Misure nei confronti degli stranieri che commettono violenze per difendere il regime da cui sostengono di essere fuggiti
23.4447 · Mozione · 2023-12-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una riforma del diritto in materia di stranieri che permetta di sanzionare le persone che sostengono di aver cercato rifugio in Svizzera per sfuggire alle persecuzioni da parte del regime al potere nel loro Paese d’origine, ma che nel nostro Paese difendono, in particolare con la violenza, proprio questo stesso regime.
Begründung
Chi cerca rifugio in Svizzera sostenendo di essere perseguitato dal regime del proprio Paese d’origine non può allo stesso tempo difendere pubblicamente, e persino con la violenza, questo stesso regime.
Tuttavia, di recente si moltiplicano le manifestazioni violente che glorificano il dittatore eritreo e costituiscono un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici. È incomprensibile come persone accolte in Svizzera possano sostenere un regime da cui sono fuggite anni fa, quando all’epoca il nostro Paese aveva concesso loro l’asilo per motivi politici.
Per mantenere la credibilità del nostro sistema d’asilo è necessario sanzionare la manifesta estinzione del motivo d’asilo, in particolare se si iscrive in un contesto di violenze. Secondo la risposta del Consiglio federale all’interpellanza Gössi 23.4022 , il problema giuridico risiede nel fatto che le misure di diritto in materia di stranieri e d’asilo non sono applicabili in questi casi in quanto i requisiti da adempiere sono troppo elevati. Occorre pertanto modificare la legge.
Entrano in linea di conto ad esempio le seguenti misure di diritto in materia di stranieri e asilo:
1. revoca agevolata dell’asilo o disconoscimento agevolato della qualità di rifugiato in caso di manifesta estinzione del motivo di fuga se una persona difende pubblicamente il regime da cui è apparentemente perseguitata (art. 63 LAsi);
2. soppressione dell’avverbio «ripetutamente» nell’articolo 62 capoverso 1 lettera c LStrI per la revoca di permessi e altre decisioni;
3. integrazione dell’elenco dei reati che comportano l’espulsione obbligatoria secondo l’articolo 66a CP con le fattispecie della sommossa (art. 260 CP) e della violenza o minaccia qualificate contro le autorità e i funzionari (art. 285 n. 2 CP).
Si pensa soprattutto alle persone che commettono violenze a sostegno di un regime da cui sono apparentemente perseguitate, ma anche a quelle che sostengono pubblicamente tale regime con mezzi diversi dalla violenza e, inversamente, a coloro che si oppongono pubblicamente al regime in maniera violenta.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide la richiesta avanzata nella mozione. È incomprensibile che persone ammesse in Svizzera partecipino a manifestazioni violente che rappresentano un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblici. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che gli strumenti giuridici per procedere contro queste persone esistano già e pertanto respinge la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.