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Imposizione della quota privata dei detentori di veicoli aziendali. Quale autonomia hanno i Cantoni?

23.1009 · Interrogazione · 2023-03-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il 23 novembre 2022, in adempimento del postulato 20.3957 della CAPTE-N dell'8 settembre 2020, il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto in cui conclude che non è necessario adeguare l'imposizione della quota privata dei detentori di veicoli aziendali le cui emissioni di CO2 sono pari a zero grammi.

Gli importi forfettari sono fissati dall'ordinanza sulle spese professionali (642.118.1). A pagina 7 del summenzionato rapporto, il Consiglio federale rileva che sono applicabili disposizioni cantonali divergenti relative alla deduzione delle spese di trasporto.

Premesso ciò, visto che si tratta di imposte cantonali e comunali, i Cantoni hanno la facoltà di applicare importi forfettari diversi da quelli previsti dal diritto federale per l'imposizione della quota privata dei veicoli aziendali? Sono autorizzati ad applicare un'aliquota diversa a seconda delle emissioni di CO2?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 5a capoverso 2 dell'ordinanza sulle spese professionali è possibile tenere conto, ai fini dell'imposta federale diretta, di un importo forfettario delle spese di trasporto per determinare la quota privata imponibile dei detentori di veicoli aziendali.

In considerazione della loro autonomia fiscale, i Cantoni non sono tenuti a riprendere questi importi forfettari nell'ambito delle imposte cantonali e comunali. I Cantoni hanno pertanto la facoltà di fissare importi forfettari differenti per determinare il reddito imponibile ai fini delle imposte cantonali e comunali e, in particolare, il reddito derivante dall'uso privato di veicoli aziendali.

Tuttavia, pare che nella prassi i Cantoni non si avvalgano della facoltà loro concessa di fissare importi forfettari differenti per determinare la quota privata imponibile dei detentori di veicoli aziendali. Ciò è probabilmente riconducibile agli oneri amministrativi supplementari che ne conseguirebbero per i datori di lavoro.

Questi ultimi sono infatti tenuti a dichiarare, al punto 2.2 del certificato di salario, la quota di cui i lavoratori beneficiano per l'uso privato di veicoli aziendali. Il certificato di salario e le istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell'attestazione delle rendite, pubblicate dalla Conferenza svizzera delle imposte e dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, (https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federale-diretta/certificato-di-salario-attestazione-delle-rendite.html), si applicano a tutte le imposte dirette, sia a livello federale che a livello cantonale e comunale. Il fatto di tenere conto dei medesimi importi forfettari per le imposte dirette sia a livello federale che a livello cantonale e comunale consente di garantire l'uniformità del certificato di salario e di evitare oneri amministrativi supplementari per i datori di lavoro. Se così non fosse, i datori di lavoro dovrebbero rielaborare un certo numero di dati dal certificato di salario per calcolare correttamente la tassazione delle imposte cantonali e comunali nel Cantone competente, da determinare a seconda del luogo di domicilio del lavoratore interessato.

Inoltre, la quota privata imponibile dei detentori di veicoli aziendali soggiace all'imposta sul valore aggiunto (IVA) ed è considerata salario in natura sul quale devono essere versati gli oneri sociali. Di conseguenza, una deroga all'applicazione dell'articolo 5a capoverso 2 dell'ordinanza sulle spese professionali a livello cantonale implicherebbe anche, per il datore di lavoro, un'elaborazione differenziata dei rendiconti IVA e del versamento dei contributi sociali.

In ultima analisi, la competenza per la fissazione degli importi forfettari per le imposte cantonali e comunali rimane innanzitutto ai Cantoni. Non vanno però sottovalutate le notevoli ripercussioni amministrative che si produrrebbero per i datori di lavoro introducendo importi forfettari differenti, basati ad esempio sulle emissioni di CO2 dei veicoli aziendali.

Risposta del Consiglio federale.

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