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23.3481 · Interpellanza · 2023-04-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

- Quali sono le differenze tra il pacchetto dell'Unione europea (UE) "Pronti per il 55 %" e l'obiettivo meno ambizioso fissato dalla Svizzera di ridurre le emissioni totali (emissioni all'estero e NET incluse) del 50 per cento rispetto al 1990?

- Quali sono le differenze tra la legislazione svizzera e i quattro regolamenti adottati il 28 marzo 2023 nel quadro del pacchetto "Pronti per il 55 %"

a. norme sulle emissioni di CO2 per autovetture e furgoni,

b. regolamento sulla condivisione degli sforzi,

c. regolamento sull'uso del suolo e silvicoltura,

d. decisione sulla riserva di stabilità del mercato?

- Quali opzioni intravede il Consiglio federale per la Svizzera dopo la decisione dei Paesi dell'UE di immatricolare, a partire dal 2035, soltanto autovetture non diesel o benzina?

- Il Consiglio federale ritiene che si rendano necessari nuovi interventi (diretti o indiretti) per la Svizzera alla luce della nuova legislazione dell'UE?

- Quali misure interne dovrebbe attuare la Svizzera per realizzare l'obiettivo dell'UE "Pronti per il 55 %" (ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030)?

- A quali conclusioni giunge il Consiglio federale di fronte al bilancio dei gas serra del 2021, da cui la Svizzera risulta non essere sulla buona strada in materia climatica? In totale, nel 2021, la Svizzera ha emesso 1,3 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti in più rispetto al 2020. Il maggiore incremento in termini di emissioni si è registrato nel settore degli edifici. Anche nel settore dei trasporti le emissioni sono aumentate, seppur leggermente. Nei settori dell'industria e dell'agricoltura il livello di emissioni è rimasto pressoché invariato. Quanto ai gas serra sintetici, si conferma il leggero calo registrato negli ultimi anni.

- Il Consiglio federale è pronto a definire obiettivi di riduzione delle emissioni vincolanti per i diversi settori, sul modello di Paesi, come la Danimarca, che si sono posti obiettivi ambiziosi (-70 % entro il 2030) e che definiscono ogni anno un programma d'azione per il clima con misure concrete per singoli settori?

- Qual è il parere del Consiglio federale rispetto alle misure attuate da Paesi con obiettivi ambiziosi come la Danimarca e, nello specifico, rispetto all'istituzione di un consiglio sul clima incaricato di monitorare tali misure e il contributo che effettivamente apportano nell'ottica di ridurre le emissioni?

Begründung

Come emerge dall'ultimo Inventario dei gas serra dell'UFAM, nel 2021 (nonostante le restrizioni legate alla pandemia da coronavirus) le emissioni svizzere di gas serra sono aumentate di 1,3 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti rispetto al 2020. Un dato, questo, particolarmente allarmante, dal momento che rende ancora più difficile realizzare l'obiettivo prefissato. I Paesi dell'UE hanno deciso di percorrere una strada diversa, più ambiziosa. Con "Pronti per il 55%", la nuova normativa europea sul clima, il conseguimento dell'obiettivo climatico dell'UE di ridurre le proprie emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 diventa un obbligo giuridico. I Paesi dell'UE stanno lavorando a una nuova legislazione per conseguire tale obiettivo e rendere l'UE climaticamente neutra entro il 2050. La Svizzera non si spinge tanto in là e si pone obiettivi meno ambiziosi. Il controprogetto diretto all'Iniziativa per i ghiacciai (non ancora vincolante da un punto di vista giuridico) fissa obiettivi intermedi per il 2040 e per i periodi 2031-2040 e 2041-2050 e definisce valori indicativi per i settori degli edifici, dei trasporti e dell'industria. L'articolo 3 capoverso 3 dispone che la Confederazione si adopera affinché le emissioni di gas serra si riducano, rispetto al 1990, in linea con gli obiettivi intermedi stabiliti:

a. tra il 2031 e il 2040: di almeno il 64 per cento in media;

b. entro il 2040: di almeno il 75 per cento;

c. tra il 2041 e il 2050: di almeno l'89 per cento in media.

Fonte: Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 25 aprile 2022 (FF 2022 1536).

