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Politica d'informazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

22.3515 · Interpellanza · 2022-05-30

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Dal 2017, le sostanze ammesse, vietate o soggette a restrizioni non sono più elencate negli allegati all'ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos; RS 817.023.31), ma si rimanda agli allegati del regolamento (CE) n. 1223/2009 (art. 54 cpv. 1-5 ODerr). Le modifiche a questi allegati entrano in vigore automaticamente in Svizzera senza che ne siano informate le parti interessate e senza un adeguato periodo di transizione. Ad esempio, la fragranza Lilial è stata vietata nei cosmetici con effetto dal 1° marzo 2022. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) giustifica questa "non informazione" adducendo come motivo che in Svizzera non è più necessaria una procedura di revisione dell'ordinanza. I produttori e i punti vendita hanno quindi dovuto distruggere i cosmetici contenenti l'ingrediente appena vietato.

Chiedo pertanto al Consiglio federale se non sia anch'esso dell'avviso che

1. l'USAV dovrebbe comunicare e informare in modo attivo, tempestivo e trasparente quando la Svizzera recepisce in modo automatico il diritto europeo;

2. questa "non informazione" da parte dell'USAV abbia conseguenze economiche e finanziarie rilevanti per le parti interessate e per la popolazione in generale;

3. un'informazione attiva, tempestiva e trasparente da parte dell'USAV permetterebbe di evitare "rifiuti cosmetici" come nel caso menzionato?

Stellungnahme des Bundesrates

La legislazione svizzera e quella europea in materia di cosmetici sono in massima parte armonizzate: ciò permette di garantire lo stesso livello di protezione della salute per i consumatori e di evitare ostacoli tecnici al commercio per le imprese. Per le sostanze disciplinate e utilizzate nei cosmetici, il riferimento agli allegati del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuto nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) consente di garantire tale armonizzazione e di ridurre il termine di adattamento. In alcuni casi, il Consiglio federale può fissare norme giuridiche diverse da quelle dell'Unione europea (UE), ma ciò accade molto di rado.

Per facilitare alle autorità cantonali di esecuzione e alle parti interessate l'accesso a tali informazioni legali, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) pubblica sul proprio sito Internet (www.usav.admin.ch > Oggetti d'uso > Cosmetici e gioielli > Cosmetici > Ulteriori informazioni/Legislazione > Elenco delle sostanze regolamentate nei prodotti cosmetici) un elenco delle sostanze regolamentate. L'elenco viene aggiornato ogni volta che l'UE apporta una modifica (in media 5 volte all'anno). L'obiettivo principale di questi aggiornamenti è tenere conto delle più recenti scoperte scientifiche e garantire la protezione della salute dei consumatori. Il diritto europeo prevede periodi di transizione ragionevoli in modo da consentire ai produttori di adeguare i loro prodotti. Tali termini vengono ripresi integralmente dalla Svizzera.

L'esempio della sostanza "Lilial" citato nell'interpellanza è invece un caso diverso. Questa sostanza è classificata come "cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione" nella legislazione svizzera sui prodotti chimici e a questo titolo, il suo utilizzo nei cosmetici è vietato (art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza del DFI sui cosmetici [OCos; RS 817.023.31]). Dalla revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) nel 2015, il suo allegato 2 numero 1 viene adeguato dall'Ufficio federale della sanità pubblica per tenere il passo con la rapida evoluzione in atto nell'UE (art. 84 lett. a OPChim). Le parti interessate e i Cantoni vengono informati di volta in volta della revisione in corso, in modo che abbiano generalmente 18 mesi di tempo, come nell'UE, per apportare le modifiche necessarie ai prodotti in questione, compresi i cosmetici.

Nell'ambito del controllo autonomo, è responsabilità delle aziende informarsi attivamente sulle più recenti modifiche legislative e adattare i prodotti per renderli conformi. Tuttavia, nel secondo semestre del 2022, l'USAV semplificherà ulteriormente l'accesso a tali informazioni e alle modifiche riportate sul suo sito Internet. Questo migliorerà la trasparenza, facilitando al contempo il compito delle parti interessate e delle autorità cantonali di esecuzione.

Risposta del Consiglio federale.

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