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23.4022 · Interpellanza · 2023-09-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

A settembre nel Glattpark di Opfikon si è verificata una rissa tra membri della comunità eritrea. Il fine settimana gli scontri si sono ripetuti a Stoccarda. Questi atti turbano la pace in Svizzera e mettono in pericolo i cittadini svizzeri.

Il Consiglio federale, in particolare il Dipartimento federale di giustizia e polizia o la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), è pertanto pregato di rispondere alle domande seguenti:

  1. Il Consiglio federale ha rilevato il numero di scontri tra cittadini eritrei in Svizzera? In caso affermativo, quanti sono stati finora?

  2. Che cosa ha intrapreso concretamente per mitigare le tensioni in seno alla diaspora eritrea ed evitare scontri?

  3. Che misure preventive adotta il Consiglio federale quando viene a conoscenza di un festival eritreo?

  4. Il Consiglio federale ha già revocato l’asilo o il permesso di dimora agli Eritrei che hanno partecipato agli atti di violenza? Se sì, in quanti casi e in che anno?

  5. Il Consiglio federale ha indicato di essere regolarmente in contatto con le autorità eritree. Si sono tenuti incontri a livello ministeriale? Quali contatti sono concretamente intrattenuti e a quale livello? In occasione di questi incontri è discusso anche il tema della violenza?

  6. I Cantoni possono esigere la conclusione di un accordo d’integrazione. Alla luce dei problemi della comunità eritrea, il Consiglio federale non ritiene che un accordo di questo tipo debba essere obbligatorio? In caso negativo, perché no e che provvedimenti intende adottare affinché gli Eritrei rispettino l’ordine giuridico?

  7. La Segretaria di Stato della migrazione sta vagliando un divieto dei festival per evitare scontri. Sottolinea inoltre che la gran parte degli Eritrei si comporta correttamente. Questa grande maggioranza non può dunque più organizzare feste? In che modo distingue la SEM tra manifestazioni pacifiche e potenzialmente violente?

  8. La Segretaria di Stato si è già recata in Eritrea? In caso affermativo, con che risultati? In caso negativo, perché no? La Segretaria di Stato è disposta a recarsi in Eritrea per imporre in loco gli obiettivi della politica migratoria della Svizzera?

  9. Il Consiglio federale può confermare che finora nessun Paese europeo è riuscito ad eseguire un’espulsione coatta verso l’Eritrea?

