Svizzera-UE. Le banche svizzere devono rimanere competitive con le banche europee nella loro attività di finanziamento del commercio delle materie prime
21.1041 · Interrogazione · 2021-06-09
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Basilea Ill, ordinanza sulla liquidità e Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Traendo le lezioni dai problemi di liquidità cui sono state confrontate le banche durante la crisi finanziaria degli anni 2007-2008, il Comitato di Basilea ha introdotto due nuovi standard nel quadro della riforma di Basilea III.
Il primo standard è la LCR (Liquidity Coverage Ratio), che riguarda la liquidità a breve termine (30 giorni), posto in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2019 (mediante l'ordinanza sulla liquidità).
Il secondo è la NSFR (Net Stable Funding Ratio), che concerne la liquidità nell'arco temporale di un anno.
Per attuare questa seconda quota, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la FINMA hanno modificato l'ordinanza sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (cfr. allegato); la modifica entrerà in vigore il 1° luglio 2021.
Le modalità di applicazione della NSFR previste in Svizzera rappresentano una duplice sfida per le banche svizzere specializzate nel finanziamento del commercio delle materie prime.
1. La quota esige che le banche rifinanzino con un indebitamento superiore a un anno i prestiti concessi ai clienti che sono, dal canto loro, a termine molto breve (con una durata di 1-3 mesi) e il cui ammontare fluttua in modo importante. Ne consegue una complessità significativa in quanto a gestione, rischi e costi aggiuntivi per le banche attive nel finanziamento del commercio delle materie prime (Commodity Trade Finance,CTF).
2. A ciò si aggiunge che le banche europee, ai sensi del testo europeo che traspone Basilea III, beneficeranno di un trattamento molto più favorevole per tutte le operazioni di CTF con una durata inferiore a sei mesi (ossia la maggioranza delle operazioni). In Europa, infatti, una disposizione speciale accorda a queste operazioni requisiti cinque volte inferiori a quelli previsti dal testo svizzero (mediante una ponderazione del 10 % rispetto al 50 % nel caso della quota svizzera).
In conclusione, dal 1° luglio 2021 le banche svizzere specializzate nel finanziamento del commercio delle materie prime saranno penalizzate rispetto alle loro concorrenti europee. Si creerà pertanto una distorsione della concorrenza fra la Svizzera e l'UE a svantaggio delle banche svizzere, pur essendo queste ultime leader nel settore.
Il DFF cosa prevede di fare per non penalizzare le banche svizzere rispetto a quelle europee?
In concreto, bisognerebbe introdurre nell'allegato 5 dell'ordinanza non ancora in vigore (e che presenta sotto forma di tabella le ponderazioni applicabili a ogni tipo di attivi) una riga dedicata agli "attivi legati alle operazioni di Trade Finance di una durata residua inferiore a sei mesi" con una ponderazione del 10 per cento (invece del 50 % applicabile secondo la versione attuale del testo).
Il DFF potrebbe correggere questo punto affinché le banche svizzere non siano penalizzate rispetto alle banche estere nel finanziamento del commercio delle materie prime?
Stellungnahme des Bundesrates
Nel 2018 e nel 2021 il Consiglio federale ha pubblicato dei rapporti sul settore delle materie prime in Svizzera. L'Esecutivo è consapevole dell'importanza di condizioni di concorrenza eque a livello globale ("level playing field") e di regolamentazioni coordinate a livello internazionale. Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale risponde come segue alla presente interrogazione.
La NSFR deve garantire la stabilità delle strutture di finanziamento e quindi delle banche svizzere. A tal fine vengono applicati dei fattori di ponderazione standardizzati alle singole posizioni sulla base non solo della durata di queste ultime ma anche della stabilità dei settori d'attività collegati. Una riduzione del fattore menzionato nell'interrogazione al di sotto del 50 per cento non sarebbe in linea con questo requisito perché in condizioni di mercato difficili, una banca non può sospendere a breve termine l'insieme delle attività relative al finanziamento di operazioni commerciali, ma deve finanziare a lungo termine una parte sostanziale di esse (si è quindi optato per un fattore di ponderazione del 50 %).
La NSFR adottata dal Consiglio federale contiene già per motivi economici deroghe allo standard di Basilea a favore del settore finanziario (in particolare il fattore di ponderazione dello 0 % per il finanziamento stabile richiesto [RSF] delle attività liquide di elevata qualità [HQLA] della categoria 1), di cui beneficia anche la competitività globale delle banche attive nel finanziamento del commercio delle materie prime. Secondo le autorità, con l'ulteriore adeguamento proposto si corre il rischio che la normativa svizzera sulla NSFR non sia più conforme al marchio di qualità dello standard internazionale. A differenza dell'UE, alcune Giurisdizioni di rilevanza mondiale per il finanziamento di operazioni commerciali come Singapore e Hong Kong hanno già ottenuto questo marchio di qualità.
Il Consiglio federale ritiene che con l'introduzione della NSFR la competitività delle banche svizzere nei confronti della concorrenza mondiale nel settore del finanziamento di operazioni commerciali sarà garantita anche in futuro. Tuttavia, al fine di rafforzare ulteriormente la competitività, il Consiglio federale intende rendere ancora più favorevole il trattamento degli impegni eventuali fuori bilancio correlati a finanziamenti di operazioni commerciali riducendo il fattore RSF dal 5 per cento allo 0 per cento a prescindere dalla durata residua (UE: 5 %-10 %, in funzione della durata residua). L'adeguamento dovrà essere preso in considerazione nella revisione in corso dell'ordinanza sulla liquidità (OLiq) per le banche di rilevanza sistemica ed entrerà presumibilmente in vigore il 1° luglio 2022.
Risposta del Consiglio federale.