21.4046 · Mozione · 2021-09-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un disegno che vieti l'utilizzo pubblico di simboli e altre rappresentazioni di gruppi che commettono atti terroristici o estremistici che sono chiaramente in contraddizione con i valori di una società democratica, con uno Stato democratico e con l'idea della comprensione reciproca tra i popoli.
Occorre vietare di rappresentare, esporre, indossare o diffondere in pubblico, anche tramite mezzi di comunicazione elettronici, simboli di uno dei gruppi menzionati. Vanno considerati simboli anche le insegne, gli emblemi e i gesti.
Le violazioni vanno punite con una pena fino all'espulsione.
Begründung
Il pericolo rappresentato da gruppi estremistici si acuisce a livello mondiale, come attualmente in Afghanistan, dove i Talebani e l'IS, entrambi gruppi terroristici, trionfano ed esercitano il loro dominio sulla popolazione con le loro ideologie radicali e sottomettono le donne e le ragazzine con il diritto della sharia. Queste ideologie radicali ed estremiste sono state portate in Europa anche con la grossa ondata di rifugiati nel 2015.
Nel suo rapporto sulla sicurezza in Svizzera 2021, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) ha classificato come elevata la minaccia da parte di gruppi terroristici ed estremistici.
Qui di seguito alcuni estratti del rapporto: "(...) La minaccia jihadista in Svizzera, Paese appartenente al mondo occidentale considerato anti-islamico dai jihadisti, rimane elevata. Le autorità di sicurezza sono sollecitate ad individuare in tempo anche le persone radicalizzate che non hanno legami, o ne hanno soltanto di marginali, con gli ambienti islamisti locali (...). Il movimento jihadista e i suoi attori principali, lo "Stato islamico" e Al-Qaida, caratterizzano in misura sostanziale la minaccia terroristica in Europa e dunque in Svizzera. (...) Questi attentati hanno confermato che il movimento jihadista si avvale di contatti in rete a livello internazionale e che esistono contatti personali anche al di là dei confini nazionali. (...) La diffusione e il consumo di contenuti jihadisti nello spazio virtuale contribuiscono alla nascita di piccoli gruppi di simpatizzanti, i cui membri potrebbero radicalizzarsi".
I simboli, le insegne, gli emblemi e i gesti del loro movimento radicale costituiscono un mezzo elementare che permette ai gruppi terroristici ed estremisti di diffondere e sminuire la violenza in pubblico e in rete.
La vicina Austria prevede già un divieto di determinati simboli, sancito in una pertinente legge (BGBl. I n. 103/2014).
Come descritto dal SIC, i movimenti jihadisti sono interconnessi su scala internazionale, con contatti ben oltre i confini nazionali. Un divieto di utilizzare determinati simboli analogo a quello austriaco contribuisce alla lotta internazionale contro il terrorismo.
Il divieto deve applicarsi a gruppi indicati negli atti normativi dell'UE quali associazioni, enti, organizzazioni terroristici, tra cui in particolare lo Stato islamico (IS); Al-Qaida; i Fratelli musulmani; i Lupi grigi; il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK); Hamas; Hezbollah; Ustascia.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla prevenzione e alla lotta del terrorismo e dell'estremismo violento, come evidenziato anche nel suo rapporto del 13 gennaio 2021 in adempimento del postulato 17.3831 Glanzmann. La legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) entrerà presto in vigore. Saranno così introdotte nuove misure preventive di polizia, che permetteranno di combattere in maniera tempestiva il terrorismo. Inoltre, la revisione del Codice penale entrata in vigore il 1° luglio 2021 amplia e inasprisce le sanzioni in caso di sostegno o partecipazione a un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter del Codice penale; CP; RS 311.0). Per questo reato è prevista l'espulsione giudiziaria obbligatoria secondo l'articolo 66a CP. Sono pure vietate la pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP) o la pubblica propagazione di ideologie intese a screditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia, religione od orientamento sessuale (art. 261bis cpv. 2 CP). Inoltre, la legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (RS 122) punisce il sostegno o la partecipazione a questo genere di gruppi. Il Consiglio federale può altresì vietare specifiche organizzazioni terroristiche o estremiste violente in virtù dell'articolo 74 della legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121), se le Nazioni Unite hanno adottato un corrispondente divieto o sanzioni. Sono punibili anche il sostegno e la partecipazione a organizzazioni di questo tipo (art. 74 cpv. 4 LAIn; anche qui la sanzione è correlata a un'espulsione obbligatoria).
L'utilizzo e la diffusione di simboli di organizzazioni terroristiche o estremiste violente può sicuramente rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni penali summenzionate. Occorre rammentare che il concetto di sostegno a un'organizzazione ha un'accezione molto ampia ed è interpretato in questo modo dai giudici; include, ad esempio, anche azioni di propaganda o la promozione di altro tipo di obiettivi estremisti violenti. Per sostegno si intende ogni contributo determinante al rafforzamento dell'organizzazione. Non è quindi necessario un contributo attivo a un reato concreto. L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può inoltre adottare misure preventive sequestrando, confiscando e distruggendo materiale che serve a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose (art. 13e della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna RS 120 in combinato disposto con art. 3 dell'ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione HOOGAN RS 120.52).
Tenuto conto delle basi legali esistenti, il Consiglio federale non vede la necessità di emanare ulteriori disposizioni penali contro l'utilizzo di determinati simboli. Aveva già segnalato le difficoltà che l'introduzione di una nuova norma penale contro simboli estremistici e di altro genere porrebbe sul piano del principio di determinatezza e della certezza giuridica nel suo parere relativo alla mozione 19.3270 (Barrile Angelo, Divieto dell'utilizzo pubblico di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.