  10. È disposto ad affrontare finalmente in maniera seria il dossier Eritrea?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo la ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione federale, spetta primariamente ai Cantoni salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici (art. 57 Cost.). Il Consiglio federale non dispone di alcuna statistica su scontri violenti all’interno della diaspora eritrea. 2. L’integrazione degli stranieri nella società è una componente essenziale della politica svizzera in materia di migrazione e influisce sul comportamento delle persone interessate. Per questo motivo il Consiglio federale ritiene molto importante promuovere l’integrazione. Nell’ambito dei programmi cantonali d’integrazione, le autorità cantonali e comunali competenti nonché terzi incaricati informano e consigliano gli interessati in merito ai loro diritti e doveri, che comprendono ad esempio il rispetto dei valori della Costituzione federale, inclusa la libertà di riunione e di opinione, il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici, la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione e competenze linguistiche (art. 58a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). 3. Secondo il suddetto principio, spetta ai Cantoni garantire la sicurezza e l’ordine pubblici sul loro territorio. Tale competenza consente loro di pronunciare misure di polizia quali controlli delle persone, misure di sorveglianza, allontanamenti o divieti di accesso a determinate aree e di vietare manifestazioni. Se sono a conoscenza di manifestazioni, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), l’Ufficio federale di polizia (fedpol) o il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) ne informano preventivamente i Cantoni. 4. La partecipazione a scontri violenti costituisce in linea di massima una violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici. È possibile revocare un permesso di dimora di diritto degli stranieri e allontanare lo straniero se esso ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI). Un permesso di domicilio può essere revocato soltanto in caso di violazione grave dell’ordine e la sicurezza pubblici (art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI). Compete ai Cantoni esaminare un’eventuale revoca del permesso di dimora o di domicilio. Occorre verificare individualmente se le condizioni summenzionate sono adempiute e quali misure devono essere adottate.La revoca dell’asilo è in linea di massima possibile se un rifugiato ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili (art. 63 cpv. 2 lett. a LAsi). L’esame e la valutazione individuale di questa condizione sono di competenza della SEM.Dato che le indagini di polizia sono ancora in corso e potrebbero essere avviati procedimenti penali, al momento non è possibile valutare quali misure di diritto degli stranieri o d’asilo vadano adottate in seguito ai recenti scontri del settembre scorso. Nella sua statistica sull’asilo, la SEM rileva mensilmente e annualmente le revoche dell’asilo disposte. Negli ultimi cinque anni, l’asilo è stato revocato a cittadini eritrei nel seguente numero di casi: 2019: 39, 2020: 29, 2021: 9, 2022: 19, 2023 (stato: 31.08.2023): 7 (dei 43 625 Eritrei in Svizzera 8259 erano ammessi provvisoriamente e 35 578 erano rifugiati riconosciuti, stato: 31.08.2023). La SEM non tiene tuttavia alcuna statistica dettagliata sui singoli motivi di revoca. Neanche la revoca o il rifiuto di proroga del permesso di dimora o di domicilio sono rilevati nella statistica degli stranieri della SEM.5. Quest’anno una delegazione della SEM si è recata a due riprese in Eritrea per colloqui tecnici. Hanno pure avuto luogo colloqui con rappresentanti della missione eritrea a Ginevra o nel quadro del processo di Khartum. Da dicembre 2022, l’Ambasciatore speciale per il Corno d’Africa aggregato al DFAE ha potuto recarsi a tre riprese ad Asmara dove è stato sempre ricevuto a livello ministeriale. Secondo il suo mandato, può trattare tutte le questioni, compresa la migrazione. I fatti di Opfikon nel Canton Zurigo sono avvenuti dopo questi contatti; tuttavia, in linea di massima tutti i temi rilevanti sono discussi in occasione degli incontri bilaterali. 6. Lo strumento dell’accordo di integrazione è risultato particolarmente efficace in particolare quando si tratta di considerare le esigenze specifiche di determinate persone in materia di integrazione e di adottare misure mirate in materia di promozione dell’integrazione e rispetto dei criteri d’integrazione secondo l’articolo 58a LStrI. Le persone provenienti dall’Eritrea sono spesso riconosciute come rifugiati o ammesse provvisoriamente. Tuttavia, in particolare il diritto internazionale non permette di revocare il permesso di un rifugiato riconosciuto o di una persona ammessa provvisoriamente che non rispetta, senza validi motivi, un accordo d’integrazione (art. 62 LStrI). Ciononostante, nel singolo caso i Cantoni possono ricorrere all’accordo d’integrazione quale incentivo per il rilascio di un permesso di dimora o di domicilio. 7. La SEM non ha la facoltà di vietare manifestazioni. Porre limiti a manifestazioni e quindi limitare la libertà di riunione rientra nella competenza dei Cantoni.8. L’Eritrea si oppone da anni al rimpatrio coatto dei suoi cittadini. Questa sua posizione rigida riguarda tutti i Paesi europei, non soltanto la Svizzera. Risulta sistematicamente da ogni contatto bilaterale e ogni incontro multilaterale. Le possibilità di un dialogo ad alto livello sono tuttavia valutate a intervalli regolari. 9. Secondo le informazioni di cui dispone il Consiglio federale, nessuno Stato europeo esegue rimpatri coatti verso l’Eritrea. 10. Il tema è già stato affrontato dal Comitato ristretto Sicurezza, con il coinvolgimento dei servizi competenti, per determinare le possibilità d’intervento. I membri di detto comitato (SG-DDPS, SIC, fedpol e Segreteria di Stato DFAE) discuteranno con la SEM e i Cantoni per identificare ed elencare le misure da adottare.