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22.3773 · Mozione · 2022-06-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 33 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) allo scopo di adeguare le prescrizioni sul calcolo delle rendite complementari in casi speciali, abolendo soprattutto la riduzione della rendita complementare nel caso in cui una rendita per figli vada ad aggiungersi all'AVS o all'AI.

Begründung

Ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), la Suva deve garantire che le rendite complementari non siano cumulate con le rendite per figli dell'AI. Il problema sollevato deriva dal principio stesso, sancito nel medesimo articolo, di tenere conto della totalità delle rendite AVS e AI. Secondo l'AI, una persona che subisce un infortunio e diventa genitore ha diritto a una rendita d'invalidità per figli, in aggiunta alla rendita AI per infortunio. Conformemente all'articolo 20 capoverso 2 LAINF, la Suva riduce subito l'importo della rendita d'invalidità per figli dell'AI. Tuttavia, i costi legati all'arrivo di un figlio non cambiano, sia che si tratti di una persona sana o invalida. In concreto, supponiamo che prima della nascita di un figlio una persona percepisse una rendita AI di 1900 franchi e una rendita Suva di 2100 franchi, per un totale di 4000 franchi, ora la sua rendita AI resta a 1900 franchi e viene aumentata di 600 franchi per la rendita per figli dell'AI. La rendita Suva viene però ridotta a 1500 franchi. La persona invalida ha quindi a disposizione 4000 franchi, anche con un figlio a carico.

Visto che l'articolo 20 capoverso 3 LAINF permette al Consiglio federale di modificare l'ordinanza, si potrebbe eliminare questa incoerenza senza complicazioni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 20 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) prevede che se l'assicurato ha diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità (AI) o a una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) gli è assegnata una rendita complementare. Questa corrisponde alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all'importo previsto per l'invalidità totale o parziale. La rendita complementare è fissata quando dette rendite concorrono per la prima volta e viene adeguata solo in caso di eventuale modifica delle parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.

L'articolo 31 capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) precisa che se il versamento di una rendita dell'AI inizia in seguito a un infortunio, le rendite per i figli dell'AI sono pure interamente prese in considerazione per il calcolo della rendita complementare secondo la LAINF. All'articolo 33 capoverso 2 OAINF inoltre sono sancite le condizioni alle quali le rendite complementari secondo la LAINF sono rettificate, segnatamente quando le rendite per i figli dell'AVS o dell'AI sono soppresse o aggiunte (lett. a) o la rendita dell'AVS o dell'AI è aumentata o ridotta a causa di una modificazione delle basi di calcolo (lett. b).

Questo approccio si basa in particolare sul principio della congruenza dei diritti, che è stato confermato nel quadro della revisione della OAINF entrata in vigore il 1° gennaio 1997. In questo frangente, il problema sollevato dall'autore della mozione era stato già ampiamente discusso. La successiva revisione dell'OAINF, entrata in vigore nel 2017, non ha affrontato il tema, dal che si deduce che all'epoca non sussisteva necessità d'intervento. Secondo il principio della congruenza dei diritti, se un infortunio dà diritto a una rendita AI, le eventuali rendite complementari e le rendite per i figli dell'AI devono entrambe essere interamente prese in considerazione per il calcolo della rendita complementare secondo la LAINF. Ciò è giustificato in particolare dal fatto che rappresentano diritti congruenti anche in materia di responsabilità civile.

Alla luce di quanto esposto, è essenziale notare che, sommate, la rendita AI e la rendita dell'assicurazione contro gli infortuni, dette complementari, sono limitate a un importo massimo che non può superare il 90 per cento del guadagno assicurato. Questo tasso è già più elevato rispetto a quello in vigore per gli altri rami delle assicurazioni sociali.

Senza il meccanismo sancito dall'articolo 20 LAINF in combinato disposto con gli articoli 31 e seguenti OAINF, alcuni beneficiari potrebbero essere sovraindennizzati e ricevere persino importi superiori al 100 per cento del guadagno assicurato. Inoltre, questo meccanismo non causa sistematicamente la riduzione di una rendita complementare secondo la LAINF, in quanto quest'ultima, secondo la situazione dell'assicurato, rimane invariata. La rendita complementare cambia soprattutto se la persona al momento dell'infortunio non aveva figli e, a causa di un alto grado di invalidità, beneficiava di una rendita elevata.

Inoltre, la nascita di un altro figlio nell'economia domestica di un lavoratore non genera alcun aumento automatico di salario. Lo stesso vale per una persona beneficiaria di una rendita. Non è quindi illogico che la rendita LAINF venga ridotta per giungere a una situazione identica a quella che precedeva la nascita del figlio.

Infine, se si dovesse rinunciare a un adeguamento che comporta un'eventuale riduzione della rendita LAINF, la situazione sarebbe più vantaggiosa nell'ambito della LAINF rispetto ad altri ambiti in cui questa riduzione esiste (in particolare tra la rendita AI e quella della previdenza professionale). Così facendo si creerebbero disuguaglianze non solo tra la LAINF e altri rami delle assicurazioni sociali, ma anche nel quadro della LAINF stessa: i beneficiari di rendite per i figli dell'AVS o dell'AI riceverebbero per esempio un trattamento migliore rispetto ai beneficiari di rendite di vecchiaia AVS o d'invalidità AI.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.