22.3282 · Interpellanza · 2022-03-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Come può la Svizzera impedire che animali non vaccinati correttamente siano importati nel nostro Paese, dove rischiano di patire ulteriori sofferenze o addirittura la soppressione a causa delle misure di protezione che saranno introdotte?
2. In Svizzera, il commercio internazionale professionale non è soggetto all'obbligo di autorizzazione. Il commercio di animali invece sì. Come si giustifica questa differenza?
3. Qual è la posizione del Consiglio federale in merito all'introduzione di un'autorizzazione d'importazione generale per gli animali da compagnia a scopo privato e commerciale?
4. L'elenco dei Paesi con lo stato relativo alla rabbia pubblicato dall'USAV viene regolarmente aggiornato in base alle conoscenze scientifiche più recenti?
5. La Germania e l'Austria prevedono una vaccinazione di richiamo e quarantene di gruppo che, considerata l'esigua probabilità di un'eutanasia indicata per l'intero gruppo, sono conformi al principio di proporzionalità. L'eutanasia profilattica per un sospetto di rabbia è ancora eticamente e scientificamente accettabile in Svizzera?
6. Chi si assume i costi della quarantena di animali a cui i proprietari hanno rinunciato?
7. Come può essere migliorata la protezione degli animali e degli acquirenti nel commercio elettronico internazionale di animali?
Begründung
Rispetto all'anno scorso, i casi di infrazione alla protezione degli animali rilevati alla frontiera sono quasi quadruplicati (2560). Gli animali, tra cui anche cuccioli troppo piccoli e malati, vengono regolarmente ordinati su Internet e poi importati dai commercianti o dagli acquirenti. Conformemente all'Accordo veterinario, le condizioni di ingresso sono verificate dalle autorità doganali soltanto tramite controlli a campione. Di conseguenza, le violazioni di legge sono spesso rilevate solamente nel corso del controllo veterinario prescritto dieci giorni dopo l'introduzione dell'animale in Svizzera. In seguito vengono applicate procedure non uniformi a livello cantonale che gravano fortemente sul benessere degli animali. A causa del sospetto di rabbia, infatti, a seconda del Paese d'origine e dell'età, l'animale viene sequestrato, messo in quarantena fino a 120 giorni e rispedito nel Paese d'origine o addirittura soppresso, data l'assenza, in Svizzera, di una quarantena di gruppo adeguata alla specie. Agli acquirenti, parzialmente tratti in inganno, non rimangono che gli elevati costi amministrativi da pagare.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformemente all'allegato 11 dell'Accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81), la Svizzera e l'UE formano uno spazio veterinario unico per cui i controlli di frontiera sono riconosciuti da entrambe le parti. Le importazioni di cani per via terrestre sono quindi sottoposte soltanto a controlli a campione. Di conseguenza, l'introduzione in Svizzera di cani non correttamente vaccinati non può essere impedita. La responsabilità ricade sugli acquirenti che ordinano animali senza informarsi approfonditamente sull'animale e sul suo Paese di provenienza. Affinché i futuri acquirenti dispongano di tutte le informazioni necessarie, la Protezione svizzera degli animali (PSA) e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) conducono da anni la campagna "Desideri un cane? Occhio all'acquisto!" (www.acquisto-cane.ch).
2. Per l'importazione commerciale di cani dall'UE, le autorità veterinarie del Paese di provenienza devono rilasciare un certificato sanitario (TRACES) attestante che i requisiti per il commercio e l'allevamento di animali nel Paese di provenienza sono soddisfatti. Inoltre, con l'entrata in vigore il 21.04.2021 della nuova normativa dell'UE in materia di sanità animale, l'UE ha introdotto obblighi per il commercio professionale di cani. I centri di raccolta e i rifugi per animali nell'UE che introducono animali in altri Stati membri necessitano perciò dell'autorizzazione preventiva delle autorità veterinarie competenti. Ciò significa che sia nell'UE sia in Svizzera si applicano obblighi di autorizzazione per il commercio professionale di cani.
3. L'introduzione di un'autorizzazione d'importazione generale obbligatoria per gli animali da compagnia a scopo privato e commerciale genererebbe un onere troppo elevato (tra l'altro la verifica di fino a 30 000 importazioni di cani all'anno). Tuttavia, ciò non impedirebbe che animali provenienti da aziende di allevamento non conformi alla protezione degli animali vengano trasportati in condizioni che gravano fortemente sul loro benessere o vengano importati illegalmente senza essere correttamente vaccinati. Le importazioni illegali non verrebbero ridotte con l'introduzione di un obbligo di autorizzazione, anzi, a causa dei tempi d'attesa per l'ottenimento dell'autorizzazione potrebbero anche crescere.
4. Sì, conformemente all'Accordo veterinario, la Svizzera riprende l'elenco dell'UE dei Paesi con lo stato relativo alla rabbia.
5. Eventuali adeguamenti della gestione dei rischi (p. es. disposizioni sulla quarantena) devono essere effettuati alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti e delle esperienze maturate, come avviene attualmente per gli animali che vengono portati in Svizzera dai profughi ucraini. In questo contesto, il coordinamento e l'armonizzazione tra i Cantoni e i Paesi limitrofi è di fondamentale importanza.
6. In linea di principio sono i Cantoni ad assumere i costi della quarantena.
7. Una soluzione modello promossa a livello internazionale dall'organizzazione "4 Pfoten", attiva nell'ambito della protezione animale, propone di fare un confronto automatico tra gli annunci di cani in vendita e le banche dati dei cani nazionali. In questo modo sarebbe più facile rintracciare e verificare le condizioni di proprietà e la provenienza degli animali. Attualmente, questo modello molto promettente viene sperimentato in Svizzera tramite la banca dati dei cani AMICUS e la piattaforma di annunci Anibis. Qualora il progetto pilota cofinanziato dall'USAV dimostrasse che questo tipo di verifica è fattibile ed efficace, il modello potrebbe essere dichiarato obbligatorio. I risultati del progetto sono attesi per il 2023.
Risposta del Consiglio federale.