Alto tradimento! Il funzionario incaricato di difendere la Svizzera, è ora divenuto membro della CEDU
24.1022 · Interrogazione · 2024-05-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La recente sentenza della CEDU che ha condannato la Confederazione per aver violato l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che secondo i giudici la Svizzera non ha adottato misure sufficienti per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.
In un recente contributo sui media l'avv. Tito Tettamanti ha offerto una disamina sul caso degna di nota.
Tettamanti sostiene che quando si esamina il curriculum dei giudici, molti dei quali hanno militato e lavorato in passato per associazioni impegnate in ambiti riguardanti alla problematica del clima, ci si interroga sulla loro imparzialità.
Un esempio è il giudice svizzero della Corte europea dei diritti dell’uomo, membro del Partito socialista, che apertamente sostiene la causa climatica e, senza eccezioni, condanna sempre la Svizzera. Le sue convinzioni sono da rispettare, ma è evidente che si tratta di un giudice di parte. Ciò solleva la domanda: come mai abbiamo un tribunale così chiaramente schierato su alcune questioni? La risposta risiede nell’abile attivismo di ONG e associazioni, che riescono a collocare giudici con sensibilità simili, sfruttando la disattenzione dei politici (i parlamentari del Consiglio d’Europa) che li nominano.
La recente sentenza è quantomeno discutibile, soprattutto considerando che Greenpeace è rappresentata in questa causa da cittadine svizzere. La difesa della Svizzera è stata affidata a un funzionario dell’Ufficio federale di giustizia che, tuttavia, aveva precedentemente manifestato interesse a diventare membro della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Questo solleva interrogativi sulla sua imparzialità, considerando che è stato successivamente eletto rappresentante del Liechtenstein presso la CEDU.
Chiedo al Consiglio federale:
1. Ritiene corretto incaricare un funzionario di difendere la Svizzera che precedentemente aveva manifestato interesse a diventare membro della CEDU?
2. Ritiene che questo funzionario abbia svolto il suo incarico con diligenza e a tutela degli interessi della Svizzera?
3. Potrebbe non aver fatto il proprio compito con il desiderio di non urtare i futuri colleghi?
4. Come intende evitare di farsi nuovamente difendere da funzionari che operano contro gli interessi della Svizzera?
5. Intendere prendere provvedimenti contro questo funzionario?
6. Alla luce delle considerazioni esposte, come interpreta la sentenza della CEDU?
Stellungnahme des Bundesrates
1. – 6. Conformemente all’articolo 7c dell’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (RS 172.213.1), l’Ufficio federale di giustizia (UFG) rappresenta la Svizzera nelle procedure di ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (qui di seguito Corte EDU). Il parere della Svizzera è sempre redatto in stretto coordinamento con i servizi coinvolti. Il Direttore dell’UFG ha affidato il compito di agente del Governo svizzero al capo del Settore Protezione internazionale dei diritti dell’uomo. Nelle procedure dinanzi alla Grande Camera della Corte EDU è in genere l’agente del Governo svizzero che rappresenta la Svizzera, come avvenuto anche nella citata procedura Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri contro la Svizzera. Il ricorso Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri contro la Svizzera è stato interposto il 26 novembre 2020 presso la Corte EDU. Il 17 marzo 2021 la Corte ha invitato la Svizzera a prendere posizione. Per il parere della Svizzera, l’UFG ha consultato l’Ufficio federale dell’ambiente, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale. Dopo lo scambio di scritti, il 28 aprile 2022 la Corte EDU ha informato le parti che quello stesso giorno la Camera inizialmente adita aveva trasmesso la causa alla Grande Camera in applicazione dell’articolo 30 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU; RS 0.101). Il 12 settembre 2022 la Grande Camera ha invitato le parti a presentare le loro memorie entro il 5 dicembre 2022, cosa che entrambe le parti hanno fatto in tale data. Il 29 marzo 2023 si è tenuta l’udienza pubblica dinanzi alla Grande Camera, che conformemente alla prassi è disponibile come webcast sul sito Internet della Corte. Il bando di concorso del Principato del Liechtenstein per la nomina del nuovo giudice è stato indetto il 22 marzo 2023; il termine di candidatura è scaduto il 2 maggio 2023. Dallo svolgimento temporale degli eventi poc’anzi illustrato non risulta che l’Agente del Governo svizzero si sia trovato in una situazione di conflitto di interessi. Anzi, quest’ultimo ha debitamente rappresentato la Svizzera anche nella procedura menzionata. Inoltre, la Corte EDU non partecipa in alcun modo all’elezione dei suoi giudici. Non sono i giudici a eleggere un nuovo giudice, bensì l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, che elegge il giudice in base a una lista di tre candidati presentata dal rispettivo Stato parte alla CEDU (art. 22 CEDU). Il Consiglio federale condivide appieno la valutazione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) che nella seduta del 24 aprile 2024 ha constatato che l’elezione dell’agente del Governo svizzero quale giudice della Corte EDU per il Liechtenstein dal 1° settembre 2024 «non è problematica per la Svizzera né dal punto di vista istituzionale, né delle tempistiche e nemmeno del contenuto. Ritiene che in questo procedimento gli interessi della Svizzera siano sempre stati salvaguardati dinanzi alla Corte» (comunicato stampa della CAG-S del 24 aprile 2024).