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24.3030 · Postulato · 2024-02-26

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e illustrare se debbano essere fissati per legge norme antincendio specifiche alle singole specie animali e controlli regolari delle strutture.

Begründung

In Svizzera gli incendi nelle stalle sono molto frequenti e causano troppo spesso decessi tra gli animali. Solo lo scorso dicembre 500 bovini sono bruciati nell’incendio di una stalla a Bottens (VD). Questi incendi sono traumatizzanti anche per i detentori di animali. L’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) sta lavorando alla revisione delle norme antincendio svizzere, che dovrebbe entrare in vigore nel 2026 (progetto UFAS 2026). La revisione include principalmente la protezione delle persone ed esclude quella degli animali. L’AICAA ha informato l’USAV di questa decisione con lettera del 13 gennaio 2022, motivandola con il fatto che l’(eventuale) emanazione di norme antincendio ai fini della protezione degli animali sarebbe di competenza degli organi amministrativi federali responsabili in materia. Le stalle devono rispondere a requisiti particolari in termini di rilevatori di incendio e fumo e di sistemi sprinkler, anche se a quanto pare all’estero vengono impiegate nuove soluzioni tecniche. A ciò si aggiunge che ogni specie animale reagisce agli incendi con un comportamento specifico. In particolare, i suini e i polli spesso non vogliono lasciare la stalla in fiamme, si raggruppano o addirittura corrono tra le fiamme nel tentativo di fuggire. In determinate condizioni è invece più gestibile l’evacuazione di bovini. Di queste circostanze bisogna tener conto adottando sufficienti misure preventive di protezione antincendio e pianificando adeguate vie di fuga. Oltre all’introduzione di norme antincendio specifiche alle singole specie, è necessario anche un nuovo, pertinente controllo da parte di un ufficio/un’autorità competente in materia.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Gli incendi negli allevamenti agricoli possono avere conseguenze devastanti. Pertanto, il Consiglio federale accoglie con favore norme di protezione antincendio adeguate e specifiche per gli animali. Tuttavia, la Costituzione federale (Cost.) non prevede che l’emanazione di tali norme rientri nella sfera di competenza della Confederazione. In particolare gli articoli 80 e 118 Cost. non conferiscono alla Confederazione la facoltà di adottare provvedimenti legislativi in materia di norme antincendio specifiche per gli animali. Questa responsabilità compete ai Cantoni, che hanno già emanato prescrizioni in merito. Ad esempio, la legge sulla protezione antincendio e sul servizio antincendio del Cantone di Berna (Feuerschutz- und Feuerwehrgesetz; BSG 871.11) stabilisce che gli edifici, gli impianti e le installazioni aziendali devono essere costruiti, gestiti e manutenuti in modo da prevenire il più possibile i danni da incendio, soprattutto per garantire la sicurezza di persone e animali. Anche le prescrizioni della protezione antincendio 2015 dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA), composte dalla norma e dalle direttive antincendio (www.bsvonline.ch > Prescrizione della protezione antincendio > Prescrizioni della protezione antincendio AICAA 2015), mirano a garantire la sicurezza degli animali. Secondo la norma di protezione antincendio dell’AICAA, è necessario realizzare, tenere in esercizio e conservare le costruzioni e gli impianti in modo da garantire la sicurezza di persone e animali. Secondo la direttiva antincendio dell’AICAA «Vie di fuga e di soccorso», le stalle con una superficie superiore a 200 m2 devono avere almeno due uscite, che devono essere di dimensioni sufficienti e disposte in modo tale da essere funzionali per l’evacuazione degli animali da reddito. Anche se dal 2026 le prescrizioni della protezione antincendio dell’AICAA non prevedono più requisiti specifici per gli animali, la competenza normativa resta ai Cantoni e non giustifica una responsabilità federale. Il Consiglio federale ritiene opportuno che siano i Cantoni a regolamentare la protezione antincendio per le persone e gli animali. In particolare, poiché le unità abitative e le stalle per gli animali da reddito sono spesso ospitate nello stesso edificio, non sarebbe opportuno dividere la competenza normativa in materia di protezione antincendio tra Confederazione e Cantoni. In considerazione di quanto esposto, il Consiglio federale non ritiene necessario elaborare un rapporto.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.