23.3616 · Interpellanza · 2023-06-06
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
A seguito dell'interrogazione 22.1006 "Swissmint. Criteri di vendita inaccettabili per monete commemorative svizzere" i media hanno fatto emergere come almeno quattro dipendenti della Zecca federale Swissmint abbiano approfittato della loro posizione per acquisire delle monete speciali in maniera privilegiata rivendendole in seguito con un margine di guadagno privato significativo. Risulta che in casi concreti, al pubblico fosse concesso l'acquisto di un solo esemplare, mentre nel giro di poche ore singoli collaboratori rivendevano a prezzo maggiorato un numero di monete superiore a una acquisite direttamente.
Si registra inoltre che dopo la pubblicazione della risposta all'interrogazione 22.1006 il sistema di vendita abbia subito delle modifiche rilevanti, ma questo non è motivo per soprassedere a quanto successo e a pratiche che sembrano aver coinvolto direttamente anche membri della direzione.
1. Corrisponde al vero che dipendenti e membri della direzione hanno per anni approfittato della loro posizione per acquistare e poi rivedere a prezzo maggiorato monete di particolare valore e prestigio (ad es. monete da 800 CHF rivendute a 2500 CHF)? Corrisponde al vero che tra di loro vi è anche il direttore della Zecca?
2. La pratica è opportuna e lecita? Non si tratta di un vantaggio dato da una posizione professionale pubblica e monopolistica? Perché non esiste un relativo codice di condotta? La pratica non dovrebbe a priori essere vietata?
3. Pare che Swissmint abbia già confermato ai media i fatti avvenuti, relativizzandone tuttavia la portata, segnalando la volontà di cambiare e dicendo che i guadagni generati dai collaboratori saranno dati in beneficenza. Affermazioni del genere sono lecite e sostenibili? Con chi sono state concordate? Di fronte alla creazione sul posto di lavoro di un vantaggio finanziario personale è sufficiente, una volta scoperti, dare in beneficenza l'introito? Chi verifica l'effettiva donazione?
4. Sono state aperte procedure amministrative? Se no, perché? Se sì, con quale seguito?
5. Non ci sono i presupposti per un'azione penale? Se questa è stata esclusa, sulla base della valutazione di quale organo? I vertici del Dipartimento sono stati coinvolti e hanno preso posizione?
6. Il comportamento dei dipendenti coinvolti -nei fatti descritti e nella successiva comunicazione- non mina la fiducia da parte del datore di lavoro?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale premette che, stando agli accertamenti da parte del Dipartimento federale delle finanze (DFF), più precisamente dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF), le imputazioni sollevate dall’autore dell’interpellanza nei confronti dei collaboratori di Swissmint in relazione all’acquisto della moneta di platino «Platinum» del 2022 non risultano pertinenti. Tali collaboratori non hanno sfruttato la propria posizione né tratto beneficio da particolari vantaggi o da un accesso privilegiato al negozio online.
Ad 1, 2 e 6: la situazione generale concernente il caso menzionato nella direzione di Swissmint è stata chiarita in modo più approfondito, includendo anche le regole relative al «Codice di comportamento dell’Amministrazione federale» del 15 agosto 2012 nonché la relativa applicazione a simili transazioni. Secondo tale codice, nello svolgimento della loro attività professionale gli impiegati sono tenuti a comportarsi in maniera responsabile, integra e leale, badando anche nella vita privata a non compromettere l’immagine e la credibilità della Confederazione. Con l’acquisto e la rivendita della moneta di platino non si è tenuto conto del fatto che ciò potesse apparire come un conflitto di interessi e arrecare un danno alla reputazione: le azioni dei collaboratori non sono state esemplari. A questo proposito, l’AFF, cui fa parte Swissmint, ha ritenuto necessario intervenire e ha adeguato le sue regole di comportamento e disciplinato in maniera più esplicita la questione sollevata. Pertanto, l’acquisto di prodotti e servizi è stato limitato al fabbisogno e all’uso personali, mentre l’acquisto per la rivendita o il profitto è stato vietato. Inoltre, i collaboratori sono stati sensibilizzati a tale proposito.
Dal punto di vista giuridico, l’acquisto e la rivendita della moneta in platino «Platinum» del 2022 da parte dei collaboratori di Swissmint non sono punibili. Come tutti i cittadini, i collaboratori di Swissmint possono acquistare monete conformemente al principio della parità di trattamento sancito nella Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo cui si applicano le medesime condizioni a tutte le persone. Con l’acquisto di monete i collaboratori di Swissmint, come ogni altro acquirente, ne diventano proprietari e possono disporne liberamente entro i limiti dell’ordine giuridico. Gli acquirenti possono quindi anche rivendere le monete. Un divieto generale di rivendita comporterebbe ripercussioni sul diritto di proprietà (art. 26 Cost.), le cui restrizioni richiederebbero una base legale formale.
Ad 3: Swissmint ha risposto in maniera trasparente alle domande da parte dei media menzionate. Ha affermato che la procedura era giuridicamente ammissibile, sebbene non abbia trasmesso un messaggio positivo e fosse poco saggia. Il direttore di Swissmint ha comprovato al DFF (all’AFF) di aver donato il ricavo alla Lega svizzera contro il cancro.
Ad 4 e 5: con l’acquisto e la rivendita di monete i collaboratori di Swissmint non hanno violato le direttive né il diritto in vigore (cfr. risposta alle domande 1, 2 e 6). Non sussiste pertanto alcun motivo di avviare una procedura amministrativa né vi è alcun elemento che indichi un comportamento penalmente rilevante.