Sussiste il diritto alla custodia complementare alla famiglia per i bambini con disabilità in caso di necessità comprovata?
21.1031 · Interrogazione · 2021-05-05
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Procap, l'associazione di e per persone con disabilità, ha pubblicato un rapporto sulla custodia complementare alla famiglia per i bambini con disabilità in età prescolare. Secondo questo rapporto, in Svizzera la situazione è alquanto eterogenea e in molte regioni l'offerta e i meccanismi di finanziamento mostrano delle lacune.
Il rapporto esamina inoltre il quadro giuridico e giunge alla conclusione che sono le regolamentazioni cantonali e comunali a determinare se, nell'ottica di conciliare famiglia e lavoro, sia garantita la custodia per i bambini con disabilità. Tuttavia, se la custodia è indicata per via della necessità di educazione speciale, la quale può esistere sin dalla nascita del bambino con disabilità, e se l'asilo nido rappresenta la struttura di sostegno appropriata, secondo questo rapporto sussiste un diritto individuale alla custodia in virtù del diritto federale.
Il Consiglio federale condivide il parere che i bambini con disabilità abbiano un diritto individuale alla custodia complementare alla famiglia in virtù della legge sui disabili e della Costituzione federale qualora si constati un bisogno educativo particolare in età prescolare e l'autorità responsabile per la pedagogia speciale nella prima infanzia stabilisca che l'asilo nido sia in questi casi la struttura di custodia appropriata?
Stellungnahme des Bundesrates
Il sostegno alla prima infanzia, in particolare per i bambini con disabilità, è un campo d'azione fondamentale a livello sociale. È quanto sottolinea il rapporto del Consiglio federale del 3 febbraio 2021 sulla politica della prima infanzia, redatto in adempimento dei postulati 19.3417 della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale, del 12 aprile 2019, e 19.3262 Gugger, del 21 marzo 2019 (www.parlamento.ch; inserire il numero dell'oggetto nel campo di ricerca > nella pagina in tedesco, Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses; disponibile anche in francese). L'Esecutivo è pertanto favorevole agli sforzi e alla ricerca di soluzioni individuali in questo ambito.
È tuttavia del parere che i bambini con disabilità non abbiano un diritto individuale alla custodia complementare alla famiglia in virtù del diritto costituzionale e di quello federale.
Il disciplinamento della custodia complementare alla famiglia di bambini in età prescolare rientra nella competenza dei Cantoni. A livello federale non sussiste alcun diritto a un posto in un asilo nido. Poiché nemmeno i bambini senza disabilità godono di tale diritto, non si può ammettere una discriminazione (art. 8. cpv. 2 della Costituzione federale, Cost.; RS 101) dei bambini con disabilità nei confronti dei primi. In questo ambito, la Confederazione ha unicamente competenze sussidiarie (art. 116 cpv. 1 Cost.), che esercita nel quadro della legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (RS 861).
Il rapporto "Custodia complementare alla famiglia per bambine e bambini con disabilità", cui si fa riferimento nel testo dell'interrogazione, fa derivare il diritto in questione tra l'altro dall'articolo 62 Cost. (pag. 43). Questo stabilisce che l'istruzione scolastica e l'istruzione scolastica speciale sono di competenza cantonale, ma l'istruzione in esso sancita non include la custodia in età prescolare. Di conseguenza questo articolo non può costituire la base per il diritto a un posto in un asilo nido. Lo stesso vale per l'articolo 20 della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (RS 151.3): si tratta di un articolo a carattere dichiaratorio volto a rafforzare gli obiettivi sanciti nell'articolo 62 Cost.
Se alcuni Cantoni prevedono nelle proprie normative il diritto a un posto in un asilo nido, per garantire il pari trattamento giuridico questo andrebbe garantito anche ai bambini con disabilità.
Risposta del Consiglio federale.