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Restituire l'imposta e il supplemento fiscale sugli oli minerali alle società di salvataggio

20.4410 · Mozione · 2020-12-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie affinché le società di salvataggio attive sui laghi del Paese beneficino della restituzione dell'imposta e del supplemento fiscale riscossi sugli oli minerali.

Begründung

La legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) autorizza la Confederazione a riscuotere un'imposta e un supplemento fiscale sugli oli minerali. In virtù dell'articolo 18 LIOm, la restituzione dell'imposta e del supplemento fiscale è prevista segnatamente per il carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste e dalle imprese di trasporto concessionarie, per l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca professionale e l'estrazione di pietra da taglio naturale. Tenuto conto dei compiti di utilità pubblica svolti dalle società di salvataggio, occorre permettere loro di beneficiare della restituzione dell'imposta e del supplemento fiscale sugli oli minerali. Si tratterebbe di un sostegno finanziario utile per le società interessate, senza incidenze significative sul bilancio della Confederazione.

La Svizzera conta numerose società di salvataggio, la cui missione consiste nel vegliare sulla sicurezza di navigatori, nuotatori e altri utenti dei laghi del nostro Paese. Concretamente, tali società sono incaricate in particolare di prestare soccorso in modo rapido a persone e imbarcazioni in pericolo e di sorvegliare manifestazioni nautiche e regate. Costituite in associazioni senza scopo di lucro, le società di salvataggio garantiscono il picchetto tutto l'anno, 24 ore su 24. Composte da membri che si impegnano a titolo volontario, esse svolgono manifestamente un'attività di interesse generale. Anche se possono beneficiare di alcune sovvenzioni cantonali e comunali a dipendenza delle regioni del Paese, il grosso delle risorse proviene da contributi dei membri, da donazioni e dal ricavato di manifestazioni (feste, pranzi ecc.).

Tenuto conto dei compiti di utilità pubblica svolti dalle società di salvataggio, occorre permettere loro di beneficiare della restituzione dell'imposta e del supplemento fiscale sugli oli minerali. Si tratterebbe di un sostegno finanziario utile per le società interessate, senza incidenze significative sul bilancio della Confederazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il lavoro dei servizi di soccorso sui laghi e di altri servizi di soccorso è importante e merita un grande riconoscimento. Pertanto è fondamentale un solido finanziamento del loro lavoro. I carburanti soggiacciono all'imposta e al supplemento fiscale sugli oli minerali. L'articolo 18 LIOm (RS 641.61) prevede per vari utilizzi la restituzione di una parte dell'imposta e dell'intero supplemento fiscale. Tra i vari utilizzi non rientra però la propulsione di imbarcazioni dei servizi di soccorso sui laghi. Già la mozione 05.3631 Freysinger "Société internationale de sauvetage du Léman. Carburante esente da imposta" andava nella stessa direzione del presente intervento. Essa è stata respinta il 12 marzo 2007 dal Consiglio nazionale. Le agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali sono attualmente oggetto di una riflessione fondamentale. La tendenza politica va piuttosto verso l'abolizione delle agevolazioni esistenti anziché verso la creazione di nuove agevolazioni fiscali. Ad esempio, a partire dal 2030 verrà di principio abolita completamente la restituzione dell'imposta sui carburanti alle imprese di trasporto concessionarie (decisione del Parlamento nel quadro dei dibattimenti sulla revisione totale della legge sul CO2 dopo il 2020; FF 2020 6901); anche l'abolizione della restituzione dell'imposta sui carburanti all'agricoltura verrà esaminata a medio termine (mozione 18.4261 Grossen "Non sovvenzionare ulteriormente i veicoli e le macchine agricoli dannosi per il clima"). Inoltre l'articolo 7 lettera g della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (RS 616.1) disciplina che di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali. La Svizzera si impegna anche in seno all'OMC per una maggiore regolamentazione dei sussidi per le energie fossili a livello di politica commerciale internazionale. Un'estensione dei sussidi sotto forma di una nuova restituzione dell'imposta sui carburanti non è opportuna per motivi di regolamentazione e di politica finanziaria.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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