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20.4698 · Mozione · 2020-12-18

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di cancellare la pensione prevista nella legge federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati, come anche l'articolo 8a della legge sulle indennità parlamentari (LI) che disciplina gli aiuti transitori per i parlamentari.

Begründung

Le attuali disposizioni sulla retribuzione e la pensione dei magistrati sono sancite nella legge federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121) e nella corrispondente ordinanza d'applicazione del 6 ottobre 1989 (RS 172.121.1). La pensione equivale al massimo alla metà della retribuzione di un magistrato in carica. Il reddito annuo lordo di un consigliere federale ammonta a 454 581 franchi e quello di un giudice federale a 363 655 franchi. Se ne fanno richiesta, i parlamentari possono ricevere aiuti transitori sebbene, alla stessa stregua di altri lavoratori, abbiano la possibilità di percepire indennità di disoccupazione. Ne consegue che ai parlamentari è riservato un trattamento migliore dato che durante il periodo in cui fanno ricorso agli aiuti transitori non sottostanno agli obblighi connessi alla ricerca di un nuovo impiego previsti per i beneficiari di assicurazione contro la disoccupazione.La mozione propone di stralciare la pensione per i magistrati e l'aiuto transitorio per i parlamentari. Grazie alle loro conoscenze tanto i magistrati quanto i parlamentari dovrebbero essere in grado di riprendere l'attività professionale al termine del mandato, e una volta deposta la carica, non mancano loro numerose opportunità per assumere posizioni importanti negli ambienti economici svizzeri.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121) indica quali magistrati i membri del Consiglio federale, i giudici ordinari del Tribunale federale e il cancelliere della Confederazione. L'articolo 3 capoverso 2 della stessa legge stabilisce che le prestazioni della previdenza professionale si compongono della pensione e delle rendite per superstiti. Inoltre, secondo il capoverso 3, i magistrati in carica non sono assoggettati alle disposizioni della LPP e dunque non sono assicurati presso un istituto di previdenza della Confederazione. Ne consegue che non possono accumulare un capitale di previdenza professionale e non sono coperti dalla previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Quando entrano in carica escono dalla cassa pensioni cui sono affiliati e la prestazione d'uscita è versata ad un istituto di libero passaggio. La pensione costituisce dunque una regolamentazione speciale della previdenza professionale. Se la pensione venisse completamente abolita, i magistrati e i loro congiunti non avrebbero una copertura assicurativa sufficiente nei casi indicati.Il Consiglio federale non si oppone ad un'evoluzione delle disposizioni vigenti concernenti la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati, ma ritiene che per le tre categorie indicate debbano essere trovate soluzioni differenti. Per questo motivo ha proposto di accogliere il postulato 20.4099 Per disposizioni sulla retribuzione e sul pensionamento dei magistrati al passo con i tempi, del consigliere agli Stati Hegglin. Il Consiglio degli Stati ha accolto il postulato il 9 dicembre 2020.Nel rapporto sull'adempimento del postulato il Consiglio federale intende esaminare gli eventuali modelli alternativi per la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati, i vantaggi e gli svantaggi di ognuno di essi e le ripercussioni finanziarie. In particolare prevede di esaminare se sia possibile sostituire la pensione con un modello che si basa sulle disposizioni legali della previdenza professionale.Recentemente le Camere federali si sono pronunciate sulla questione se mantenere l'aiuto transitorio per i parlamentari come previsto all'articolo 8a della legge sulle indennità parlamentari (RS 171.21). Rinunciando ad entrare in materia sul progetto con cui adempiere l'iniziativa parlamentare 16.460 n Rickli Natalie (FF 2019 5983), nelle sessioni estiva e autunnale 2020 le Camere si sono espresse contro la soppressione dell'aiuto transitorio. Il Consiglio nazionale si era in un primo tempo detto favorevole ad inasprire le condizioni in base alle quali versare un aiuto transitorio invece di sopprimerlo del tutto, come richiesto nell'iniziativa parlamentare. In seguito si è tuttavia allineato alla chiara decisione del Consiglio degli Stati di non entrare in materia.Il trattamento del postulato 20.4099 non è ancora concluso e il Parlamento si oppone all'abolizione dell'aiuto transitorio: per questi motivi il Consiglio federale respinge la mozione.