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Vaccinata la Svizzera, la pandemia non sarà finita. Basi legali, misure e strumenti per la gestione dei flussi di persone da e verso la Svizzera

21.3799 · Interpellanza · 2021-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'andamento delle infezioni e lo sviluppo della campagna vaccinale mostrano una Svizzera pronta ad un ritorno alla "normalità ante-Covid" già questo autunno. La lotta alla pandemia a livello globale è ancora lontana da tale scenario. La Svizzera è notoriamente un Paese che vive un notevole spostamento di persone in arrivo, partenza e transito, in differenziati ambiti: relazioni personali/famigliari, lavoro, studio, turismo e migrazione economico/politica (asilo).

Data questa situazione è evidente che saranno necessarie basi legali specifiche per gestire una situazione non pianificabile e molto mutevole nei prossimi 2-3 anni.

1. Il Consiglio federale ha un concetto a riguardo? Si agirà in maniera globale e trasversale o ogni settore coinvolto agirà autonomamente?

2. Il quadro normativo attuale dispone di basi sufficienti per prendere misure nell'ambito della gestione dei flussi di persone da, verso e attraverso la Svizzera negli ambiti citati nel preambolo?

3. Sarà possibile, se si' con quale base legale, limitare l'entrata in Svizzera per motivi personali, di lavoro o di studio a persone provenienti da un Paese o da una regione in un momento specifico nel quale questa vive un livello di contagi pericoloso?

4. La ripartenza della mobilità internazionale e lo sviluppo della pandemia nei Paesi sottosviluppati avrà un effetto sui flussi migratori. Il nostro sistema dell'asilo è pronto a gestire nel 2022 e 2023 un crescente numero di persone in arrivo, tutte maggiormente esposte al Covid rispetto alla popolazione residente? Sono necessarie basi legali specifiche? Saranno consolidati controlli sistematici? E' prevedibile un aumento dei costi e della complessità delle procedure? Esiste un piano a riguardo?

5. Nell'ambito turistico è essenziale limitare al minimo gli ostacoli nei confronti di chi desidera scoprire e vivere la Svizzera. D'altro canto il settore rappresenta un oggettivo pericolo per lo sviluppo di nuovi focolai che facilmente (soprattutto tra i giovani meno propensi alla vaccinazione) potrebbero diffondersi anche tra la popolazione residente. Esiste un piano d'azione con misure di prevenzione e, se necessario di contenimento, di focolai preoccupanti? La competenza i dei Cantoni o della Confederazione? Esistono basi legali per ev. limitare temporaneamente l'afflusso da una regione o da un Paese?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ritiene prioritaria una soluzione coordinata a livello internazionale. Si è pertanto prefissato di adottare misure efficaci sul piano epidemiologico senza nel contempo ostacolare troppo il traffico internazionale viaggiatori. A tal fine intrattiene stretti contatti internazionali, in particolare con i Paesi limitrofi.

2. Le misure per far fronte alla pandemia di COVID-19 nel settore degli stranieri si fondano sull'articolo 5 lettera a della legge COVID-19 (RS 818.102), sull'articolo 5 capoverso 1 lettera c della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) nonché sull'articolo 41 capoverso 1 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101). Se riterrà necessario un intervento, il Consiglio federale continuerà anche in futuro ad apportare le modifiche legali necessarie e, se del caso, a sottoporle all'Assemblea federale.

4. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) osserva costantemente l'evolversi della situazione migratoria internazionale. Ciò le permette di riconoscere tempestivamente un eventuale aumento delle domande d'asilo in Svizzera. Alloggi supplementari sono stati preparati nelle diverse regioni procedurali e sono disponibili in caso di bisogno. Se dovesse delinearsi un notevole aumento delle domande d'asilo, la Svizzera avvierebbe senza indugio i preparativi per attuare i piani d'emergenza e di potenziamento delle capacità. La SEM impiega le sue risorse di personale in modo che le procedure d'asilo possano essere svolte nei centri federali d'asilo (CFA) anche in caso di aumento delle domande. Le misure per far fronte alla pandemia di COVID-19 nel settore dell'asilo si fondano sull'articolo 5 lettera c della legge COVID-19 nonché sulla legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31). Le basi legali in vigore permettono anche di far fronte a un eventuale aumento delle domande d'asilo.

3. / 5. Il Consiglio federale non considera le restrizioni d'entrata nei confronti degli Stati dell'UE, dell'AELS e Schengen uno strumento affidabile per fermare la pandemia di COVID-19. Mira ad arginare la diffusione del virus tramite misure sanitarie di confine e nel quadro della strategia COVID.

Le persone provenienti da altri Stati e regioni considerati Paesi a rischio non sono autorizzate a entrare nello spazio Schengen per soggiorni temporanei senza attività lucrativa fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni (in particolare soggiorni turistici e di visita). Sono eccettuate le persone che possono far valere un diritto di soggiorno in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) o sono vaccinate. L'entrata è inoltre possibile per motivi famigliari, di salute, professionali nonché motivi personali gravi.

Se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare rapidamente in un Paese, in particolare a causa della presenza di varianti immunoevasive del virus, gli Stati Schengen possono emanare restrizioni temporanee d'entrata anche nei confronti delle persone vaccinate. Se le misure disposte non bastano per limitare la diffusione di tali varianti, è possibile limitare temporaneamente il traffico aereo tra determinati Paesi e la Svizzera.

Le basi legali esistenti permettono già di prevedere restrizioni d'entrata (legge COVID-19, LStrI) e limitazioni del traffico aereo viaggiatori (LEp). In linea di principio il diritto in materia di stranieri è eseguito dai Cantoni. I Cantoni e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) possono effettuare controlli in funzione del rischio in virtù della legge sulle dogane (LD; RS 631.0), delle leggi cantonali di polizia e degli accordi tra l'AFD e i Cantoni.

Risposta del Consiglio federale.

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