzione fiscale va negata quando un'istituzione persegue obiettivi politici ma non quando impiega mezzi politici per raggiungere uno scopo di utilità pubblica. È determinante sapere se l'obiettivo dell'organizzazione è prevalentemente la formazione della volontà pubblica oppure se la potenziale influenza sull'opinione pubblica è una semplice conseguenza dell'obiettivo di interesse generale che l'organizzazione persegue.

Il sostegno materiale o ideale di iniziative o referendum non si oppone all'esenzione fiscale. Tuttavia, l'attività politica non può avere un peso tale che l'organizzazione sia considerata nel suo insieme come organizzazione politica. Se ciò si avverasse, sarebbe imperativo negare all'organizzazione l'esenzione fiscale poiché essa persegue interessi particolari e per motivi di neutralità politica dello Stato.

La tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione (art. 2 LIFD). Questa ripartizione dei compiti si applica anche nell'ambito della valutazione delle esenzioni fiscali. Le amministrazioni fiscali cantonali sono competenti per la concessione, la verifica e l'eventuale revoca dell'esenzione fiscale.

Le chiese nazionali quali parrocchie o collettività territoriali cantonali sono esentate per legge dall'assoggettamento (art. 56 lett. c LIFD). Pertanto, una verifica della loro esenzione fiscale da parte delle autorità fiscali è esclusa. Le organizzazioni ecclesiastiche di diritto privato devono essere sottoposte, caso per caso, a una verifica volta a determinare se le condizioni dell'esenzione fiscale per scopi culturali sono soddisfatte (cfr. art. 56 lett. h LIFD).

In virtù delle basi legali applicabili e della prassi pluriennale comprovata nell'ambito dell'esenzione fiscale a titolo di utilità pubblica, il Consiglio federale non ritiene necessario legiferare in merito all'impiego di mezzi politici.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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