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23.420 · Iniziativa parlamentare · 2023-03-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Con la presente iniziativa chiediamo di modificare l'articolo 7 capoverso 2 del Codice di procedura penale affinché i Cantoni possano prevedere, secondo modalità da essi definite, un'immunità penale per le persone elette a livello comunale.

Begründung

Di recente, diverse persone elette a livello comunale sono state oggetto di denunce penali a causa di esternazioni fatte nell'esercizio della loro funzione politica nell'ambito di dibattiti parlamentari. Sono state accusate di aver commesso un reato contro l'onore (calunnia o diffamazione) a causa delle critiche, ritenute infondate o erronee, espresse pubblicamente nei confronti di un'altra persona o società.

Questi procedimenti penali hanno rivelato che i parlamentari a livello comunale non possono beneficiare di alcuna immunità penale per le loro funzioni, come è invece il caso dei parlamentari a livello federale e cantonale (secondo modalità diverse in funzione della gravità degli atti in questione o dei reati commessi). In effetti l'articolo 7 capoverso 2 del Codice di procedura penale svizzero prevede che "I Cantoni possono escludere o limitare la responsabilità penale dei membri delle loro autorità legislative e giudiziarie e dei membri del loro Governo per espressioni usate nel Parlamento cantonale". Dal testo della legge e dai documenti relativi ai lavori preparatori sembrerebbe che i Cantoni non possano prevedere tale immunità per le persone elette a livello comunale. Tale restrizione è del tutto ingiustificata dal profilo sia della democrazia (libertà di espressione) che del federalismo. I Cantoni che lo desiderano devono poter prevedere un'immunità per le persone elette a livello comunale, anche se di portata minima o soltanto a determinati condizioni oppure soltanto per i Comuni di una certa dimensione.