Stellungnahme des Bundesrates

A causa della diversità delle rispettive strutture economiche, la politica climatica dell'UE è solo in parte trasferibile alla Svizzera. In alcuni settori, come ad esempio nello scambio di quote di emissioni o nell'ambito delle prescrizioni per gli autoveicoli nuovi, la politica climatica svizzera si ispira comunque alle normative dell'UE.

1 e 5: L'UE prevede di ridurre le proprie emissioni del 55 per cento rispetto al 1990 con misure al proprio interno. La Svizzera si è posta come obiettivo una riduzione del 50 per cento entro il 2030. Con il progetto del Consiglio federale concernente la revisione della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2024 (22.061) circa due terzi della riduzione verrebbero realizzati con misure in Svizzera. Il progetto è attualmente al vaglio del Parlamento.

2a: Le prescrizioni sulle emissioni di CO2 degli autoveicoli nuovi in Svizzera si basano su quelle dell'UE. Il progetto attuale della legge sul CO2 (22.061) contempla i valori obiettivo ridotti decisi nell'UE.

2b e 7: L'UE suddivide il proprio impegno di riduzione tra settori che sottostanno al sistema di scambio delle quote di emissioni (SSQE) e settori che non sono coperti dal SSQE. La Svizzera non conosce un regolamento paragonabile sulla condivisione degli sforzi, ma adotta misure mirate per i diversi settori. In base alla vigente legge sul CO2 (RS 641.71), il Consiglio federale può prevedere obiettivi settoriali a livello di ordinanza. La legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli), che sarà sottoposta a votazione popolare il 18 giugno 2023, prevede all'articolo 4 valori indicativi per singoli settori.

2c: In Svizzera non vi è al riguardo un obiettivo esplicito sui pozzi di carbonio, come previsto dall'UE. Questi settori sono controllati mediante l'integrazione di aspetti di politica climatica nelle politiche settoriali (p. es. nella politica forestale). Per raggiungere i propri obiettivi climatici, la Svizzera contabilizza le prestazioni di pozzi di carbonio in base a requisiti internazionali standardizzati. Nel quadro dell'obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti, sono ammessi in linea di massima anche progetti volti ad aumentare la prestazione di pozzo di carbonio in Svizzera.

2d: Sia nell'UE che in Svizzera, la quantità di quote di emissioni da mettere all'asta è determinata secondo un meccanismo prestabilito. Già oggi la struttura della riserva di stabilità del mercato non è identica. Le modalità di attuazione in Svizzera degli adeguamenti della riserva di stabilità previsti nell'UE andranno esaminate nell'ambito delle revisioni della legge e dell'ordinanza sul CO2.

3: L'obiettivo dell'UE per il 2035 non è parte integrante dell'attuale progetto di legge sul CO2 (22.061), dal momento che si limita al periodo fino al 2030 incluso. Nel suo rapporto in adempimento del postulato Grossen 20.4627 "Trasporti a zero emissioni fossili entro il 2050" il Consiglio federale indicherà le opzioni in materia di regolazione nel settore degli autoveicoli.

4: Per la Svizzera sono importanti in particolare le decisioni dell'UE riguardanti il SSQE nel settore degli impianti e dell'aviazione, dato che il SSQE svizzero e quello dell'UE sono collegati dal 2020. Il Consiglio federale apporterà le modifiche necessarie negli attuali processi di revisione. Per la Svizzera è inoltre rilevante l'obbligo di miscelare carburanti rinnovabli al cherosene. Il progetto di revisione della legge sul CO2 (22.061) prevede uno strumento molto simile a quello dell'UE. Considerato l'orientamento internazionale dell'aviazione, il Consiglio federale intende tenere conto delle disposizioni dell'UE anche in quest'ambito. Quanto all'iniziativa parlamentare Ryser 21.432 "Creare le basi per un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera", sono inoltre importanti le decisioni dell'UE in merito a detto meccanismo.

6: La revisione della legge sul CO2 (22.061) prevede misure volte a ridurre ulteriormente le emissioni nei vari settori.

8: Il 15 dicembre 2021 il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa parlamentare 20.467 che prevedeva l'introduzione di un Consiglio dei cittadini nel settore della politica climatica. Le strutture e i processi politici esistenti in Svizzera, quali ad esempio la procedura di consultazione, garantiscono peraltro già oggi la partecipazione della popolazione e della società civile. Il Consiglio federale non intende quindi creare un simile organo.

Risposta del Consiglio federale.