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22.3642 · Interpellanza · 2022-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La pandemia ha evidenziato un certo numero di derive settarie in Svizzera. Movimenti di origine assai diversa si sviluppano ampiamente e hanno contribuito a propagare tesi sorprendenti, spesso menzognere, a proposito della nostra democrazia o della salute pubblica. Sulle reti sociali, c'è una proliferazione illimitata di spiritualità esoteriche new age, terapie parallele autoproclamate fuori da ogni controllo o teorie complottiste, con conseguenze talvolta drammatiche. Oltre al rifiuto della vaccinazione, abbiamo visto diffondersi anche idee assurde o persino pericolose su come affrontare la pandemia. Altre concezioni anti-democratiche della società sono state disseminate, spingendo alcune persone sull'orlo della violenza. Infine, alcuni terapeuti hanno prescritto farmaci oggettivamente pericolosi.

Nel rispetto della libertà di opinione e di culto, numerose democrazie liberali hanno istituito autorità di sorveglianza dei movimenti e delle derive settarie, considerando che costituiscono una minaccia per la società in generale e in particolare per gli individui arruolati in questi gruppi.

In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Condivide questi timori quanto alle derive "settarie" constatate durante la pandemia?

2. Esiste in Svizzera un'autorità responsabile della sorveglianza delle derive settarie e dell'informazione del pubblico sui rischi incorsi, sul modello della Miviludes in Francia?

3. In caso negativo, il Consiglio federale ritiene che un tale compito sia di competenza delle autorità pubbliche?

4. In caso affermativo, è un compito cantonale o federale?

Stellungnahme des Bundesrates

Singole persone o gruppi possono, sotto l'influsso di tesi complottiste radicali, violare l'integrità di altre persone o minacciare lo Stato e le strutture democratiche.

La libertà di religione e di espressione sono sancite negli articoli 15 e 16 della Costituzione federale (Cost.). Questi due diritti fondamentali ammettono anche convinzioni scioccanti, persino radicali, ma non valgono in maniera assoluta (art. 36 Cost.). Inoltre non possono essere invocati in maniera abusiva per sopprimere o limitare le libertà altrui più fortemente di quanto previsto dal diritto costituzionale e dal diritto internazionale pubblico (art. 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo [CEDU]; RS 0.101).

1. Il Consiglio federale ritiene che la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze normative siano state un terreno fertile per determinate tesi critiche nei confronti dello Stato e della scienza, in particolare teorie complottiste. Questo fenomeno è stato amplificato dalle reti sociali, che permettono la diffusione rapida e anonima di messaggi d'odio e false informazioni.

2. In Svizzera non esiste, a livello nazionale, alcuna autorità con un compito comparabile a quello della Miviludes, ossia di osservare i movimenti settari nonché di informare e sensibilizzare la popolazione in merito ai rischi legati alle derive settarie. Sul piano cantonale, a Ginevra il Centro intercantonale di informazione sulle credenze (CIC) è stato fondato nel 2002 per rispondere alle preoccupazioni della popolazione sulle derive pericolose di alcune sette. Si tratta di una fondazione privata, di pubblica utilità, indipendente dalle chiese e finanziata dai Cantoni di Vaud, Vallese e Ticino nonché tramite fondi privati.

Le autorità federali e cantonali sono obbligate a segnalare al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) le azioni condotte da organizzazioni che rifiutano i principi della democrazia e dello Stato di diritto ed esercitano, promuovono o sostengono la violenza per conseguire i loro obiettivi (cfr. art. 19 cpv. 2 lett. e della legge federale sulle attività informative [LAInf; RS 121]). In virtù dell'articolo 13e della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), la Confederazione può mettere al sicuro, sequestrare e confiscare il materiale di propaganda che incita concretamente e seriamente alla violenza. Se la propaganda violenta è diffusa via Internet, la Confederazione può ordinare la cancellazione del sito in questione, se il server si trova in Svizzera. Se il server è all'estero, può raccomandare ai provider svizzeri di bloccare il sito. fedpol ha inoltre la possibilità di ordinare la revoca di un nome di dominio svizzero.

3 e 4. Se derive sociali costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico, la Confederazione e i Cantoni provvedono, nell'ambito delle loro competenze, alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione, e coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna (art. 57 Cost.). La prevenzione della criminalità e il sostegno alle vittime di derive settarie pericolose sono di competenza dei Cantoni. Pertanto, il Consiglio federale ritiene che spetti in primo luogo ai Cantoni informare e sensibilizzare il pubblico in merito ai rischi incorsi.

Risposta del Consiglio federale.