22.3164 · Mozione · 2022-03-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esercitare la sua funzione di vigilanza sulla FINMA. Occorre vietarle la facoltà di stabilire e rivedere disposizioni materiali e obblighi di pubblicazione riguardanti i cosiddetti "rischi climatici".
Begründung
Nel 2021 la FINMA ha rivisto le sue circolari 2016/1 "Pubblicazione - banche" e 2016/2 "Pubblicazione - assicurazioni", disciplinandovi la pubblicazione dei cosiddetti "rischi climatici". Quale base normativa essa cita l'ordinanza sulle banche e l'ordinanza sui fondi propri nonché la legge sulla sorveglianza degli assicuratori e l'ordinanza sulla sorveglianza. Sia il contenuto della regolamentazione sia il modo di procedere della FINMA sono estremamente problematici. In Svizzera non esiste alcun riconoscimento democraticamente legittimato della categoria "rischi climatici", anzi. Le basi citate dalla FINMA, perlopiù ordinanze e non leggi, non contengono questa categoria di rischio. Neanche la relativa documentazione riporta questa categoria. Inoltre, il Popolo ha respinto la legge sul CO2. Essa conteneva alcune disposizioni relative alla piazza finanziaria che avrebbero rappresentato idonei criteri per l'individuazione dei rischi climatici. La legge, tuttavia, è stata respinta e tali criteri non hanno quindi superato il banco di prova del Popolo. A ciò si aggiunge il fatto che le metodologie impiegate per determinare, misurare, attenuare e quindi pubblicare i rischi rilevanti per il clima non sono ancora state perfezionate. Prevedere un obbligo di pubblicazione dei rischi climatici in presenza di metodologie poco consolidate è controproducente. Anche il modo di procedere della FINMA è inadeguato. L'introduzione di una categoria di rischio del tutto nuova e non discussa in Parlamento in relazione alle rispettive leggi di vigilanza e di regolamentazione equivale a un disciplinamento materiale a livello di legge. A essere particolarmente problematico è il fatto che, in questo caso, la FINMA introduce una regolamentazione che concerne l'economia reale, senza aver dapprima consultato i rappresentanti del settore. La presente mozione chiede al Consiglio federale di esercitare la sua facoltà di obbligare la FINMA a operare nell'ambito delle proprie competenze legali. Affinché la FINMA possa disciplinare i rischi climatici e la loro pubblicazione è necessario procedere a una stima approfondita dei costi di regolamentazione tenendo conto, in maniera prioritaria, dell'economia reale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come già spiegato nella risposta all'interpellanza 21.4392, le basi per la considerazione dei rischi climatici sono date dalla vigilanza della FINMA e quelle per la concretizzazione degli obblighi di pubblicazione stabiliti dalla FINMA dal quadro giuridico vigente.
La legislazione svizzera sui mercati finanziari esige che banche e assicurazioni prendano adeguatamente in considerazione tutti i rischi materiali. Di conseguenza vi possono rientrare anche rischi finanziari legati al clima, purché siano materiali. Nel concreto, le banche e le imprese di assicurazione sono tenute a gestire i rischi in modo appropriato e a rilevare, limitare e sorvegliare diverse categorie di rischi (art. 12 dell'ordinanza del 30.4.2014 sulle banche; RS 952.02 e art. 22 della legge del 17.12.2004 sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA]; RS 961.01). Secondo gli organismi internazionali di normazione rilevanti in materia di vigilanza bancaria e degli assicuratori, i rischi legati al clima non costituiscono una categoria di rischio a sé stante, ma esplicano i loro effetti tramite le classiche categorie di rischio (come rischi di credito, di mercato, assicurativi od operativi). Di conseguenza i rischi legati al clima sono da considerare fattori di rischio.
Inoltre, le banche "informano adeguatamente il pubblico in merito ai loro rischi" (art. 16 dell'ordinanza dell'1.6.2012 sui fondi propri [OFoP]; RS 952.03) e le assicurazioni allestiscono un rapporto di sorveglianza annuo (art. 25 LSA). L'obbligo di pubblicazione previsto dall'OFoP autorizza la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione tecniche e a stabilire quali informazioni devono essere pubblicate oltre al consuntivo annuale e ai bilanci intermedi. Mentre quello contenuto nella LSA consente alla FINMA di stabilire le esigenze che deve adempiere il rapporto di sorveglianza (comprese le informazioni e i documenti da allegarvi). Inoltre, l'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) obbliga le imprese di assicurazione a pubblicare almeno una volta l'anno un rapporto sulla propria situazione finanziaria (art. 111a). Questo rapporto comprende informazioni quantitative e qualitative e descrive anche il profilo di rischio. L'articolo 111a capoverso 5 OS autorizza la FINMA a disciplinarne i dettagli. Come già spiegato nella risposta all'interpellanza 21.4392, il Consiglio federale ritiene quindi che la FINMA disponga delle basi legali per concretizzare gli obblighi di pubblicazione trattati in questa sede.
Le circolari menzionate nella mozione sono state adeguate a seguito di una consultazione preliminare con gli assoggettati interessati, di un'indagine conoscitiva e di una discussione in materia di regolamentazione, tenutasi tra la FINMA, il settore finanziario, le autorità interessate, il mondo scientifico e le organizzazioni non governative. Le basi legali non sono state messe in discussione in nessuno dei pareri pervenuti e sostanzialmente le modifiche sono state accolte con favore. La documentazione dell'indagine conoscitiva, i pareri pervenuti e un rapporto sui risultati di detta indagine sono consultabili sul sito Internet della FINMA.
La legge del 23 dicembre 2011 sul CO2 (RS 641.71) avrebbe stabilito esplicitamente che la FINMA deve tener conto dei rischi finanziari legati al clima nella propria attività di vigilanza. Come spiegato in precedenza, tale compito è già oggi parte del mandato della FINMA. Inoltre, esistono già metodi di misurazione e indicatori utili per stimare i rischi legati al clima. Essi sono in costante sviluppo, come nel caso di altri indicatori di rischio e parametri. La FINMA tiene conto di tutto ciò evitando di prescrivere un metodo specifico e richiedendo semplicemente trasparenza sui metodi utilizzati.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.